Art. 3 
 
 
          Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
 
  1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'allegato  A,  che
forma parte integrante del presente decreto, deve essere  restituita,
ai sensi del comma 5-ter, dell'art. 3 del gia' citato  decreto  legge
n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  213
del 2012, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro  il  30
settembre di ciascun anno. 
  2.  l'importo  annuale  da  restituire  deve  essere  previsto  nel
bilancio di previsione dell'ente beneficiario. 
  3.  La  restituzione  dell'anticipazione  e'  effettuata   mediante
operazione  di  giro  fondi  sulla  apposita  contabilita'   speciale
relativa al fondo di rotazione di cui all'art.  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. In caso di mancato versamento entro il termine di cui  al  primo
comma,  previa  apposita  comunicazione  da   parte   del   Ministero
dell'interno, e' disposto, da parte dell'Agenzia  delle  entrate,  il
recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente,  all'atto
del pagamento allo stesso  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra
i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e  prestiti
ad enti del settore pubblico"). 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                         Il direttore centrale: Verde