Art. 3 Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, deve essere restituita, ai sensi del comma 5-ter, dell'art. 3 del gia' citato decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. 2. l'importo annuale da restituire deve essere previsto nel bilancio di previsione dell'ente beneficiario. 3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 4. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo comma, previa apposita comunicazione da parte del Ministero dell'interno, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico"). Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 dicembre 2012 Il direttore centrale: Verde