Art. 9 
 
 
       Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario 
 
  1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non  impegnate
da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 
  2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo  precario  le
imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese  titolari  di
assegnazioni fisse gia' utilizzate in misura  non  inferiore  al  70%
nella  relazione  di  traffico  richiesta,   con   assegnazione,   in
quest'ultimo caso, di ogni quota successiva pari  alla  stessa  prima
quota di assegnazione fissa e fermo  quanto  previsto  dall'art.  10,
comma 3. 
  3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti, le imprese  che  hanno  gia'  regolarmente  utilizzato
autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per
la prima volta. 
  4.  L'impresa  che,  avendo  ottenuto  autorizzazioni  a  carattere
precario, non ne restituisca  utilizzate  almeno  il  40%  di  quelle
ottenute  con  l'ultima  domanda  e  tutte  le  altre  in  precedenza
rilasciate, non potra' ottenerne di ulteriori. 
  5. Per le relazioni di traffico  nelle  quali  sono  necessarie  le
autorizzazioni di transito, le stesse debbono  essere  specificamente
richieste con apposite domande.