IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del  Ministero
dell'Universita' e della Ricerca  Scientifica  e  Tecnologica  e,  in
particolare, l'art. 6 in materia di autonomia delle Universita'; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che detta norme in  materia
di  organizzazione  delle  Universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 425 del
14 marzo 2012 e, in particolare, l'art. 68 in  materia  di  modifiche
dello Statuto; 
  Considerato  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  e  il  Senato
Accademico, nelle relative sedute del 26 marzo e del 16 aprile  2013,
hanno rispettivamente espresso  parere  favorevole  ed  approvato  le
modifiche agli articoli 22 comma 2 lettera v); 31bis; 32 comma 1;  34
comma 7; 36 comma 3; 49 comma 6; 57 commi 5 e 7;  60  comma  1  e  61
comma 6 dello Statuto; 
  Considerata la nota rettorale n. 2323 del 23  aprile  2013  con  la
quale e' stato trasmesso al MIUR il testo  degli  articoli  anzidetti
nella versione riformulata, ai fini del controllo di cui all'art.  6,
comma 9 della legge n.168/1989; 
  Preso atto che il MIUR, entro il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni di cui all'art. 6, comma 9  della  richiamata  Legge,  non  ha
formulato rilievi 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono emanate le modifiche allo Statuto di Ateneo, che  fanno  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di  seguito
riportate in dettaglio: 
    all'art. 22, comma 2, dopo la lettera u) e' inserita  la  lettera
seguente: 
      "v) stabilisce la Politica della Qualita' di Ateneo"; 
    dopo l'art. 31 e' inserito il seguente articolo: 
      "Art. 31-bis - Presidio di Qualita' 
  1. L'Universita' si dota di una struttura organizzativa di servizio
a supporto del processo di certificazione di qualita'  della  sede  e
dei corsi di studio, denominata Presidio di Qualita', costituita  dal
delegato del Rettore per la "Qualita'", professore di ruolo di  prima
fascia, che abbia optato e che  opti  per  il  tempo  pieno,  con  il
compito di sovraintendere alle attivita' del Presidio, nonche' da tre
docenti di ruolo  appartenenti  ai  seguenti  settori  ERC  (European
Research Council): Physical Sciences & Engineering; Social Sciences &
Humanities; Life Sciences. 
  2.  Il  Presidio  di  Qualita'  assume  un  ruolo  centrale   nella
promozione della  cultura  della  Qualita'  e  nell'Assicurazione  di
Qualita' (AQ) di Ateneo, garantendo  il  rispetto  dei  Requisiti  di
Assicurazione della  Qualita'  di  cui  all'Allegato  C  del  decreto
ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47. 
  3. Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare,  organizza
e verifica il continuo  aggiornamento  delle  informazioni  contenute
nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende  al
regolare  svolgimento  delle  procedure  di  AQ  per   le   attivita'
didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; regola e
verifica le attivita' periodiche di  Riesame  dei  corsi  di  studio;
valuta l'efficacia  degli  interventi  di  miglioramento  e  le  loro
effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo  da  e
verso  il  Nucleo  di  Valutazione  e  le   Commissioni   Paritetiche
docenti-studenti. 
  4. Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale,  in  particolare,
verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle
SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovraintende al regolare  svolgimento
delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca  in  conformita'  a
quanto  programmato  e  dichiarato;  assicura  il   corretto   flusso
informativo da e verso il Nucleo di Valutazione"; 
    dall'art. 32, comma 1, sono eliminate le parole: 
      "tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso"; 
    La prima parte del comma 7 dell'art. 34 e' cosi' riformulata: 
      "Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione  del
Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine perentorio di
centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso"; 
    Il comma 3 dell'art. 36 e' cosi' riformulato: 
      "I pareri di cui al presente articolo si intendono acquisiti se
non espressi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta"; 
    La seconda parte del comma 6 dell'art. 49 e' cosi' riformulata: 
      "Sulla  proposta  di  soppressione  delibera  il  Consiglio  di
Amministrazione, sentito il Nucleo  di  Valutazione  e  acquisito  il
parere obbligatorio del Senato Accademico"; 
    La lettera c) del comma 5 dell'art. 57 e' eliminata; 
    Il comma 7 dell'art. 57 e' cosi' riformulato: 
      "Il Consiglio, la cui composizione e' definita dal  Regolamento
della Scuola, e' costituito dai Coordinatori dei corsi di dottorato e
dai rappresentanti degli studenti eletti  nel  numero  e  secondo  le
modalita' stabilite nel Regolamento medesimo, in  modo  da  garantire
un'equilibrata rappresentanza per area  di  ricerca  e  per  sede  di
attivita'"; 
    La seconda parte del comma 1 dell'art. 60 e' cosi' riformulato: 
      "Le biblioteche, la biblioteca digitale di Ateneo, gli  archivi
librari,  storici  e  correnti,  i  fondi  librari  e  i  centri   di
documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo". 
    All'art. 61, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma: 
      "6.  Ai  Centri  di  Ateneo  finanziati  da  enti  nazionali  e
internazionali, si applicano le disposizioni contenute negli  statuti
approvati al momento della loro istituzione".