Art. 3 
 
 
Formazione   della   graduatoria   relativa    alle    autorizzazioni
                         multilaterali CEMT 
 
  1.  La  graduatoria  di  cui  al  precedente  art.  2  e'   formata
attribuendo i seguenti punti: 
    a) 0,2  punti  per  ogni  veicolo  «euro  4»,  in  disponibilita'
dell'impresa richiedente ed  in  eccedenza,  rispetto  al  numero  di
autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; 
    b) 0,4  punti  per  ogni  veicolo  «euro  5»,  in  disponibilita'
dell'impresa richiedente ed  in  eccedenza,  rispetto  al  numero  di
autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; 
    c) 0,6 punti per ogni veicolo «euro  6»  o  meno  inquinante,  in
disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto  al
numero  di  autorizzazioni  multilaterali,  di  cui   l'impresa   sia
titolare; 
    d) 10 punti per  la  prima  relazione  bilaterale  per  la  quale
l'impresa  sia  titolare  di  «assegnazione   fissa»   nell'anno   di
presentazione della domanda; 
    e) 15 punti per ogni  ulteriore  «assegnazione  fissa»  oltre  la
prima; 
    f) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT  di  cui  l'impresa  sia
titolare nell'anno di presentazione della domanda; 
    g) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR; 
    h) 5 punti  per  ogni  singola  relazione  bilaterale  effettuata
dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE a  titolo  precario  per  la
quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa  e  per  la  quale
abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo  che
va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre  dell'anno  di
presentazione della domanda; 
    i) 0,5 punti per ogni  viaggio  di  assegnazione  fissa  e/o  con
autorizzazioni a titolo precario  effettuato  dall'impresa  nell'area
CEMT extra UE/SEE; 
    l) 1 punto per ogni percorso  multilaterale  comunque  effettuato
dall'impresa nella stessa area con  autorizzazioni  CEMT  ovvero  per
ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata. 
  2. I punteggi di cui alle lettere d), e),  f)  del  comma  1,  sono
assegnati solo se  le  autorizzazioni  sono  rinnovabili  per  l'anno
successivo. 
  3. Per i punteggi di cui alle lettere i) e l)  del  comma  1  viene
presa in considerazione l'attivita'  svolta  nei  primi  undici  mesi
dell'anno  di  presentazione   della   domanda.   Le   autorizzazioni
utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello  stesso  anno,
non verranno conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui
al precedente comma 1, lettera h). 
  4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»: 
    a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito  piu'
di una autorizzazione bilaterale; 
    b) quando viene effettuato tra Paesi  CEMT  diversi  dall'Italia,
escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che  il  relativo
scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo; 
    c) quando  e'  effettuato  utilizzando  autorizzazioni  del  tipo
«Paesi terzi». 
  5. Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata  solo
l'attivita' effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli  accordi
bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli  Paesi  dell'area
CEMT  o  con  autorizzazioni  CEMT,  con  esclusione   dell'attivita'
effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo. 
  6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5,  comma  1,  lettera  b),
sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione  del  30%
del punteggio totale ottenuto ai sensi del  precedente  comma  1,  le
imprese  che  non  abbiano  ottenuto  il  rinnovo  per  insufficiente
utilizzo di una o piu' autorizzazioni CEMT per  l'anno  successivo  a
quello di presentazione della domanda.