Art. 6 
 
 
   Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT 
 
  1. Ai fini del rinnovo alle imprese titolari  delle  autorizzazioni
CEMT per l'anno  successivo,  verra'  considerato  buon  utilizzo  un
numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore
a 11, effettuati nei primi 11 mesi  dell'anno,  nell'area  geografica
degli  Stati  aderenti  alla  CEMT,  con  esclusione   dei   percorsi
effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio  Economico  Europeo.  In
caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il
calcolo sara' rapportato a detto periodo. 
  2.  L'utilizzo  delle  autorizzazioni  CEMT   e'   rilevato   dalla
compilazione  del   libretto   di   viaggio   allegato   a   ciascuna
autorizzazione. A tale scopo le imprese  titolari  sono  obbligate  a
staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3,  le
copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla  fine  di  ogni
mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine
del periodo di validita' nel  caso  della  «autorizzazione  di  breve
durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validita' a
cavallo fra i mesi di  novembre  e  dicembre,  ai  fini  del  calcolo
dell'attivita'  svolta,  relativa  al  mese  di  novembre,  l'impresa
richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro
il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del  libretto  di
viaggio da cui risulta l'attivita' svolta nel mese di novembre. 
  3.  A  partire  dal  contingente  valido   per   l'anno   2014   le
autorizzazioni  saranno  rinnovate  alle  imprese  a  condizione  che
abbiano in disponibilita' corrispondenti veicoli di categoria  minimo
«euro 4» o superiori, salvo ulteriori limitazioni in ambito CEMT.