Art. 3 Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. La graduatoria di cui al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti: a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 4», in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; c) 0,6 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; d) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di presentazione della domanda; e) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la prima; f) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia titolare nell'anno di presentazione della domanda; g) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR; h) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE a titolo precario per la quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda; i) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE; l) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata. 2. I punteggi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1, sono assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno successivo. 3. Per i punteggi di cui alle lettere i) e l) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita' svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui al precedente comma 1, lettera h). 4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»: a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito piu' di una autorizzazione bilaterale; b) quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia, escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo; c) quando e' effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo «Paesi terzi». 5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo l'attivita' effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attivita' effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo. 6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di una o piu' autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.