Art. 6 Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT 1. Ai fini del rinnovo alle imprese titolari delle autorizzazioni CEMT per l'anno successivo, verra' considerato buon utilizzo un numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a 11, effettuati nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il calcolo sara' rapportato a detto periodo. 2. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT e' rilevato dalla compilazione del libretto di viaggio allegato a ciascuna autorizzazione. A tale scopo le imprese titolari sono obbligate a staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3, le copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine del periodo di validita' nel caso della «autorizzazione di breve durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validita' a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre, ai fini del calcolo dell'attivita' svolta, relativa al mese di novembre, l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attivita' svolta nel mese di novembre. 3. A partire dal contingente valido per l'anno 2014 le autorizzazioni saranno rinnovate alle imprese a condizione che abbiano in disponibilita' corrispondenti veicoli di categoria minimo «euro 4» o superiori, salvo ulteriori limitazioni in ambito CEMT.