Art. 9 Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario 1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non impegnate da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese titolari di assegnazioni fisse gia' utilizzate in misura non inferiore al 70% nella relazione di traffico richiesta, con assegnazione, in quest'ultimo caso, di ogni quota successiva pari alla stessa prima quota di assegnazione fissa e fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 3. 3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti, le imprese che hanno gia' regolarmente utilizzato autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per la prima volta. 4. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 40% di quelle ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza rilasciate, non potra' ottenerne di ulteriori. 5. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificamente richieste con apposite domande.