1. Premessa. 
    Il presente documento  di  indirizzo  aggiorna  le  disposizioni,
contenute nelle Linee Guida pubblicate nella G.U.R.I. del 12 agosto e
31 dicembre 2010 (1) nella parte in cui  definiscono  -in  attuazione
dell'art. 16, comma  4,  del  D.L.  n.  39/2009  -  le  modalita'  di
svolgimento dei controlli  antimafia  sulle  imprese  affidatarie  di
contratti,   subappalti   e   altri   subcontratti   concernenti   la
realizzazione  degli  interventi  di  ricostruzione  delle  localita'
colpite dal sisma del 6 aprile 2009. 
    Come e' noto, il citato art. 16, comma 4,  del  D.L.  n.  39/2009
stabilisce che le verifiche antimafia si uniformano alle Linee  Guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle
grandi opere  (nel  prosieguo  anche:  "CCASGO"),  anche  per  quanto
concerne il rilascio della documentazione antimafia. 
    Quest'ultima  materia  e'   stata   oggetto   di   una   profonda
rivisitazione a  seguito  della  completa  entrata  in  vigore  delle
disposizioni recate dal Libro II del d.lgs. n. 6 settembre  2011,  n.
159 (cd. "Codice antimafia"), avvenuta  il  13  febbraio  scorso  per
effetto  delle  integrazioni  introdotte  dal   decreto   legislativo
"correttivo" 13 novembre 2012, n. 218. 
    Al momento, l'applicazione della riforma introdotta dal  "Codice"
risente del fatto che non e' divenuta ancora operativa la Banca  dati
nazionale della documentazione antimafia, che consentira' il rilascio
immediato dei provvedimenti in discorso. 
    Nondimeno, l'applicazione delle nuove disposizioni  postula,  sin
da adesso, l'adozione  di  un  modello  procedimentale  connotato  da
tratti di maggiore dinamicita' sui quali,  del  resto,  il  Ministero
dell'Interno non ha mancato di richiamare l'attenzione in due recenti
direttive emanate 1'8 febbraio e il 19 aprile scorsi (2) . 
    L'ottica fortemente acceleratoria impressa dalla  riforma  recata
dal Libro II del d.lgs. n. 159/2011 e', del resto,  confermata  anche
dal recente D.P.C.M. 18 aprile 2013 - in  corso  di  pubblicazione  -
che, in attuazione della legge "anticorruzione" 6 novembre  2012,  n.
190,  ha  istituito  presso  tutte  le  Prefetture  gli  elenchi   di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non  soggetti
a rischio di infiltrazione mafiosa (cd. "white list"). 
    In questo rinnovato quadro normativo  -  in  cui  si  inseriscono
anche le misure per agevolare  la  prosecuzione  della  ricostruzione
"post sisma" in Abruzzo recate dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43 (in via
di conversione) - il CCASGO ravvisa l'opportunita' di  aggiornare  le
indicazioni concernenti il modello procedurale di  svolgimento  delle
verifiche  antimafia,  formulate  nei   confronti   degli   operatori
economici,  affidatari  di  contratti,  subappalti   e   subcontratti
connessi alla realizzazione di interventi di ricostruzione. 
    Si precisa che le indicazioni recate dalla presente  Linea  Guida
trovano applicazione per lo svolgimento delle verifiche antimafia che
devono essere espletate nei confronti delle imprese  della  "filiera"
impegnate nell'esecuzione di: 
      a) appalti pubblici (cd. "ricostruzione pubblica"); 
      b) appalti commissionati da privati con l'impiego dei  previsti
contributi  pubblici  (cd.  "ricostruzione  privata"),   secondo   le
modalita'  di  "controllo  selettivo"  stabilite  dal  paragrafo   10
"Indicazioni  relative  all'indirizzo  dell'attivita'  di  controllo"
delle Linee Guida del 31 dicembre 2010. 
 
2. Indicazioni relative alle modalita' di svolgimento delle verifiche
  antimafia a) i punti-cardine. 
    In via preliminare,  il  Comitato  ritiene  opportuno  confermare
alcuni "capisaldi" dello speciale modello dei controlli finalizzati a
prevenire le infiltrazioni  mafiose  nel  processo  di  ricostruzione
"post sisma" in Abruzzo. 
    Piu' nello specifico - in linea di continuita'  con  quanto  gia'
indicato nelle prime Linee Guida  relative  all'"emergenza  Abruzzo",
pubblicate nella G.U.R.I. dell'8 luglio 2009 (3) - si  ribadisce  che
le verifiche antimafia di cui agli articoli dal 90 al 95  del  d.lgs.
n. 159/2011 rappresentano l'unica ed esclusiva forma di  accertamento
antimafia  per  le  fattispecie  contrattuali   sub-contrattuali,   i
subappalti, i cottimi, le  prestazioni  d'opera,  le  forniture  e  i
servizi, indipendentemente dal loro importo,  oggetto,  durata  e  da
qualsiasi condizione e modalita' di esecuzione. 
    Tale  opzione  risponde  all'esigenza,   chiaramente   desumibile
dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 39/2009,  di  avanzare  la  soglia
della prevenzione delle ingerenze della criminalita' organizzata  nei
cospicui appalti riguardanti  gli  interventi  di  ricostruzione.  In
questo senso l'informazione antimafia, anche  nel  sistema  delineato
dal d.lgs. n. 159/2011, resta lo strumento di controllo principe e di
piu' ampio spettro. 
    Si ritiene altresi' necessario confermare lo speciale modello  di
coordinamento inaugurato con le Linee Guida del 13  agosto  2010,  in
virtu'  del  quale  la  competenza  al  rilascio  delle  informazioni
antimafia e' stata accentrata in capo  al  Prefetto  dell'Aquila  che
adotta  il  provvedimento  conclusivo  sulla   base   degli   apporti
propositivi espressi dalle Prefetture, competenti  per  il  luogo  di
residenza o sede legale dell'impresa  scrutinata,  sulla  base  delle
analisi sviluppate dai relativi gruppi Interforze. 
    L'esperienza maturata ha,  infatti,  dimostrato  la  validita'  e
l'efficacia di  questo  modello  che  ha  consentito  di  raggiungere
significativi  risultati,  non  solo  in   termini   di   unitarieta'
dell'azione di prevenzione delle infiltrazioni  mafiose  -  obiettivo
espressamente indicato dall'art. 16 del D.L. n. 39/2009  -  ma  anche
sul piano dell'arricchimento del processo  informativo,  sviluppatosi
sovente secondo schemi di acquisizione ed analisi,  vicini  a  quelli
propri del cd. "ciclo intelligence". 
    Infine - e su  un  piano  piu'  squisitamente  procedurale  -  il
Comitato ritiene di dover confermare un'articolazione  dei  controlli
in due steps: 
      a) una prima fase, di natura per cosi' dire "speditivi",  volta
a rilasciare una "liberatoria provvisoria", sulla base della quale la
stazione appaltante puo' stipulare  il  contratto  o  autorizzare  il
subappalto/subcontratto sia pure nel regime  sub  condicione  di  cui
all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011. 
    Come  stabilito  fin  dalla  prima  Linea   guida   emanata   per
"l'emergenza  Abruzzo",  tale   liberatoria   e'   rilasciata   dalla
Prefettura dell'Aquila a  seguito  della  verifica  dell'assenza  sia
delle cause automaticamente ostative all'instaurazione  del  rapporto
con la pubblica amministrazione, sia di situazioni  a  forte  valenza
"indiziante", in quanto desumibili  da  provvedimenti  dell'Autorita'
Giudiziaria, fattispecie che sono oggi individuate,  rispettivamente,
dall'art. 67 e dall'art. 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n.
159/2011 (tali  fattispecie  sono  elencate,  per  una  comodita'  di
riferimento, nella scheda in Allegato); 
      b) una seconda fase, finalizzata a sviluppare lo  screening  ad
un livello piu' approfondito,  al  fine  di  individuare  l'eventuale
esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. 
 
3. Segue: b) la nuova  articolazione  del  procedimento  di  rilascio
  delle informazioni antimafia. 
    Su queste premesse, il Comitato ritiene che  il  procedimento  di
rilascio  delle  informazioni   antimafia   debba   adesso   snodarsi
attraverso il seguente percorso. 
 
3.1 Fase "speditiva" del controllo. 
    Si e' appena detto che  questo  "segmento"  del  procedimento  e'
finalizzato  ad  una  celere  verifica  dell'esistenza  o   meno   di
situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n.
159/2011. 
    Questo Comitato ha ben presente  che  un'attivita'  di  riscontro
dell'esistenza  di  cause  impeditive  "tabellari"  o   comunque   di
situazioni indizianti desumibili da provvedimenti giudiziari richieda
la necessaria integrazione dei sistemi informativi o quanto  meno  la
concreta possibilita' che le diverse "piattaforme", che le  pubbliche
amministrazioni hanno a disposizione, siano in grado  di  "dialogare"
tra loro. 
    Anche  a  tale  necessita',  in  effetti,  questo  Comitato   sta
dedicando i suoi sforzi  ed  auspica  che  possa,  a  breve,  trovare
realizzazione una forma di collegamento tra le Prefetture e i servizi
certificativi  del  casellario  giudiziale  per  la  verifica  e   il
riscontro delle iscrizioni contenute nello SDI del CED Interforze  ex
art. 8 della legge n. 121/1981 (nel prosieguo solo: "CED").  Cio'  in
quanto il riscontro delle risultanze SDI per il tramite degli archivi
informatici giudiziari e' garanzia dell'attualita' dell'accertamento. 
    Tuttavia, le  esigenze  di  celerita'  connesse  al  processo  di
ricostruzione - che sono diffusamente riconosciute e  che  rischiano,
se  insoddisfatte,  di  compromettere  l'obiettivo  essenziale  della
ricostruzione - di valore strategico per la Regione e per  il  Paese,
impongono un refresh delle indicazioni precedenti e una loro parziale
rivisitazione. Ne consegue che, in via immediata, il riscontro  delle
risultanze emerse dalla consultazione del CED andra' limitato -  come
si precisera' anche infra - ai soli  casi  nei  quali  questa  stessa
consultazione  restituisca  elementi   che   richiedono   un'evidente
necessita'  di  approfondimento,  tale  da   non   consentire   cioe'
l'immediato rilascio nemmeno della "liberatoria provvisoria". 
    In questo senso, il Comitato ritiene che  il  procedimento  debba
essere articolato come segue: 
      a) la stazione appaltante richiede alla Prefettura  dell'Aquila
il rilascio dell'informazione antimafia  nei  confronti  dell'impresa
aggiudicataria  dell'appalto,  o   affidataria   del   subappalto   o
subcontratto, indipendentemente dal luogo di residenza o sede  legale
di quest'ultima. La richiesta deve essere corredata dei dati indicati
all'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. 
    Qualora  la  richiesta  risulti  incompleta,   perche'   mancante
dell'indicazione  di  dati  essenziali   per   la   conclusione   del
procedimento,  la  Prefettura  dell'Aquila  provvede  a   dichiararne
l'improcedibilita' secondo le modalita' semplificate  stabilite  oggi
dall'art. 2 della  legge  n.  240990,  come  modificato  dalla  legge
"anticorruzione" n. 190/2012,  indicando,  in  una  logica  di  leale
collaborazione, i dati con i quali la domanda deve essere integrata; 
      b) la Prefettura  dell'Aquila  provvede  a  svolgere  la  prima
verifica circa l'esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e  84,
comma 4, lett. a), b) e e) del d.lgs. n. 159/2011, consultando a  tal
fine il CED.  In  questa  fase  andra',  in  particolare,  verificata
l'eventuale esistenza di iscrizioni a  carico  dell'impresa  e  degli
altri soggetti rilevanti indicati all'art. 85 del d.lgs. n.  159/2011
che indichino l'esistenza: 
        1. dei provvedimenti giudiziari di cui ai ripetuti artt. 67 e
84, comma 4, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 159/2011; 
        2.  di  denunce  e   segnalazioni   di   notizie   di   reato
all'Autorita' Giudiziaria relative a procedimenti penali  concernenti
i delitti menzionati ai predetti artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b)
e c); 
        3. di segnalazioni riferibili anche  a  fatti  potenzialmente
suscettibili  di  sfociare  nell'avvio   di   un   procedimento   per
l'applicazione di misure di  prevenzione  personali  o  patrimoniali,
quali il rimpatrio con foglio di via obbligatorio  e  l'avviso  orale
del Questore (artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011). 
    Inoltre,  la  Prefettura  dell'Aquila  verifichera'   l'eventuale
sussistenza o  meno  di  comunicazioni  indirizzatele  dall'Autorita'
Giudiziaria circa casi di omessa denuncia delle  condotte  concussive
ed estorsive di cui all'art. 84, comma 4,  lett.  e)  del  d.lgs.  n.
159/2011 nei confronti dei soggetti che, nella compagine dell'impresa
scrutinata, ricoprono gli incarichi di  cui  all'art.  38,  comma  i,
lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). 
      c) Qualora dalla  consultazione  del  CED  e  dei  propri  atti
d'archivio non emerga l'esistenza di alcune  delle  situazioni  sopra
descritte,  la  Prefettura  dell'Aquila  rilascia  immediatamente  la
"liberatoria provvisoria" alla stazione appaltante che  procede  alla
stipula del contratto o all'autorizzazione del  subcontratto  con  la
condizione risolutiva di cui all'art. 92,  comma  3,  del  d.lgs.  n.
159/2011. 
    Qualora invece emerga l'esistenza di iscrizioni o  di  risultanze
indicate al precedente punto b), la Prefettura dell'Aquila  avvia  il
procedimento volto a verificare la loro attualita'. Tale verifica e',
in particolare, finalizzata ad appurare se nei confronti dei soggetti
interessati si  siano  concretizzate  le  condizioni  ostative  o  le
situazioni marcatamente indizianti di cui ai ripetuti artt. 67 e  84,
comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011. 
    Di    conseguenza,    la    Prefettura    dell'Aquila,    dandone
contestualmente notizia alla Prefettura competente per  il  luogo  di
residenza/sede legale dell'impresa, provvedera' ad interpellare: 
      1. l'Autorita' Giudiziaria competente, per conoscere  lo  stato
del procedimento penale o di prevenzione. 
      2. la Questura  competente,  per  conoscere  se  le  situazioni
indicate al precedente punto b), n. 3 siano da  considerarsi  tuttora
attuali e se esse abbiano  portato  all'adozione  di  iniziative  sul
piano penale o  dell'avvio  di  procedimenti  per  l'applicazione  di
misure di prevenzione; 
      d) all'esito di questa attivita', la Prefettura dell'Aquila: 
        1. ove non risulti confermata l'attualita' delle iscrizioni e
delle altre risultanze rilevate dalla consultazione  del  CED  e  dei
propri atti d'archivio, rilascia la "liberatoria" provvisoria; 
        2.  ove  risulti  confermata  l'esistenza  delle   situazioni
ostative di cui all'art. 67 del d.lgs.  n.  159/2011,  emette,  sulla
base di tali circostanze, un'informazione antimafia  interdittiva  ai
sensi del successivo 84, comma  3.  Il  provvedimento  adottato  deve
essere trasmesso, oltreche' ai soggetti di  cui  all'art.  91,  comma
7-bis, del decreto legislativo appena citato, anche  alla  Prefettura
nella cui Provincia ricade  il  luogo  di  residenza  o  sede  legale
dell'impresa colpita dalla determinazione antimafia; 
        3. ove risulti confermata l'attualita'  delle  situazioni  di
cui all'art. 84, comma 4, lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011  e
gli elementi contenuti nei provvedimenti giudiziari siano tali da non
consentire di desumere con  il  necessario  grado  di  attendibilita'
prognostica l'esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa,  la
Prefettura dell'Aquila informa la  stazione  appaltante  degli  esiti
delle verifiche svolte e del fatto che i controlli  proseguiranno  al
fine di appurare l'eventuale esistenza di tentativi di  infiltrazione
mafiosa. 
    Nello speciale modello dei controlli "antimafia" previsto per  la
ricostruzione "post sisma" in Abruzzo, questa  informazione  equivale
alla comunicazione della particolare complessita' degli  accertamenti
da espletare ai fini del  rilascio  dell'informazione  antimafia,  in
conseguenza della quale il  tempo  di  conclusione  del  procedimento
viene  prolungato   di   trenta   giorni   ulteriori,   rispetto   ai
quarantacinque previsti. 
    Ne consegue che in tali ipotesi le  stazioni  appaltanti  possono
procedere . alla stipula del contratto  decorso  il  termine  di  cui
all'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011. 
 
3.2  L'accertamento  degli  eventuali  tentativi   di   infiltrazione
  mafiosa. 
    Anche nella nuova procedura,  il  secondo  step  delle  verifiche
resta  incentrato  sull'accertamento  degli  eventuali  tentativi  di
infiltrazione mafiosa capaci di condizionare l'andamento dell'impresa
scrutinata, desunti dall'intero ventaglio delle situazioni indizianti
descritte dal ricordato art. 84, comma 4, nonche' dall'art. 91, comma
6, del d.lgs. n. 159/2011. 
    In questa fase gli elementi acquisiti,  attraverso  le  verifiche
finalizzate all'emissione  della  "liberatoria  provvisoria",  devono
essere arricchiti, con i contributi che provengono: 
      1. dall'attivita' informativa disposta dal Prefetto dell'Aquila
e dal  Prefetto  della  Provincia  dove  l'impresa  esaminata  ha  la
residenza  e  la  sede  legale.  In  tale  contesto,  si   sottolinea
l'importanza  di  continuare  a  corroborare  il  quadro  informativo
acquisito, ricorrendo agli strumenti  che  consentono  di  effettuare
verifiche  dinamiche  sull'esecuzione  dell'appalto  (attraverso  gli
accessi ai cantieri espletati  dai  Gruppi  Interforze),  nonche'  ai
poteri conoscitivi ex D.L. n. 629/1982 che  sono  stati  delegati  ai
Prefetto  in  virtu'  del  D.M.  1°  gennaio  1993.  A  questi   puo'
aggiungersi l'ulteriore potere di  richiesta  di  informazioni  sulle
procedure di gara e  sull'esecuzione  dell'appalto,  riconosciuto  al
Prefetto  dall'art.  14,  commi   dal   3-bis   al   3-septies,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito  con  modificazioni
nella legge 12 luglio 1991, n. 203; 
      2. dalle analisi che sono svolte dai Gruppi  Interforze  (della
Prefettura dell'Aquila e della Prefettura del luogo di residenza/sede
legale), dal GICER e dalla Sezione Specializzata di questo  Comitato,
istituita presso la Prefettura dell'Aquila. 
    Coerentemente con la logica voluta dal piu' volte ricordato  art.
16 del D.L. n.  39/2009,  il  Comitato  ritiene  che  tali  verifiche
debbano essere svolte secondo modalita'  di  controllo  stringenti  e
particolarmente penetranti, capaci di fotografare  immediatamente  le
eventuali situazioni di ingerenza o contiguita' mafiosa. 
    In questo  senso  si  ravvisa  l'opportunita'  che  le  verifiche
continuino a svolgersi secondo un modello che implichi  una  costante
interazione  tra  la  Prefettura  dell'Aquila,  nel  suo   ruolo   di
"capo-maglia" e le Prefetture del luogo di residenza/sede legale ed i
rispettivi Gruppi Interforze. Cio' sempre nell'ottica  di  proseguire
sulla direttrice d'azione inaugurata con le ricordate Linee Guida del
2010 che vede  la  possibilita'  di  arricchire  gli  approfondimenti
svolti in sede locale con gli apporti  che  possono  provenire  dalle
strutture (GICER e Sezione Specializzata del  CCASGO)  destinate,  in
virtu' del D.L. n. 39/2009,  a  supportare  il  Prefetto  dell'Aquila
nella sua attivita' di prevenzione amministrativa delle infiltrazioni
della criminalita' organizzata. 
    Coerentemente con  tale  indicazioni,  il  Comitato  ritiene  che
questa fase del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia
debba svolgersi secondo il seguente iter: 
      a) la Prefettura  dell'Aquila,  dopo  aver  consultato  il  CED
Interforze  e  le  risultanze  dei  propri  archivi,   coinvolge   la
Prefettura del luogo di  residenza/sede  legale  dell'impresa,  nella
fase degli accertamenti. Si precisa che  tale  coinvolgimento  potra'
svilupparsi  contemporaneamente  alle  verifiche  che  la  Prefettura
dell'Aquila abbia eventualmente attivato in  merito  alle  iscrizioni
concernenti situazioni rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 84,  comma
4, lett. a), b) e c) del  d.lgs.  n.  159/2011.  Dell'avvio  di  tali
verifiche e' comunque necessario che sia informata la  Prefettura  di
residenza/sede  legale  al  fine  di   consentire   uno   svolgimento
coordinato degli accertamenti; 
      b) la Prefettura di residenza/sede legale provvede  a  disporre
gli opportuni  accertamenti  in  merito  all'impresa  scrutinata.  E'
stato, piu'  volte,  rappresentato  come  questo  pur  indispensabile
coinvolgimento di altre strutture e  comandi  localizzati  fuori  dal
teatro aquilano comporti, tuttavia, lungaggini e  dispersivita'  tali
da aggravare, talora sensibilmente, il procedimento di accertamento e
rilascio della documentazione  antimafia.  A  tal  riguardo,  occorre
ribadire quanto gia' raccomandato da questo Comitato circa l'assoluta
imprescindibilita' che la fase in questione  venga  "presidiata"  dai
Gruppi Interforze attivi presso ciascuna Prefettura. 
    Tali Organismi, concepiti fin dall'inizio come sede naturale  per
l'approfondimento congiunto  e  lo  scambio  informativo  interforze,
potranno anche svolgere quella utile funzione di demoltiplicatore dei
vari passaggi burocratici. A questi fini, si raccomanda altresi'  che
per  la  messaggistica  istruttoria  il  flusso  comunicativo   passi
esclusivamente attraverso il canale dei Gruppi  Interforze,  sia  per
cio' che riguarda le interlocuzioni tra Prefetture, sia per cio'  che
riguarda le interlocuzioni  tra  le  varie  componenti  degli  stessi
Gruppi; 
      c) la Prefettura di residenza/sede legale trasmette gli apporti
informativi e di analisi acquisiti con la metodica di  cui  al  punto
precedente,  alla  Prefettura  dell'Aquila,  corredandoli   con   una
valutazione propositiva (obbligatoria, ma non  vincolante)  circa  il
provvedimento finale da adottare; 
      d)  la  Prefettura  dell'Aquila,  sulla  base  degli   elementi
ricevuti e di eventuali altri approfondimenti che ritiene  necessario
disporre (iniziative informative  del  GICER,  accessi  nei  cantieri
della ricostruzione, ecc.), adotta, previa eventuale valutazione  del
Gruppo Interforze, il provvedimento conclusivo. 
    La procedura sopra delineata costituisce  il  "percorso"  normale
attraverso  il  quale  sono  destinate  a   snodarsi   le   verifiche
"antimafia" nei confronti delle imprese  impegnate  nel  processo  di
ricostruzione. 
    L'esperienza pluriennale maturata ha, tuttavia, dimostrato  come,
nel  corso  dei  controlli,  possano  presentarsi  anche   situazioni
particolarmente complesse. 
    In simili casi, resta ferma la  possibilita'  per  la  Prefettura
dell'Aquila  di  avviare  da  subito  iniziative  di  approfondimento
congiunte  con  le  altre  Prefetture,  prime  tra  tutte  quella  di
residenza/sede legale. 
 
4. Efficacia delle presenti Linee Guida. 
    Le presenti Linee Guida si applicano a decorrere dalla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  anche  con  riguardo  ai
procedimenti in corso che sono stati avviati sulla base  delle  Linee
Guida pubblicate il 12 agosto 2010 come successivamente modificate ed
integrate. 

(1) In particolare: le citate Linee Guida sono state  pubblicate  sul
    Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n.  187  del  2010,  e  sulla
    G.U.R.I. del 31 dicembre 2010, n. 305. 

(2) Si tratta nello specifico della  circolare  n.  11001/119/20  (6)
    dell'8  febbraio  2013  e   della   direttiva   ministeriale   n.
    11001/119/20 (8) del 19 aprile 2013. 

(3) Questa edizione delle Linee Guida e'  pubblicata  nella  G.U.R.I.
    dell'8 luglio 2009, n. 156.