Alle province 
                                Ai comuni con popolazione superiore a
                                1.000 abitanti 
                                Agli     organi     di      revisione
                                economico-finanziaria   degli    enti
                                locali   soggetti   al    patto    di
                                stabilita' interno 
                                Alle regioni e province  autonome  di
                                Trento e di Bolzano 
 
                         e, per conoscenza: 
 
                                Alla Corte dei conti  -  Segretariato
                                generale - Sezione autonomie locali 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                ministri - Segretariato generale 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                ministri  -  Dipartimento   per   gli
                                affari regionali 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                ministri   -    Dipartimento    della
                                protezione civile 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                ministri   -    Dipartimento    della
                                funzione pubblica 
                                Al  Ministero   della   giustizia   -
                                Dipartimento      dell'organizzazione
                                giudiziaria,  del  personale  e   dei
                                servizi 
                                Al    Ministero    dell'interno     -
                                Dipartimento per gli affari interni e
                                territoriali 
                                Al Gabinetto del Ministro 
                                All'Ufficio legislativo-economia 
                                All'Ufficio legislativo-finanze 
                                All'ISTAT 
                                All'A.N.C.I. 
                                All'U.P.I. 
                                Al CINSEDO 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
 
  La presente  circolare  risulta  strutturata  secondo  il  seguente
  schema: 
 
  PREMESSA 
 
  A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
  A.1 Enti di nuova istituzione 
  A.2 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL 
  A.3 Roma capitale 
  B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI  PROGRAMMATICI  PER  IL  TRIENNIO
  2013-2015 
  B.1 Indicazioni generali 
  B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi 
  B.3 Comunicazione dell'obiettivo 
  B.4 Riduzione degli obiettivi annuali 
  C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO 
  C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza 
  C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento 
  C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea 
  C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti  C.1,
  C.2 e C.3 
  C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento 
  C.6 Altre esclusioni 
  a)  Risorse  connesse  all'Autorita'  Europea  per   la   Sicurezza
  Alimentare (EFSA) e Scuola 
  per l'Europa di Parma 
  b) Federalismo demaniale 
  c) Investimenti infrastrutturali 
  d) Sisma  del  20  e  29  maggio  2012.  Esclusione  delle  risorse
  provenienti dalle contabilita' 
  speciali delle Regioni 
  e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20  e  29
  maggio 2012 
  f) Realizzazione del Museo Nazionale della Shoah 
  D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO 
  D.1 Fondo svalutazione crediti 
  D.2 Fondo pluriennale vincolato 
  D.3 Fondo di rotazione per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria
  degli enti locali 
  E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO 
  E.1 Contenimento del debito 
  E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria 
  E.3 Contenimento della spesa 
  F. PATTI DI SOLIDARIETA' 
  F.1 Patto regionale verticale 
  F.2 Patto regionale verticale incentivato 
  F.3 Patto regionale orizzontale 
  F.4 Patto orizzontale nazionale 
  F.5 Patto regionale integrato 
  F.6 Tempistica 
  G. MONITORAGGIO 
  H. CERTIFICAZIONE 
  H.1 Prospetti allegati alla certificazione 
  H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina  del  commissario
  ad acta 
  H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione 
  I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
  I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno 
  a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio 
  b) Limiti agli impegni per spese correnti 
  c) Divieto di ricorrere all'indebitamento 
  d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
  e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza 
  I.2 Sanzioni connesse all'accertamento  del  mancato  rispetto  del
  patto in un periodo successivo all'anno seguente a  quello  cui  la
  violazione si riferisce 
  I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno 
  I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti 
  L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2013-2015 
  M.  RIFERIMENTI  PER  EVENTUALI  CHIARIMENTI  SUI  CONTENUTI  DELLA
  PRESENTE CIRCOLARE 
 
  PREMESSA 
 
  La legge 24 dicembre  2012,  n.  228  (legge  di  stabilita'  2013)
  disciplina il patto di stabilita' interno per il triennio 2013^2015
  riproponendo, con alcune modifiche,  la  normativa  prevista  dagli
  articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.  Per  il
  triennio 2013-2015, il concorso alla manovra  di  finanza  pubblica
  degli enti locali - nel  rispetto  dei  principi  di  coordinamento
  della finanza pubblica di cui agli articoli  117,  terzo  comma,  e
  119,  secondo  comma,  della  Costituzione,  e  conformemente  agli
  impegni  assunti  dal  nostro  Paese  in  sede  comunitaria  -   e'
  perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del  patto  di
  stabilita'  interno,  che  restano  invariati,  ma  attraverso   la
  riduzione  del  fondo   sperimentale   di   riequilibrio   disposta
  dall'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012,  n.  951  ,  come
  modificato  dall'articolo  1,  commi  119  e  121  della  legge  di
  stabilita' 2013, che prevede: - al comma 6 la riduzione  del  fondo
  sperimentale  di  riequilibrio,  del  fondo   perequativo   e   dei
  trasferimenti erariali dovuti ai comuni della regione  Siciliana  e
  della regione Sardegna, esclusi quelli di cui all'articolo 1  comma
  1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 742 , per l'importo di  2.250
  milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 per l'anno 2014 e  di  2.600
  milioni di euro a decorrere dal 2015. Per gli anni 2013 e 2014,  le
  predette  riduzioni  hanno  trovato  opportuna  considerazione  nel
  percorso finalizzato alla revisione dell'imposta municipale propria
  di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 20113 , operata
  dal comma 380 dell'articolo unico della legge n.228 del  2012  che,
  in particolare, prevede l'attribuzione ai comuni anche del  gettito
  della predetta imposta prima riservato allo Stato (al  quale  resta
  attribuito il solo gettito IMU  ad  aliquota  base  sui  fabbricati
  classificati nella categoria catastale D), nonche' la  costituzione
  del fondo di solidarieta' comunale; - al comma 7 la  riduzione  del
  fondo sperimentale di riequilibrio, del  fondo  perequativo  e  dei
  trasferimenti erariali dovuti alle Province della regione Siciliana
  e della Sardegna di 1.200 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
  2013 e 2014 e di 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015.
  Una novita' significativa delle regole che disciplinano il patto di
  stabilita' interno del 2013, introdotta dall'articolo 1, comma 432,
  della legge di stabilita' 2013, e' rappresentata dall'aggiornamento
  della  base  di  riferimento   per   il   calcolo   dell'obiettivo,
  individuata nella media degli impegni di parte corrente  registrati
  nel triennio 2007-2009 in luogo del triennio 2006-2008. 
 
 -------- 
  1 Il decreto  legge  n.  95  del  2012  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
 -------- 
  2 Il decreto  legge  n.  74  del  2012  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122  e  successivamente
 modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
 -------- 
  3 Il decreto legge  n.  201  del  2011  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  L'aggiornamento  della  base  di  calcolo  introduce  un   elemento
  implicito di valutazione della virtuosita' degli enti  atteso  che,
  in base al predetto  aggiornamento,  agli  enti  locali  che  hanno
  ridotto gli  impegni  di  spesa  corrente  nell'esercizio  2009  e'
  attribuito un obiettivo minore rispetto a  quello  attribuito  agli
  enti che hanno, invece, incrementato la spesa corrente nello stesso
  anno. La legge di stabilita' 2013 ha confermato  il  meccanismo  di
  riparto dell'ammontare  del  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
  pubblica tra i singoli enti basato su criteri  di  virtuosita'.  Il
  comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 20114  ,  come
  riproposto dall'articolo 1, comma 428  della  legge  di  stabilita'
  2013, ha infatti disposto che, anche per l'anno 2013, gli obiettivi
  del patto di stabilita' interno siano attribuiti  ai  singoli  enti
  locali in base alla virtuosita' misurata operando  una  valutazione
  ponderata dei seguenti quattro parametri: 1) rispetto del patto  di
  stabilita' interno; 2)  autonomia  finanziaria;  3)  equilibrio  di
  parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni  e  accertamenti  delle
  entrate  di  parte  corrente.  Per  tali  parametri,  inoltre,   il
  richiamato comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013
  ha introdotto un correttivo, finalizzato  a  considerare  anche  la
  realta'  socio-economica  dei  singoli  enti  locali,  mediante  la
  valutazione dei  due  seguenti  indicatori:  valore  delle  rendite
  catastali e numero  di  occupati.  Infine,  il  novellato  comma  2
  dell'articolo  20  ha,  altresi',  stabilito  che,  al  fine  della
  definizione  della  virtuosita',  non  sono  considerati  parametri
  diversi da quelli espressamente elencati dallo  stesso  comma.  Per
  quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione  del  patto  di
  stabilita' interno, e' disposta l'estensione dei vincoli del  patto
  ad una platea piu' ampia di  enti.  Da  quest'anno,  infatti,  sono
  assoggettati alle nuove regole del patto, oltre alle province ed ai
  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche  i  comuni
  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e   5.000   abitanti.   Con
  riferimento alle esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo
  finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di
  stabilita' interno, si fa presente che, per rispondere a specifiche
  esigenze, sono state introdotte ulteriori deroghe  ai  vincoli  del
  patto che, pertanto, si aggiungono a quelle gia'  previste  per  il
  patto 2012. Infine, sono confermate, per il 2013,  le  disposizioni
  in materia  di  "patto  regionalizzato  verticale  ed  orizzontale"
  grazie alle quali le province e i comuni soggetti al patto  possono
  beneficiare di maggiori spazi finanziari  ceduti,  rispettivamente,
  dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali. 
 
 -------- 
  4 Il decreto  legge  n.  98  del  2011  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
  Inoltre, i commi 122 e seguenti, dell'articolo 1,  della  legge  di
  stabilita' 2013, confermano, estendendolo anche alle  province,  il
  cosiddetto  "patto  regionale  verticale  incentivato"   introdotto
  dall'articolo 16, comma 12-bis e  seguenti,  del  decreto  legge  6
  luglio 2012, n.  95.  E'  prevista,  infatti,  l'erogazione  di  un
  contributo, nei limiti complessivi di 800 milioni di euro, a favore
  delle regioni che cedono spazi finanziari ai comuni e alle province
  ricadenti nel proprio territorio che ne fanno richiesta al fine  di
  favorire i pagamenti di residui passivi in conto capitale in favore
  dei creditori. Le regioni destinano  il  contributo  all'estinzione
  anche parziale del debito.  L'introduzione  del  cosiddetto  "patto
  regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della  legge
  n. 183 del 2011, in base al quale le regioni possono concordare con
  lo Stato le modalita' di  raggiungimento  dei  propri  obiettivi  e
  degli obiettivi degli  enti  locali  del  proprio  territorio,  e',
  invece, posticipata di un anno, a seguito  della  modifica  di  cui
  all'articolo 1, comma 433, lettera a), della  legge  di  stabilita'
  2013. Infine, l'articolo 1, comma 437, della  legge  di  stabilita'
  2013, conferma, anticipandone  l'attuazione,  il  "patto  nazionale
  orizzontale" introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 16
  del 20125 . A differenza  dell'anno  2012,  non  e'  piu'  prevista
  l'attribuzione di un contributo a  favore  dei  comuni  che  cedono
  spazi finanziari. 
 
 -------- 
  5 Il decreto  legge  n.  16  del  2012  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,  e  successi-
 vamente modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto  legge  6
 luglio 2012, n. 95 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 437,  della  legge  di
 stabilita' 2013. 
 
  A. ENTI SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
 
  A decorrere dal 2013  sono  assoggettati  al  patto  di  stabilita'
  interno, oltre le province e i comuni con popolazione  superiore  a
  5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
  5.000 abitanti, come disposto dal comma 1  dell'articolo  31  della
  legge n. 183 del  2011.  La  determinazione  della  popolazione  di
  riferimento viene  effettuata  sulla  base  del  criterio  previsto
  dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267
  (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ossia
  considerando la popolazione residente alla fine del penultimo  anno
  precedente  a  quello  di  riferimento,  secondo  i   dati   ISTAT.
  Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2013 i comuni
  la cui popolazione, rilevata al  31.12.2011,  risulti  superiore  a
  1.000 abitanti. Pertanto a tali enti dal 1° gennaio 2013 si estende
  il regime in materia di spese di personale vigente  per  tutti  gli
  enti gia' sottoposti al patto di stabilita' interno. In particolare
  si applicano a tali enti anche i vincoli di  cui  all'articolo  76,
  comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con  riferimento
  alle assunzioni a tempo indeterminato, e quelli di cui all'articolo
  1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, connessi al contenimento
  delle dinamiche retributive e occupazionali. Gli enti locali che, a
  partire dal 2013, sono soggetti per la  prima  volta  al  patto  di
  stabilita' interno e, quindi, alla comunicazione  degli  obiettivi,
  al  monitoraggio   semestrale   e   alla   certificazione,   devono
  accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto  di
  stabilita'           interno           all'indirizzo            web
  http://pattostabilitainterno.tesoro.it,richiedendo    una    utenza
  caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il  nome
  utente) e da una password. Per ulteriori dettagli  sulle  modalita'
  di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/13  alla  presente
  Circolare. Per gli altri enti  locali  gia'  accreditati  non  sono
  previsti nuovi adempimenti, salvo  la  comunicazione  di  eventuali
  aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di  nuove  attivazioni)
  delle proprie utenze. Si segnala che la  password  scade  dopo  180
  giorni  dall'ultimo  accesso  nel  sito  del  patto  di  stabilita'
  interno. Pertanto, se  entro  180  giorni  l'utente  non  avvia  la
  procedura digitando le proprie User  ID  e  password,  quest'ultima
  scade per una protezione del sistema.  A  decorrere  dal  2014,  il
  comma 3 dell'articolo  16  del  decreto  legge  n.  138  del  20116
  prevede,  inoltre,  l'assoggettamento  alle  regole  del  patto  di
  stabilita' interno delle unioni di comuni formate  dagli  enti  con
  popolazione  fino  a  1.000  abitanti  ai   sensi   del   comma   1
  dell'articolo 16 del richiamato decreto legge n. 138 del  2011.  In
  particolare, il comma 1 dispone che i comuni con popolazione fino a
  1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto  dall'articolo  14
  del  decreto  legge  31  maggio   2010,   n.   787   e   successive
  modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne  l'applicazione,
  possono  esercitare  in   forma   associata   tutte   le   funzioni
  amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base
  della legislazione vigente mediante un'unione di  comuni.  Saranno,
  infine, assoggettate alle regole del patto di  stabilita'  interno,
  non appena ne saranno definite le modalita'  con  apposito  decreto
  interministeriale, le aziende speciali e le  istituzioni  (articolo
  114, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo  18
  agosto 2000, n. 267)8 -  ad  eccezione  di  quelle  che  gestiscono
  servizi  socio-assistenziali  ed  educativi,  culturali   e   delle
  farmacie -  e  le  societa'  cosiddette  'in  house',  titolari  di
  affidamenti diretti della  gestione  di  servizi  pubblici  locali,
  strumentali o privi di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 3
  bis, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 1389  ,  secondo
  le modalita' definite in sede di attuazione dell'articolo 18, comma
  2-bis, del decreto legge n. 112 del 200810 . 
 
 -------- 
  6 Il decreto legge  n.  138  del  2011  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
 
 -------- 
  7 Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e' stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
 -------- 
  8 Il comma 5-bis, dell'articolo 114,  del  decreto  legislativo  18
 agosto 2000, n. 267 e' stato introdotto dall'articolo 25,  comma  2,
 del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.   1,   convertito,   con
 modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
 
 -------- 
  9 Il decreto legge  n.  138  del  2011  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
 
 -------- 
  10 Il decreto legge n.  112  del  2008  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
  A.1 Enti di nuova istituzione Il comma 23  dell'articolo  31  della
  legge di stabilita' 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a
  decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di
  stabilita' interno dal terzo anno successivo a  quello  della  loro
  istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2010, sara'
  soggetto alle regole del patto di stabilita'  interno  a  decorrere
  dall'anno  2013.  Ai  fini  della   determinazione   dell'obiettivo
  programmatico, tali enti assumono, come  base  di  riferimento,  le
  risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione.  Quindi,
  l'ente istituito nel 2010 assumera' come  base  di  riferimento  le
  spese correnti registrate nell'anno 2011. Gli enti istituiti  negli
  anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare
  le regole per la determinazione degli  obiettivi,  rispettivamente,
  le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno
  2009. 
 
  A.2  Enti  commissariati  ai  sensi  dell'articolo  143  del   TUEL
  L'articolo 1, comma 436, della legge di stabilita' 2013,  abrogando
  il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011,  implica,
  diversamente dall'anno precedente, l'assoggettamento  al  patto  di
  stabilita' interno degli enti locali commissariati per fenomeni  di
  infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o  similare,  ai
  sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n.  267  del
  2000 (TUEL). Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013,  le  regole
  del patto di  stabilita'  interno  si  applicano  anche  agli  enti
  commissariati  di  cui  al  citato  articolo  143.  Ai  fini  della
  determinazione dell'obiettivo programmatico e' assunta  quale  base
  di riferimento  la  spesa  corrente  media  sostenuta  nel  periodo
  2007-2009. 
 
  A.3 Roma capitale In considerazione della specificita' della citta'
  di Roma quale Capitale della Repubblica, l'articolo 1,  comma  112,
  della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011),  e
  l'articolo 31, comma 22, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183
  (legge  di  stabilita'  2012),  hanno  previsto   una   particolare
  procedura  concordata,  tra  il  comune  di  Roma  e  il   Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze,  per  la   determinazione   delle
  modalita' di partecipazione al  patto  di  stabilita'  interno  del
  comune di Roma, da adottare nelle more della compiuta attuazione di
  quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,  n.  42
  relativamente al nuovo ordinamento di Roma Capitale.  Tenuto  conto
  che il nuovo ordinamento di Roma Capitale, di cui al  summenzionato
  articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ha trovato  attuazione  con
  l'emanazione  del  decreto  legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,
  rubricato "Ulteriori disposizioni recanti attuazione  dell'articolo
  24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia  di  ordinamento  di
  Roma Capitale", le precitate disposizioni di carattere  transitorio
  sono da ritenere superate. In particolare, la nuova  procedura  per
  la determinazione del concorso di Roma Capitale alla  realizzazione
  degli obiettivi di finanza pubblica, definita dall'articolo 12  del
  citato decreto legislativo n.61 del 2012, prevede che Roma Capitale
  concordi, entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  con  il  Ministro
  dell'economia e delle finanze le modalita', nonche' l'entita',  del
  concorso alla realizzazione dei predetti  obiettivi.  A  tal  fine,
  entro il 31 marzo di ogni anno,  il  Sindaco  deve  trasmettere  la
  proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle  finanze.  In
  caso di mancato accordo, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
  Ministri, il concorso di Roma  Capitale  alla  realizzazione  degli
  obiettivi di finanza  pubblica  e'  determinato  sulla  base  delle
  disposizioni  applicabili  ai  restanti   comuni   del   territorio
  nazionale. Circa i contenuti del patto concordato tra lo Stato e il
  comune di Roma, il  successivo  comma  2  del  citato  articolo  12
  stabilisce che non sono computate nel saldo  finanziario  utile  ai
  fini del rispetto del patto di stabilita'  interno:  -  le  risorse
  trasferite dal bilancio dello Stato e le spese,  nei  limiti  delle
  predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a
  Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge  delega  e
  del decreto legislativo attuativo  n.  61  del  2012;  -  le  spese
  relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale
  della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
  n. 61 del 2012, previa individuazione, nella legge  di  stabilita',
  della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal riguardo,
  si rappresenta pero' che il disposto  di  cui  all'articolo  2  del
  predetto  decreto  legislativo  n.  61  del  2012,  in  materia  di
  determinazione dei  costi  connessi  al  ruolo  di  capitale  della
  Repubblica, non ha ancora  avuto  attuazione,  ne'  tantomeno  sono
  state appostate nella legge di stabilita' risorse da destinare allo
  scopo.  Pertanto,   allo   stato   non   e'   possibile   procedere
  all'esclusione delle spese in questione. 
 
  B. DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI  PROGRAMMATICI  PER  IL  TRIENNIO
  2013-2015 B.1 Indicazioni generali  Ai  fini  della  determinazione
  dello specifico obiettivo programmatico, il comma  3  dell'articolo
  31 della legge di  stabilita'  2012  propone,  quale  parametro  di
  riferimento del patto di stabilita' interno, il  saldo  finanziario
  tra entrate finali e spese finali (al  netto  delle  riscossioni  e
  concessioni di crediti), calcolato in termini di  competenza  mista
  (assumendo, cioe', per la parte corrente, gli  accertamenti  e  gli
  impegni e, per  la  parte  in  conto  capitale,  gli  incassi  e  i
  pagamenti).  I  dati  da  considerare  per  il  calcolo  del  saldo
  finanziario  sono  solo  ed  esclusivamente  quelli  riportati  nei
  certificati di conto consuntivo. Si ribadisce che tra le operazioni
  finali non sono  da  considerare  ne'  l'avanzo  (o  disavanzo)  di
  amministrazione  ne'  il  fondo  (o  deficit)  di  cassa.  Infatti,
  l'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilita' interno
  dell'avanzo di amministrazione non e' consentito in quanto, in base
  alle regole europee  della  competenza  economica,  gli  avanzi  di
  amministrazione che si sono realizzati in esercizi  precedenti  non
  sono   conteggiati   ai   fini   dell'indebitamento   netto   delle
  Amministrazioni  pubbliche,  al  contrario  delle  correlate  spese
  effettuate nell'anno di riferimento. Ai fini del concorso  di  ogni
  ente alla manovra complessiva del comparto,  il  valore  del  saldo
  finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al  2015  e'
  ottenuto moltiplicando la media degli  impegni  di  spesa  corrente
  registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di  conto
  consuntivo, per una percentuale fissata per  i  predetti  anni  dai
  commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della  legge  di  stabilita'
  2012,  come  modificati,  rispettivamente,  dai  commi  432  e  431
  dell'articolo unico della legge di stabilita' 2013. Le  percentuali
  sono le seguenti: • per le province, pari a 18,8%, per il  triennio
  2013-2015; •  per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
  abitanti, pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015; • per  i  comuni
  con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari a 12% per
  l'anno 2013 e pari a 14,8% per  il  biennio  2014-2015.  Ogni  ente
  dovra' conseguire,  quindi,  un  saldo,  calcolato  in  termini  di
  competenza  mista,  non  inferiore  al  valore  cosi'  determinato,
  diminuito  dell'importo  pari  alla  riduzione  dei   trasferimenti
  erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma  2,  del  decreto
  legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011),
  quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500  milioni  di  euro
  per le province e in  2.500  milioni  di  euro  per  i  comuni  con
  popolazione superiore a 5.000  abitanti.  Pertanto,  i  comuni  con
  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  non  coinvolti   dalla
  riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato  articolo
  14,  non  opereranno  alcuna   riduzione   a   valere   sul   saldo
  programmatico. Si specifica, inoltre, che  la  diminuzione  di  cui
  sopra attiene solo alla riduzione delle  risorse  erariali  operata
  con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e  non
  anche alle riduzioni operate con altri interventi  legislativi.  Le
  percentuali sopra riportate si applicano nelle  more  dell'adozione
  del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
  dell'economia e  delle  finanze  e  di  intesa  con  la  Conferenza
  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   previsto   dal   comma   2,
  dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come sostituito
  dal comma 428, dell'articolo  1,  della  legge  n.  228  del  2012,
  concernente il riparto degli enti locali in due classi al  fine  di
  individuare gli enti virtuosi. A seguito dell'abrogazione del comma
  5 dell'articolo 3111 della legge  n.  183  del  2011,  il  comma  3
  dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, come  modificato
  dal comma 429 dell'articolo  1  della  legge  di  stabilita'  2013,
  dispone che, sulla base dei parametri  di  virtuosita'  di  cui  al
  comma 2 del medesimo articolo 20, gli enti che risultano  collocati
  nella classe degli enti virtuosi conseguono l'obiettivo realizzando
  un saldo espresso in termini di competenza mista pari  a  zero.  Le
  province ed i comuni  risultanti  non  virtuosi,  invece,  dovranno
  applicare le nuove percentuali determinate dal predetto decreto  di
  cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n.  98  del
  2011  (articolo  31,  comma  6,  della  legge  n.  183  del  2011);
  percentuali che, comunque, non  potranno  essere  superiori  di  un
  punto percentuale rispetto alle percentuali originarie  di  cui  al
  comma 2 del richiamato articolo 31 della legge  n.  183  del  2011.
  Piu' precisamente i valori  massimi  che  le  percentuali  potranno
  assumere sono i seguenti: • per le province pari a  19,8%,  per  il
  triennio 2013-2015; • per i  comuni  con  popolazione  superiore  a
  5.000 abitanti, pari a 15,8%, per il triennio 2013-2015;  •  per  i
  comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, pari  a
  13% per l'anno 2013 e pari a 15,8% per il biennio 2014-2015. 
 
 -------- 
  11 Il comma 5 dell'articolo 31, della legge  n.  183  del  2011  e'
 stato abrogato dal  comma  430,  dell'articolo  1,  della  legge  di
 stabilita' 2013. 
 
  Per supportare gli enti locali  nell'individuazione  dell'obiettivo
programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilita'
interno 2013-2015, la Ragioneria Generale  dello  Stato,  nelle  more
dell'emanazione del relativo decreto del  Ministero  dell'economia  e
finanze, ha predisposto, sul sito web dedicato al patto di stabilita'
interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it, un modello di calcolo
degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui e' indicata la
procedura  da  seguire  per  l'individuazione  dei  saldi   obiettivo
2013-2015. Le amministrazioni interessate potranno, quindi, come  per
gli anni scorsi,  calcolare  il  proprio  obiettivo  inserendo  nelle
caselle attive (non colorate) i dati richiesti dal citato modello  di
calcolo.   La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per
il triennio 2013-2015  e'  costituita  da  cinque  fasi,  di  seguito
elencate e schematizzate  negli  Allegati  OB/13/P  e  OB/13/C5000  e
OB/13/C1000 relative, rispettivamente, alle province, ai  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai  comuni  con  popolazione
compresa  tra  i  1.001  e  5.000  abitanti.    Successivamente  alla
pubblicazione  del  decreto  relativo   alla   determinazione   degli
obiettivi di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183  del
2011, sara' accessibile, sul sito  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, un prospetto precompilato che ciascun ente  potra'  consultare
per conoscere il proprio obiettivo. 
 
  B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi   Fase 1: determinazione  del
SALDO OBIETTIVO come percentuale data della spesa media Il  comma  2,
lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilita'  2012
prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di
stabilita' interno applicano alla media degli impegni  della  propria
spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, cosi' come  desunta
dai certificati di conto consuntivo, le percentuali  summenzionate  e
schematicamente riportate nella tabella sottostante: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con  le  lettere  (a),
  (b) e (c) dei richiamati  allegati,  e'  inserito  l'importo  degli
  impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente,  negli  anni
  2007, 2008 e 2009.  Sulla  base  degli  impegni  annuali  di  spesa
  corrente  l'applicazione,  automaticamente,  determinera'  i  saldi
  obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015,
  effettuando il calcolo del valore  medio  della  spesa  corrente  e
  applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Si ribadisce
  che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013  e
  seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa
  registrata  nei  conti  consuntivi  senza  alcuna  esclusione   (ad
  esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non e' esclusa la
  quota di spesa gestita per conto degli altri  enti  locali,  etc.).
  Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire  il
  concorso alla manovra degli enti locali per il  triennio  2013-2015
  nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti,  al  fine  di
  salvaguardare i saldi obiettivo di finanza  pubblica,  non  possono
  essere   prese   in   considerazione   richieste    di    rettifica
  amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione  effettuati
  nei documenti di bilancio di anni passati  (2007,  2008,  2009)  e,
  quindi, anche nei relativi  certificati  di  conto  consuntivo  che
  abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E',  altresi',  da
  escludere la  possibilita'  di  modificare  i  dati  riportati  nei
  certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi
  ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. 
 
  Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO al netto della riduzione
  dei trasferimenti Il successivo  comma  4  dell'articolo  31  della
  legge n. 183 del 2011 dispone che  il  valore  annuale  del  saldo,
  determinato  secondo  la  procedura  descritta  nella  Fase  1,  e'
  ridotto, per ogni anno di riferimento,  di  un  importo  pari  alla
  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  disposta  dal   comma   2,
  dell'articolo 14, del decreto legge n.  78  del  2010.  Il  calcolo
  dell'obiettivo, sterilizzato  dagli  effetti  della  riduzione  dei
  trasferimenti, e'  effettuato  automaticamente  dalla  procedura  e
  visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene cosi' il  saldo
  obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti. In proposito,
  occorre segnalare che il citato comma 2  dell'articolo  14  prevede
  che le riduzioni dei trasferimenti per  le  province  ed  i  comuni
  siano ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti  in  sede  di
  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con  decreto
  annuale del Ministro dell'interno. Per l'anno 2011 la riduzione dei
  trasferimenti  e'  stata  attuata  con  il  decreto  del   Ministro
  dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale
  n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere  dal
  2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo
  2012, pubblicato sulla G.U. n 66  del  19  marzo  2012,  e  con  il
  decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012,  pubblicato  sulla
  G.U. n. 72 del  26  marzo  2012.  A  seguito  dell'esclusione,  dal
  calcolo delle predette riduzioni delle spettanze  dei  comuni,  dei
  contributi in  conto  capitale  assegnati  direttamente  ai  comuni
  beneficiari disposta dall'articolo 6,  comma  15-bis,  del  decreto
  legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i comuni
  sono state aggiornate con decreto del Ministro dell'interno del  19
  ottobre 2012. 
 
  Fase 3: determinazione del SALDO  OBIETTIVO:  premialita'  in  base
  alla "virtuosita'" e alla partecipazione alla  sperimentazione  dei
  nuovi principi contabili Gli obiettivi definiti con le Fasi 1  e  2
  sono validi sino alla data di  emanazione  del  richiamato  decreto
  interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20  del  decreto
  legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati
  gli enti "virtuosi" e gli enti "non virtuosi". In particolare,  gli
  enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosita' sulla  base
  dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge
  di stabilita' 2013. Ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  20  del
  decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal  comma  429
  dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013,  agli  enti  locali
  che risultano collocati nella classe dei  virtuosi  e'  attribuito,
  per l'anno  2013,  un  saldo  obiettivo,  espresso  in  termini  di
  competenza mista, pari a zero. I maggiori spazi finanziari concessi
  agli enti virtuosi sono compensati dal maggior  concorso  richiesto
  agli enti non virtuosi. Per  evitare  che  a  questi  ultimi  siano
  attribuiti  obiettivi  di  difficile  realizzazione,  il  comma  6,
  dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato  dal
  comma  431,  dell'articolo  1,  della  legge  di  stabilita'  2013,
  introduce una clausola  di  salvaguardia  in  base  alla  quale  il
  contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non  virtuosi  non
  puo' essere superiore  all'1%  della  spesa  media  registrata  nel
  triennio 2007-2009. La  definizione  dei  richiamati  parametri  di
  virtuosita', nonche' il riparto degli  enti  nelle  due  classi  di
  virtuosita' e i criteri adottati sono  individuati,  ai  sensi  del
  citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011,
  come  modificato  dall'articolo  1,  comma  428,  della  legge   di
  stabilita' 2013, con decreto annuale del Ministro dell'interno,  di
  concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa
  con la Conferenza Stato- citta' ed autonomie locali.  Tale  decreto
  ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di  virtuosita'  per
  il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio  2013-2015.
  Pertanto,  relativamente  agli  anni  2014  e  2015,   si   ritiene
  opportuno,  in  via  prudenziale,  che  tutti  gli  enti   assumano
  l'obiettivo massimo individuato per gli enti  non  virtuosi  e  che
  l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi
  sia operata solo successivamente all'emanazione del citato  decreto
  annuale. Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la  prima,
  la fase 3-A, sono  individuati  gli  obiettivi  da  attribuire  nel
  triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva
  fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi,  viene  rideterminato
  l'obiettivo 2013, mentre quelli del biennio successivo  sono  posti
  pari a quello degli  enti  non  virtuosi.  Per  l'anno  2013,  come
  disposto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo  31,  della
  legge n. 183  del  2011,  nelle  more  dell'adozione  del  suddetto
  decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei  saldi  di
  finanza pubblica e' determinato individuando l'obiettivo di ciascun
  ente in base  alla  spesa  corrente  media  sostenuta  nel  periodo
  2007-2009, secondo le modalita'  indicate  alle  fasi  1  e  2.  Al
  riguardo, si  richiama  l'attenzione  sulla  circostanza  che  tale
  obiettivo risultera' inferiore a quello che  sara'  successivamente
  attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base  del  piu'
  volte citato decreto, non virtuosi. Cio'  premesso,  si  suggerisce
  che, ai fini della redazione del bilancio  di  previsione  (che  ai
  sensi del comma 18, dell'articolo 31,  della  legge  di  stabilita'
  2012,deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole  che
  disciplinano il patto), sia considerato, in via  prudenziale,  come
  obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per  gli  enti
  non virtuosi e cioe' calcolato applicando le percentuali massime di
  cui al comma 6  del  citato  articolo  31.  Ovviamente,  una  volta
  emanato il decreto sulla virtuosita'  sara'  operata  la  riduzione
  dell'obiettivo  prevista  per  gli  enti  virtuosi  e   l'eventuale
  rideterminazione delle percentuali,  di  cui  al  citato  comma  2,
  dell'articolo 31, per gli enti non virtuosi. Nell'ultima  sottofase
  3-C, e' definita la riduzione prevista per gli enti che partecipano
  alla sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
  contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23  giugno
  2011, n. 118. Il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge  n.
  98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge  di
  stabilita'  2013,  ripropone,  infatti,  anche  per  il  2013,   la
  riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro,  degli
  obiettivi dei predetti enti da attribuire secondo le modalita'  che
  saranno definite con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze, sentita la Conferenza unificata. 
 
  Fase 4:  determinazione  del  SALDO  OBIETTIVO  2013  rideterminato
  (Patti di solidarieta') L'obiettivo individuato con  le  prime  tre
  fasi e'  definitivo  soltanto  nel  caso  in  cui  l'ente  non  sia
  coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al  Patto
  di  solidarieta'  fra  enti  territoriali   (Patto   regionalizzato
  verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale). La legge di
  stabilita' 2013 ha riproposto  per  il  2013:  1.  la  disposizione
  recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32  della  legge
  di stabilita' 2012 in materia di "Patto regionalizzato verticale ed
  orizzontale" di cui ai commi da 138 a  142  dell'articolo  1  della
  legge n. 220 del 2010 (articolo 1,  comma  433,  lettera  c)  della
  legge  di  stabilita'  2013);  2.  il  cosiddetto  patto  verticale
  incentivato, previsto sia per i comuni che per le province, in base
  al quale le regioni che cedono  spazi  finanziari  ai  propri  enti
  locali ricevono liquidita' per estinzione dei debiti  (articolo  1,
  commi 122 e seguenti,  della  legge  di  stabilita'  2013).  Resta,
  inoltre, vigente il cosiddetto patto nazionale orizzontale  di  cui
  all'articolo 4-ter del decreto  legge  n.16  del  2012.  Le  citate
  disposizioni  saranno  trattate,  nel  dettaglio,   al   successivo
  paragrafo F. Il saldo obiettivo 2013 da considerare sara',  dunque,
  quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo  calcolato  in
  base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata
  in  base  al  Patto  di  solidarieta'.  L'applicazione   calcolera'
  automaticamente il valore  obiettivo  per  il  2013,  rideterminato
  sulla base dei dati comunicati da  ciascuna  regione  al  Ministero
  dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e  sulla
  base delle comunicazioni di questo Ministero per il patto nazionale
  orizzontale. 
 
  Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO Gli obiettivi cosi'  definiti
  possono essere ulteriorimente ridotti in base a quanto disposto sia
  dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13  dicembre  2010,  n.
  220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16  del  decreto  legge  6
  luglio 2012, n. 95. Il citato comma 122  dispone  che  il  Ministro
  dell'economia e delle finanze,  con  apposito  decreto  emanato  di
  concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la  Conferenza
  Stato-citta' ed autonomie  locali,  autorizza  la  riduzione  degli
  obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita'
  interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto  e  per
  un  importo  commisurato  agli   effetti   finanziari   determinati
  dall'applicazione  della  sanzione,  agli  enti  locali   che   non
  raggiungono l'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata  a
  valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui  alla  lettera
  a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.
  183, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai  comuni  della
  Regione Siciliana e della Sardegna. In base all'articolo  1,  comma
  384, della legge di stabilita' 2013, per gli anni 2013  e  2014  la
  sanzione verra'  applicata  a  valere  sul  fondo  di  solidarieta'
  comunale di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma.  Infine,
  un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico e' prevista dal
  comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del  2012  che
  per  i  comuni  soggetti  al  recupero  da  parte   del   Ministero
  dell'interno delle risorse non utilizzate  ai  sensi  del  medesimo
  comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo  programmatico
  di un importo pari al recupero effettuato. Si rinvia  al  paragrafo
  B.4 circa la descrizione puntuale delle due predette  riduzioni,  i
  cui importi trovano evidenza nella Fase 5 del prospetto di  calcolo
  degli obiettivi. 
 
  B.3  Comunicazione  dell'obiettivo  Le  province  e  i  comuni  con
  popolazione  superiore  a  1.000  abitanti  soggetti  al  patto  di
  stabilita' interno trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
  finanze, Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato,  le
  informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del  patto  di
  stabilita' interno per il triennio 2013-2015, con le modalita' ed i
  prospetti definiti dal decreto di cui al comma  19  del  richiamato
  articolo 31.  La  mancata  trasmissione  via  web  degli  obiettivi
  programmatici entro quarantacinque giorni dalla  pubblicazione  del
  predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  sulla
  Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita'
  interno  (ultimo  periodo  del  comma  19).  Si  rappresenta   che,
  terminato l'anno di riferimento, non e' piu' consentito variare  le
  voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per  l'anno  2013,
  quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate,
  esclusivamente tramite il sistema web, entro  e  non  oltre  il  31
  dicembre 2013. Ne consegue, tra l'altro che,  terminato  l'anno  di
  riferimento,  l'obiettivo  non  potra'  piu'   essere   comunicato.
  L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web  appositamente
  previsto per il patto di  stabilita'  interno  al  nuovo  indirizzo
  http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Il Ministero  dell'economia
  e delle  finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
  Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato  decreto
  a seguito di nuove disposizioni volte a  prevedere  esclusioni  e/o
  modifiche del saldo utile per la  determinazione  dell'obiettivo  o
  modifiche  alle  regole  del  patto,  dandone  comunicazione   alla
  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
 
  B.4 Riduzione degli obiettivi annuali Come anticipato, anche per il
  2013 continua ad operare la disposizione  di  cui  all'articolo  1,
  comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dal comma 5
  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  149  del  2011   e
  successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della  legge
  n. 228 del 2012, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali
  degli enti locali, in base ai  criteri  definiti  con  decreto  del
  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
  dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
  locali,  nella  misura  pari  agli  effetti  finanziari   derivanti
  dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a)  del  comma
  26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata a
  valere  sul  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   sul   fondo
  perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni
  della regione Siciliana  e  della  Sardegna,  in  caso  di  mancato
  raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita'  interno.  Il
  predetto comma 438 ha precisato, con interpretazione autentica, che
  gli effetti finanziari destinati alla riduzione di cui al comma 122
  in parola sono soltanto quelli connessi alle sanzioni irrogate agli
  enti che non abbiano conseguito l'obiettivo fissato dal patto,  con
  esclusione di quelle irrogate a seguito di violazioni formali delle
  norme sulla  comunicazione  della  certificazione.  Tale  riduzione
  dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase  5  del  prospetto
  degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce  di  variazione
  del saldo obiettivo finale che  sara'  valorizzata  automaticamente
  dal sistema applicativo web quando verra' definita, con  il  citato
  decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.  Inoltre,  il
  comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto  legge  n.  98  del  2011,
  introdotto dall'articolo 1, comma 429, della  legge  di  stabilita'
  2013, ripropone anche per il 2013, la  riduzione,  per  un  importo
  complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi degli  enti  che
  partecipano alla sperimentazione in materia di  armonizzazione  dei
  sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
  giugno 2011, n. 118. L'importo  della  riduzione  da  attribuire  a
  ciascun ente e' definito con decreto del Ministro  dell'economia  e
  delle finanze, sentita la Conferenza unificata  e  trova  riscontro
  nella fase 3-C del prospetto degli obiettivi. Infine,  un'ulteriore
  riduzione dell'obiettivo programmatico  e'  prevista,  per  i  soli
  comuni, dal comma 6-bis, dell'articolo  16,  del  decreto  legge  6
  luglio 2012, n. 95. Il  comma  6-bis  ha  previsto,  per  i  comuni
  soggetti al patto di stabilita' interno 2012, la  non  applicazione
  della riduzione di cui al comma 6 del citato decreto  legge  n.  95
  del 2012 relativa  al  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  e  ai
  trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione  siciliana  e
  della Regione Sardegna. La ratio di tale norma e' quella di ridurre
  l'esposizione  debitoria  dell'ente,  ma  non   anche   quella   di
  consentire un miglioramento del saldo finanziario 2012. Infatti, il
  comma 6-bis prevede che  tale  minore  riduzione,  i  cui  importi,
  imputati a ciascun Comune, sono stati individuati con  decreto  del
  Ministro dell'interno del 25 ottobre  2012,  fosse  irrilevante  ai
  fini del rispetto del patto di  stabilita'  interno  e  finalizzata
  esclusivamente all'estinzione  del  debito  inclusi  gli  eventuali
  indennizzi dovuti. Cio' posto, le risorse non utilizzate  nel  2012
  per l'estinzione anticipata del debito dovranno  essere  comunicate
  al Ministero dell'interno  entro  il  31  marzo  2013,  secondo  le
  modalita' che verranno definite con apposito decreto  del  predetto
  Ministero,  e  recuperate  nell'anno  2013.  In  caso  di   mancata
  comunicazione entro il predetto termine perentorio, la somma verra'
  recuperata per l'intero  ammontare.  Al  fine  di  evitare  che  la
  restituzione  gravi  sull'obiettivo  programmatico  del  patto   di
  stabilita'   interno   2013,   sara'   operato,    per    l'importo
  corrispondente al recupero effettuato dal  Ministero  dell'interno,
  un  miglioramento  dell'obiettivo  programmatico  di  ciascun  ente
  coinvolto. In altre parole, le eventuali minori entrate connesse al
  predetto   recupero   saranno   compensate   da    una    riduzione
  dell'obiettivo. A tal  fine,  nella  Fase  5  del  prospetto  degli
  obiettivi programmatici, e'  stata  prevista  un'apposita  voce  di
  variazione  del  saldo  obiettivo  finale  che  sara'   valorizzata
  automaticamente dal  sistema  applicativo  web,  sulla  base  delle
  informazioni fornite dal Ministero dell'interno. Si  ritiene  utile
  segnalare, infine, che, anche per l'anno 2013,  ai  comuni  colpiti
  dal sisma del maggio 2012 di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
  decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano  le  riduzioni
  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  di  cui  al   comma   6
  dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 201212 . Ne  consegue,
  pertanto, che, per tali enti, il richiamato comma 6-bis e,  quindi,
  l'eventuale miglioramento dell'obiettivo 2013 a  compensazione  del
  recupero delle somme non utilizzate per l'estizione anticipata  del
  debito, non trova applicazione. 
 
 -------- 
  12 Articolo modificato dal comma 2, dell'articolo 11,  del  decreto
 legge n. 174 del 2012, per i comuni colpiti  dal  sisma  del  maggio
 2012 di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legge  6  giugno
 2012, n. 74. 
 
  C. ESCLUSIONI DAL SALDO VALIDO AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO 
 
  I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del  2011
  ripropongono, nuovamente, l'esclusione, dal saldo  valido  ai  fini
  del patto di stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate
  e di spese,  alcune  delle  quali  gia'  previste  dalla  normativa
  previgente. A tali esclusioni se  ne  aggiungono  altre  introdotte
  dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012,  n.  74,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012,  n.  122,
  nonche' dall'articolo 1, comma 283, della legge di stabilita' 2013.
  Il successivo comma  17  abroga  le  disposizioni  che  individuano
  esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti  ai  fini  del
  patto di stabilita' interno precedenti  alla  legge  di  stabilita'
  2012 e non previste espressamente dalla stessa. Pertanto, non  sono
  consentite esclusioni dal patto di stabilita' interno di entrate  o
  di spese diverse da quelle previste dai  richiamati  commi,  atteso
  che ogni esclusione richiede uno specifico  intervento  legislativo
  che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse  compensative
  a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. 
 
  C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza Come
  per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183
  del 2011 ripropone l'esclusione  delle  risorse  provenienti  dallo
  Stato e le relative spese di parte corrente  e  in  conto  capitale
  sostenute dalle  province  e  dai  comuni  per  l'attuazione  delle
  ordinanze emanate dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  a
  seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. In  particolare,
  le esclusioni operano distintamente per le entrate e per  le  spese
  nel modo di seguito indicato: 1. Entrate. Sono  escluse  dal  saldo
  finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del
  patto di  stabilita'  interno,  le  sole  risorse  provenienti  dal
  bilancio  dello  Stato  (e  non  anche  da  altre  fonti)   purche'
  registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione  opera
  anche se le risorse statali sono trasferite per  il  tramite  delle
  regioni. 2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente  e  i
  pagamenti in conto capitale -  disposti  a  valere  sulle  predette
  risorse statali - effettuati  per  l'attuazione  di  ordinanze  del
  Presidente del Consiglio dei Ministri a  seguito  di  dichiarazione
  dello stato di emergenza, purche' effettuati a  valere  su  risorse
  registrate (ovvero accertate, per la parte  corrente,  e  incassate
  per la parte in conto  capitale)  successivamente  al  31  dicembre
  2008. Al riguardo, si sottolinea che  sono  escluse  dal  patto  di
  stabilita'  interno  le  sole  spese  effettuate   a   valere   sui
  trasferimenti dal  bilancio  dello  Stato  e  non  anche  le  altre
  tipologie di spesa (ad esempio le  spese  sostenute  dal  comune  a
  valere su risorse proprie  o  a  valere  su  donazioni  di  terzi).
  L'esclusione  delle  correlate  entrate  e'  stata   prevista   per
  compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica
  indotti dall'esclusione delle spese. L'esclusione opera anche se le
  spese  sono  effettuate  in  piu'  anni  e,  comunque,  nei  limiti
  complessivi delle risorse assegnate e/o incassate. Si  precisa  che
  le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato
  di emergenza,  purche'  nei  limiti  delle  corrispondenti  entrate
  accertate (per  la  parte  corrente)  o  incassate  (per  la  parte
  capitale)  in  attuazione  delle  ordinanze  del   Presidente   del
  Consiglio dei Ministri. L'esclusione opera, inoltre,  in  relazione
  ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero  carico
  dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli  contratti
  dall'ente locale con  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio.  Si
  impone, quindi, la verifica in ordine  alla  natura  statale  delle
  risorse  da  escludere,  nonche'   l'effettiva   emanazione   delle
  ordinanze. Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio  dei
  Ministri - Dipartimento della  Protezione  Civile  di  valutare  la
  natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che
  l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare  entro  il
  mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma
  8 dell'articolo 31, contenga,  oltre  all'indicazione  delle  spese
  escluse dal patto di  stabilita'  interno,  ripartite  nella  parte
  corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite  dallo
  Stato, per permettere il  riscontro  della  corrispondenza  tra  le
  spese sostenute e le suddette risorse statali. La presentazione  di
  detto  elenco   costituisce   un   obbligo   a   carico   dell'ente
  beneficiario. Pertanto, la sua omessa  o  ritardata  comunicazione,
  rappresentando  una  violazione  ad  una  disposizione  di   legge,
  impedisce il perfezionamento dell'iter  che  consente  allo  stesso
  ente  beneficiario  di  effettuare  tali  esclusioni.  Si   ritiene
  opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione  delle  spese  e
  delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli  enti
  che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in
  merito alle opere e alla  tipologia  di  finanziamenti  oggetto  di
  esclusione  anche   avvalendosi   dei   chiarimenti   forniti   dal
  Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
  dei Ministri (punto M della presente  Circolare).  Con  riferimento
  all'esclusione delle  spese  per  interventi  calamitosi  sostenute
  utilizzando risorse proprie,  il  comma  8-bis  dell'articolo  3113
  prevede che, con  apposita  legge,  le  spese  per  gli  interventi
  realizzati direttamente dai comuni  e  dalle  province  per  eventi
  calamitosi, per i quali  e'  stato  deliberato  dal  Consiglio  dei
  Ministri  lo  stato   di   emergenza,   effettuate   nell'esercizio
  finanziario  in  cui  avviene  la  calamita'  e  nei  due  esercizi
  successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante  ai  fini
  della verifica del rispetto del patto di  stabilita'  interno,  nei
  limiti delle risorse rese  disponibili,  ai  sensi  del  successivo
  comma 8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato comma
  8-bis prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi
  calamitosi,  ma  finanziati  con   risorse   proprie   degli   enti
  danneggiati. E' importante sottolineare che l'esclusione di cui  al
  comma  8-bis  richiede  espressamente  una   specifica   previsione
  normativa. Pertanto, la stessa  esclusione  potra'  essere  operata
  solo quando sara' emanata la norma richiesta. 
 
 -------- 
  13 Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011  e'
 stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge  15
 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  con  legge  12
 luglio 2012, n. 100. 
 
  C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento Il comma
  1 dell'articolo 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 114 ha
  disposto l'abrogazione dell'articolo 5-bis, comma  5,  del  decreto
  legge 7  settembre  2001,  n.  34315  ,  che  aveva  equiparato  la
  dichiarazione di grandi  eventi  rientranti  nella  competenza  del
  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
  dei Ministri agli interventi connessi alla dichiarazione  di  stato
  di emergenza. Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e  delle
  spese relative  alla  richiamata  dichiarazione  di  grande  evento
  continua  ad  applicarsi  esclusivamente   con   riferimento   alle
  operazioni      finanziarie       (accertamenti/riscossioni       e
  impegni/pagamenti) non ancora concluse e la  cui  dichiarazione  di
  grande evento e' avvenuta antecedentemente  all'entrata  in  vigore
  del citato decreto legge n. 1 del 2012.  Si  rammenta  che  per  le
  predette operazioni l'esclusione delle  entrate  e  delle  relative
  spese, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli  limiti
  dei correlati trasferimenti a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
  purche' registrati  (ovvero  accertati  per  la  parte  corrente  e
  incassati per  parte  in  conto  capitale)  successivamente  al  31
  dicembre  2008.  Nel  merito  delle  opere  e  della  tipologia  di
  finanziamenti  riferiti  ai  grandi  eventi   ancora   oggetto   di
  esclusione,  si  ribadisce  l'opportunita'  che  i  chiarimenti  in
  materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile
  della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente
  Circolare). 
 
 -------- 
  14 Il decreto  legge  n.  1  del  2012  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
 
 -------- 
  15 Il decreto legge n.  343  del  2001  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
 
  C.3 Risorse provenienti  dall'Unione  Europea  Come  gia'  previsto
  dalla normativa previgente con riguardo  alle  risorse  provenienti
  dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31  della  legge  n.
  183  del  2011  esclude,  dal  saldo  finanziario  in  termini   di
  competenza   mista,   le   risorse   provenienti   direttamente   o
  indirettamente dall'Unione  Europea  (intendendo  tali  quelle  che
  provengono dall'Unione Europea per il tramite  dello  Stato,  della
  regione o della provincia), nonche'  le  relative  spese  di  parte
  corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.
  L'esclusione non opera per le  spese  connesse  ai  cofinanziamenti
  nazionali,  ossia   per   le   spese   connesse   alla   quota   di
  cofinanziamento  a  carico  dello  Stato,  della   regione,   della
  provincia e del comune.  La  ratio  dell'esclusione  dal  patto  di
  stabilita' interno delle spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
  realizzare interventi  finanziati  con  fondi  U.E.  risiede  nella
  necessita' di non ritardare l'attuazione di  interventi  realizzati
  in compartecipazione con l'Unione  Europea,  tenuto  conto  che  si
  tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E.  all'Italia,
  previa rendicontazione. Ne consegue, quindi, che non  sono  escluse
  dal patto di stabilita' interno, ai sensi del citato comma  10,  le
  spese finanziate con  risorse  provenienti  da  prestiti  accordati
  dalle  Istituzioni  comunitarie  che,  dovendo  essere   restituite
  all'U.E., devono essere considerate a  tutti  gli  effetti  risorse
  nazionali.  La  valutazione  specifica  nel  merito  delle  risorse
  assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario,  sulla  base
  degli atti di assegnazione delle risorse stesse  e  delle  relative
  spese, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'ente  che
  assegna le risorse stesse. Si evidenzia, inoltre, che  l'esclusione
  dal  patto  di  stabilita'  interno  delle  spese   connesse   alla
  realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera
  nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente  trasferite  in
  favore dell'ente locale per la sua realizzazione  e  non  riguarda,
  pertanto, le  altre  spese  comunque  sostenute  dall'ente  per  la
  realizzazione dello stesso progetto e non coperte  dai  fondi  U.E.
  L'esclusione  delle  spese,  infine,  opera  anche  se  esse   sono
  effettuate in piu' anni,  purche'  la  spesa  complessiva  non  sia
  superiore all'ammontare delle corrispondenti  risorse  assegnate  e
  purche' relativa ad entrate registrate  (ovvero  accertate  per  la
  parte  corrente  e  incassate  per  la  parte  in  conto  capitale)
  successivamente al 31 dicembre 2008. In proposito  si  precisa  che
  l'esclusione  delle  entrate   e   delle   relative   spese   opera
  prescindendo dalla tempistica con  cui  sono  effettuate  e  quindi
  indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In
  altri termini, le esclusioni sono effettuate anche  se  le  entrate
  avvengono successivamente  alle  connesse  spese  o  viceversa.  In
  particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari
  per un importo pari all'accertamento  (per  la  parte  corrente)  o
  all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno  di
  riferimento. Circa le spese connesse con le  suddette  risorse,  si
  rappresenta che queste sono escluse nei  limiti  complessivi  delle
  risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il  relativo
  impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in
  anni  diversi   da   quello   dell'effettiva   assegnazione   delle
  corrispondenti  risorse  dell'Unione  Europea.   Qualora   l'Unione
  Europea riconosca importi inferiori a quelli  considerati  ai  fini
  dell'applicazione di quanto previsto dal  summenzionato  comma  10,
  l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
  le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno  in  cui
  e' comunicato il  mancato  riconoscimento  o  in  quello  dell'anno
  successivo,  se  la   comunicazione   e'   effettuata   nell'ultimo
  quadrimestre (comma 11,  articolo  31,  legge  n.  183  del  2011).
  Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in  termini
  di competenza mista  le  risorse  provenienti  dall'Unione  Europea
  nell'anno  del  loro  effettivo  accertamento/incasso,   non   puo'
  escludere successivamente le correlate  spese  nell'anno  del  loro
  effettivo impegno/pagamento. Infatti,  la  mancata  esclusione  dal
  saldo di tali entrate e' da ritenersi assimilabile  all'ipotesi  in
  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi   inferiori   a   quelli
  considerati  ai  fini  dell'attuazione  del  richiamato  comma   10
  dell'articolo 31  con  conseguente  inclusione  dei  pagamenti  non
  riconosciuti tra le spese del patto di stabilita' interno  relativo
  all'anno in cui e' stato comunicato il mancato riconoscimento o  in
  quello dell'anno  successivo  se  la  comunicazione  e'  effettuata
  nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria  al
  fine di non alterare i saldi di finanza pubblica. 
 
  C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai  punti  C.1,
  C.2 e C.3 Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di
  esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi e risorse
  provenienti dalla U.E.,  a  titolo  esemplificativo,  si  riportano
  alcune possibili fattispecie. Risorse di parte corrente: 1.  L'ente
  negli anni 2009-2012 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100
  sono esclusi nei rispettivi anni  in  cui  vengono  assunti  (2013,
  2014, 2015 etc.); 2. l'ente, nell'anno 2013, accerta 100  a  fronte
  di impegni gia' assunti  a  valere  su  altre  risorse  negli  anni
  2009-2012; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo  2013  mentre
  non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui  100;  3.
  l'ente, nell'anno 2013, accerta 100 a fronte di impegni che saranno
  assunti negli anni 2014, 2015; l'accertamento di 100 e' escluso dal
  saldo 2013 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi  del  2014,
  2015. Risorse in conto capitale: 1. L'ente negli anni 2009-2012  ha
  incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in
  cui vengono effettuati i rispettivi  pagamenti  (2013,  2014,  2015
  etc.); 2. l'ente, nell'anno 2013, incassa 100  a  fronte  di  spese
  gia' effettuate a valere su altre risorse nel triennio  negli  anni
  2009-2012; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo  2013  mentre  non
  possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. l'ente,
  nell'anno  2013,  incassa  100  a  fronte  di  spese  che   saranno
  effettuate negli anni 2014 e 2015; l'incasso di 100 e' escluso  dal
  saldo 2013 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi  dai  saldi
  del 2014 e 2015. Si ribadisce, inoltre, che le deroghe  di  cui  ai
  precedenti tre paragrafi non considerano  le  entrate  relative  ad
  anni precedenti al 2009. Pertanto,  sono  escluse  solo  le  spese,
  annuali o  pluriennali,  relative  ad  entrate  registrate  (ovvero
  accertate per la parte corrente e  incassate  per  parte  in  conto
  capitale) successivamente al 31  dicembre  2008.  Qualora  un  ente
  erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario  rilevante  ai
  fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno le
  predette risorse nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso,
  non puo' operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate
  spese  nell'anno  del  loro   effettivo   impegno/pagamento.   Tale
  precisazione si rende  necessaria  atteso  che  l'esclusione  delle
  entrate  correlate  alle  suddette  tipologie  di  spesa  e'  stata
  prevista per compensare gli effetti  negativi  sugli  equilibri  di
  finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese. 
 
  C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento  Il  comma  12
  dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevede  l'esclusione,
  dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica  del  patto,
  delle eventuali  risorse  residue  trasferite  dall'ISTAT  e  delle
  eventuali spese residue per la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
  censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT  a
  favore  degli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale   di
  censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge  31
  maggio 2010, n. 78,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni
  censuarie. Le spese sostenute dagli  enti  per  il  censimento,  ed
  interamente rimborsate dall'ISTAT,  vanno  considerate  in  entrata
  come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE  2599
  "Trasferimenti correnti da altri enti del  settore  pubblico".  Per
  quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate  secondo  la
  loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro
  natura. Come gia' ribadito  l'anno  scorso,  trattandosi  di  spese
  strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di  censimento,
  si segnala che  tali  non  possono  ritenersi  le  spese  in  conto
  capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli
  la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di realizzazione ed
  esecuzione degli stessi censimenti. Le disposizioni  contenute  nel
  citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal
  Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al  numero
  ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009,  e  di  cui  al  comma  6,
  lettera a), del citato articolo 50  del  decreto  legge  31  maggio
  2010, n. 78. 
 
  C.6  Altre  esclusioni  Nel  premettere  che  non  e'  stata   piu'
  riproposta l'esclusione, prevista per  l'anno  2012  dal  comma  13
  dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011,  inerente  gli
  investimenti in conto capitale e  le  risorse  connesse  ai  comuni
  dissestati della provincia de L'Aquila, si riportano,  di  seguito,
  le altre esclusioni: a) Risorse connesse all'Autorita' Europea  per
  la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'Europa di  Parma  Per
  il comune di Parma sono escluse, dal saldo rilevante ai fini  della
  verifica  del  patto  di  stabilita'  interno  2013,   le   risorse
  provenienti dallo Stato e le spese sostenute per  la  realizzazione
  degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni
  infrastrutturali  di  carattere  viario  e   ferroviario   e   alla
  riqualificazione  urbana  della  citta'  di  Parma   connessi   con
  l'insediamento dell'Autorita' Europea per la  sicurezza  alimentare
  (EFSA), nonche'  quelle  per  la  realizzazione  della  Scuola  per
  l'Europa di Parma. Anche per il 2013 l'esclusione delle spese opera
  nei limiti di 14 milioni di euro (comma 14, articolo 31,  legge  n.
  183 del 2011). b) Federalismo demaniale Il comma  15  dell'articolo
  31 della legge n. 183 del 2011, confermando  quanto  gia'  previsto
  dalla  previgente  normativa,  dispone,  con   riguardo   ai   beni
  trasferiti in  attuazione  del  federalismo  demaniale  di  cui  al
  decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli
  del patto di stabilita' interno di un importo  corrispondente  alle
  spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la  manutenzione
  dei beni trasferiti. I criteri e le modalita' per la determinazione
  dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente  del
  Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'economia  e
  delle finanze, di cui al  comma  3,  dell'articolo  9,  del  citato
  decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta  essere
  stato emanato. Conseguentemente, in assenza  dell'emanazione  delle
  predette disposizioni attuative, il  richiamato  comma  15  non  e'
  destinato  a  trovare  applicazione  operativa.   c)   Investimenti
  infrastrutturali Il comma 16 dell'articolo 31 della  legge  n.  183
  del 2011 introduce un'ulteriore deroga  ai  vincoli  del  patto  di
  stabilita' interno, limitata agli anni 2013 e 2014,  riferita  alle
  spese per  investimenti  infrastrutturali  degli  enti  locali  nei
  limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
  trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5  del  decreto  legge  13
  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
  settembre  2011,  n.  148.  Il  citato  articolo   5   prevede   la
  destinazione di una quota  del  Fondo  infrastrutture,  nel  limite
  delle disponibilita' di bilancio a legislazione vigente e  fino  ad
  un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250  milioni
  di  euro  per  l'anno  2014,   ad   investimenti   infrastrutturali
  effettuati dagli enti territoriali che procedono,  rispettivamente,
  entro il 31 dicembre 2012  ed  entro  il  31  dicembre  2013,  alla
  dismissione  di  partecipazioni  in  societa'   esercenti   servizi
  pubblici  locali  di  rilevanza  economica,  diversi  dal  servizio
  idrico.  Affinche'  possa  essere  emanato  il   predetto   decreto
  interministeriale attuativo della presente norma, e' necessario che
  gli  enti  comunichino  ai  richiamati  dicasteri  le   dismissioni
  effettuate  nonche'  i  relativi  incassi.  Sulla  base   di   tali
  comunicazioni con il citato decreto sono assegnati a  ciascun  ente
  territoriale beneficiario gli importi da  escludere  dal  patto  di
  stabilita' interno;  importi  che  non  possono,  comunque,  essere
  superiori ai proventi della dismissione effettuata. d) Sisma del 20
  e 29  maggio  2012.  Esclusione  delle  risorse  provenienti  dalle
  contabilita' speciali delle Regioni A seguito del sisma del 20 e 29
  maggio 2012, il decreto legge n. 74 del 2012 ha previsto,  per  gli
  enti colpiti dal predetto sisma, una serie  di  interventi  urgenti
  nonche'  alcune  deroghe  al  patto  di  stabilita'   interno.   In
  particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto  legge  n.  74  del
  201216 , prevede che, per gli anni 2012, 2013 e  2014,  le  risorse
  del Fondo per la ricostruzione delle aree  colpite  dal  sisma  del
  20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna,  Lombardia
  e Veneto e presenti nelle apposite contabilita' speciali, nonche' i
  relativi  utilizzi,  eventualmente  trasferite  ai  comuni  di  cui
  all'articolo 1, comma 1, del decreto legge  n.  74  del  2012,  che
  provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo  1,  per
  conto dei  Presidenti  delle  Regioni  in  qualita'  di  commissari
  delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa  economica  di
  cui al citato decreto legge, non rilevano  ai  fini  del  patto  di
  stabilita' interno degli enti locali beneficiari.  Tale  esclusione
  opera sia per le entrate che per le spese, sia  di  parte  corrente
  che di parte capitale.  L'esclusione  delle  spese,  infine,  opera
  anche se esse sono effettuate  complessivamente  nei  predetti  tre
  anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore  all'ammontare
  delle  corrispondenti  risorse  assegnate.  Tale  esclusione  trova
  applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legge
  n. 74 del 2012, per tutti  i  comuni  delle  province  di  Bologna,
  Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  nonche'  per  le
  province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio  2012,
  per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia
  e finanze 1° giugno 201217 , nonche' per  tutti  i  comuni  di  cui
  all'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 8318 ,
  previa  verifica   da   parte   della   regione   di   appartenenza
  dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli  eventi  sismici
  in parola, richiesto dallo stesso articolo 67-septies. 
 
 -------- 
  16 Articolo modificato dall'articolo 11, comma 1,  lettera  a),  n.
 1-bis), del decreto legge n. 174 del 2012. 
 
 -------- 
  17 Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1°  giugno  2012
 e' stato modificato ai sensi  dell'articolo  11,  commi  1-quater  e
 6-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. 
 
 -------- 
  18 Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e' stato convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134.  L'articolo
 67-septies e' stato  successivamente  modificato  dall'articolo  11,
 comma 3-ter, lettera a), del decreto legge n. 10  ottobre  2012,  n.
 174. 
 
  e) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20  e  29
  maggio 2012 Per gli stessi comuni indicati alla precedente  lettera
  d) e' altresi' disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del  decreto
  legge n. 74 del 201219  ,  l'esclusione  dal  patto  di  stabilita'
  interno, per gli anni  2013  e  2014,  delle  spese  sostenute  con
  risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e  donazioni  da
  parte di cittadini privati ed imprese  finalizzate  a  fronteggiare
  gli eccezionali eventi sismici del maggio  2012  e  la  conseguente
  ricostruzione, per un  importo  massimo  complessivo,  per  ciascun
  anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle  spese  che  ciascun
  ente puo' escludere dal patto di stabilita' interno e'  determinato
  dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di  9  milioni  di  euro  e
  dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di  euro
  per ciascuna regione, per ciascun anno. Entro il 30 giugno del 2013
  ed il 30 giugno del 2014, le regioni dovranno comunicare i suddetti
  importi al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  nota
  sottoscritta  dal  responsabile  legale  e  dal  responsabile   del
  servizio finanziario, e ai comuni interessati. f) Realizzazione del
  Museo Nazionale della Shoah L'articolo 1, comma 283, della legge di
  stabilita' 2013, ha previsto l'esclusione delle spese sostenute per
  la  realizzazione  del  Museo  Nazionale  della  Shoah  nel  limite
  complessivo di 3 milioni di euro. La predetta esclusione, che opera
  per il solo esercizio 2013, riguarda  sia  le  spese  correnti  che
  quelle in conto capitale. 
 
 -------- 
  19 Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis),
 del decreto legge n. 174 del 2012. 
 
  D. RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO 
 
  Come gia' previsto  dalle  disposizioni  ordinamentali  vigenti  in
  materia di predisposizione del bilancio di  previsione  degli  enti
  sottoposti  al  patto  di   stabilita'   interno,   il   comma   18
  dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di
  una  puntuale  pianificazione  delle  misure  di  contenimento   da
  attuare, che  il  bilancio  deve  essere  approvato  iscrivendo  le
  previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale
  che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di
  spese in  conto  capitale,  al  netto  delle  riscossioni  e  delle
  concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole  che
  disciplinano il patto medesimo. Non rilevano le previsioni di  voci
  di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo  obiettivo
  o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e
  quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti
  relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione  crediti.
  Ovviamente, l'obbligo del  rispetto  dell'obiettivo  del  patto  di
  stabilita' interno  dell'anno  di  riferimento  si  deve  intendere
  esteso anche alle  successive  variazioni  di  bilancio  nel  corso
  dell'esercizio. Tale disposizione mira a far si'  che  il  rispetto
  delle regole del patto di stabilita' interno costituisca un vincolo
  all'attivita' programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire
  all'organo consiliare  di  vigilare  in  sede  di  approvazione  di
  bilancio. L'eventuale adozione di  un  bilancio  difforme  implica,
  pertanto, una grave  irregolarita'  finanziaria  e  contabile  alla
  quale l'ente e' tenuto a porre rimedio con immediatezza20 . A  tale
  scopo, il legislatore dispone che l'ente  alleghi  al  bilancio  di
  previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di
  cassa degli aggregati rilevanti ai fini  del  patto  di  stabilita'
  interno. Tale prospetto e' conservato a cura dell'ente  medesimo  e
  non deve essere trasmesso a questo Ministero. Si  rammenta  che  il
  prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa  degli
  aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, non e'
  meramente dimostrativo di poste  di  bilancio,  ma  e'  finalizzato
  all'accertamento preventivo del rispetto del  patto  di  stabilita'
  interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera  diretta  sul
  bilancio, e' da  considerarsi  elemento  costitutivo  del  bilancio
  preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo
  adottato dall'ente21 .  Con  riferimento,  inoltre,  alla  gestione
  finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei  vincoli
  del patto di stabilita' interno puo' essere oggetto di verifica  da
  parte  della  magistratura  contabile,  al  fine  di  segnalare  il
  possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in  modo  che
  possano intervenire in tempo utile per porre rimedio. 
 
 -------- 
  20 Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte  dei
 conti della Lombardia con la deliberazione n. 233  del  2008  ed  il
 parere n. 421 del 2010. 
 
 -------- 
  21 Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei  conti
 della Lombardia n. 547 del 2009. 
 
  D.1 Fondo svalutazione crediti 
 
  Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6,  comma  17,  del
  decreto legge n. 95 del 2012, nelle  more  dell'entrata  in  vigore
  dell'armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi   di
  bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  gli
  enti  locali  iscrivono,  nel  bilancio  di  previsione,  un  fondo
  svalutazione crediti non inferiore al  25  per  cento  dei  residui
  attivi, di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,  aventi
  anzianita' superiore a 5 anni.  Al  riguardo,  si  precisa  che  il
  valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio  di
  previsione degli enti locali non  considera,  per  definizione,  il
  predetto   fondo   svalutazione   crediti   in   quanto   l'importo
  accantonato, com'e' noto, «non  va  impegnato,  confluendo  in  tal
  modo, a fine esercizio,  nel  risultato  di  amministrazione  quale
  fondo vincolato» (cosi' come stabilito dal principio  contabile  n.
  1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilita' degli  enti
  Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando  luogo  a  impegni  e
  confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione vincolato, non
  rileva ai fini del patto di stabilita' interno. 
 
  D.2  Fondo  pluriennale  vincolato   L'articolo   3   del   decreto
  legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio
  2014, le amministrazioni  pubbliche  territoriali  e  i  loro  enti
  strumentali  in  contabilita'  finanziaria  conformano  la  propria
  gestione a  regole  contabili  uniformi  definite  sotto  forma  di
  principi contabili generali e di principi contabili  applicati.  Al
  fine di pervenire gradualmente ad  una  applicazione  generalizzata
  delle nuove norme, l'articolo 36 del medesimo decreto  ha  previsto
  una  sperimentazione  biennale   (2012-2013)   delle   disposizioni
  concernenti  l'armonizzazione   contabile   soltanto   per   alcune
  amministrazioni, individuate con separato DPCM. Il DPCM 28 dicembre
  2011 ha dettato le  modalita'  di  tale  sperimentazione,  fornendo
  altresi' l'insieme dei principi contabili generali ed applicati che
  dovranno informare dal 2014 la gestione contabile degli enti di cui
  al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nell'ambito  del  Principio
  contabile applicato concernente  la  contabilita'  finanziaria,  al
  punto  5.4  viene  disciplinato  l'istituendo   Fondo   Pluriennale
  Vincolato (di seguito FPV). Si tratta di un fondo  finanziario  che
  garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi  successivi
  a  quello  in  corso,  costituito   da   risorse   gia'   accertate
  nell'esercizio  in  corso,  ma  destinate   al   finanziamento   di
  obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi  successivi  a
  quello in cui e' accertata l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di
  applicare  il   principio   della   competenza   finanziaria   c.d.
  'potenziata' di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011  e  di
  rendere  evidente   la   distanza   temporale   intercorrente   tra
  l'acquisizione dei finanziamenti  e  l'effettivo  impiego  di  tali
  risorse. Riguarda prevalentemente le spese in  conto  capitale,  ma
  puo' anche essere destinato  a  garantire  la  copertura  di  spese
  correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti
  da  trasferimenti  correnti  vincolati,   esigibili   in   esercizi
  precedenti a quelli in cui e' esigibile  la  corrispondente  spesa.
  Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui  al
  Decreto  Legislativo  n.  118  del  2011  si  pone  l'esigenza   di
  coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di
  competenza finanziaria potenziata con la disciplina  del  patto  di
  stabilita'. Pertanto, gli enti locali ammessi alla  sperimentazione
  di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
  118, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto
  di stabilita' interno, il cosiddetto  fondo  pluriennale  vincolato
  destinato al finanziamento  delle  spese  correnti,  gia'  imputate
  negli esercizi precedenti, e  reiscritte  nell'esercizio  2013.  Al
  fine di tenere conto della definizione  di  competenza  finanziaria
  potenziata nell'ambito della disciplina  del  patto  di  stabilita'
  interno, i predetti enti sommano all'ammontare  degli  accertamenti
  di parte corrente,  considerato  ai  fini  del  saldo  espresso  in
  termini  di  competenza  mista,  l'importo  definitivo  del   fondo
  pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del
  bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo  del  fondo
  pluriennale di parte corrente iscritto tra le  spese  del  medesimo
  bilancio di previsione. Pertanto, per  tali  enti,  le  entrate  di
  parte corrente rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno
  risultano come di seguito rappresentate:  +  Accertamenti  correnti
  2013 validi per il patto di stabilita' interno + Fondo  pluriennale
  di parte corrente (previsioni di  entrata)  -Fondo  pluriennale  di
  parte corrente (previsioni di spesa) = Accertamenti  correnti  2013
  adeguati all'utilizzo del  fondo  pluriennale  vincolato  di  parte
  corrente. In sede di monitoraggio finale ai fini del  rispetto  del
  patto dovranno essere calcolati gli importi del  fondo  pluriennale
  vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in  entrata
  e in uscita nel rendiconto di gestione. Ai fini del  calcolo  sopra
  indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte  corrente,
  determinato al netto delle entrate escluse dal patto di  stabilita'
  interno.  Si  ribadisce,  da  ultimo,  che  il  fondo   pluriennale
  vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto
  di stabilita' interno solo per la parte corrente. 
 
  D.3 Fondo di rotazione per  assicurare  la  stabilita'  finanziaria
  degli enti locali L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267
  del 200022 dispone che, per il risanamento finanziario  degli  enti
  locali  che  hanno  deliberato   la   procedura   di   riequilibrio
  finanziario  di  cui  all'articolo  243-bis  del  medesimo  decreto
  legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere  sul  Fondo
  di rotazione istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
  dell'interno dall'articolo 4 del decreto legge n. 174 e  denominato
  "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  degli
  enti  locali".  Al  riguardo  si  segnala  che  l'anticipazione  va
  imputata contabilmente alle accensioni di  prestiti  (codice  Siope
  5311  "Mutui  e  prestiti  da  enti  del  settore   pubblico")   e,
  trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato, non rileva  ai
  fini dei limiti stabiliti dall'articolo 204 del decreto legislativo
  n. 267 del 2000. La restituzione  dell'anticipazione,  e'  imputata
  contabilmente  tra  i  rimborsi  di  prestiti  (codice  Siope  3311
  "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore  pubblico").Pertanto
  le risorse in entrata e  in  uscita  oggetto  dell'anticipazione  a
  valere sul fondo di rotazione ex articolo 243-ter, essendo iscritte
  nel bilancio degli enti locali secondo le modalita'  indicate,  non
  rilevano ai fini del patto di stabilita' interno. 
 
  E. ALTRE MISURE DI CONTENIMENTO 
 
  E.1 Contenimento del debito L'articolo 8 della citata legge n.  183
  del 2011 reca disposizioni dirette  a  favorire  il  raggiungimento
  dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli  enti  locali
  (inclusi quelli non soggetti al patto di  stabilita'  interno).  In
  particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma
  1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL),
  dispone che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e  accedere  ad
  altre  forme  di  finanziamento  reperibili  sul  mercato  solo  se
  l'importo annuale dei correlati  interessi,  sommati  agli  oneri23
  gia' in essere, non superi  il  6%  per  l'anno  2013  e  il  4%  a
  decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi  tre  titoli
  delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente  quello
  in  cui  viene  prevista  l'assunzione  dei  mutui.  Il  comma   11
  dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha  chiarito  che
  il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente  locale
  nell'assumere  nuovi  mutui  e  ad  accedere  ad  altre  forme   di
  finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a
  riferimento il valore soglia previsto nell'anno di  assunzione  del
  nuovo indebitamento e non gia'  nel  triennio  di  riferimento.  Il
  successivo comma 3 del predetto articolo  8,  nel  sancire  che  le
  disposizioni di cui al medesimo articolo 8  costituiscono  principi
  fondamentali di coordinamento  della  finanza  pubblica,  ai  sensi
  degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della
  Costituzione,  dispone  che,  ai  fini  della  tutela   dell'unita'
  economica della Repubblica, a decorrere dall'anno  2013,  gli  enti
  locali  riducono  l'entita'  del  debito  pubblico.  Le   modalita'
  attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia  e
  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata,  dovranno   in
  particolare stabilire: 1) la differenza  percentuale,  rispetto  al
  debito medio  procapite,  oltre  la  quale  i  singoli  enti  hanno
  l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; 2) la percentuale
  annua di riduzione del debito; 3) le modalita' con  le  quali  puo'
  essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A  tal  fine,
  la  norma  considera  equivalente  alla  riduzione  del  debito  il
  trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui al  comma
  1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del  2011.  Infine,
  il comma 4 del citato articolo 8 dispone che,  agli  enti  che  non
  adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune  delle
  sanzioni  previste  in  caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di
  stabilita' interno e cioe' la limitazione delle  spese  correnti  e
  delle assunzioni di personale (diffusamente trattate nel  paragrafo
  I alle lettere b) e d).  Resta  fermo  che  fino  all'adozione  del
  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  volto  ad
  individuare le modalita' attuative per  l'operazione  di  riduzione
  del debito di cui al comma 3 dell'articolo 8, non opera il disposto
  di cui ai commi 3 e 4. 
 
 -------- 
  22 Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1,  lettera  r),  del
 decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni,  dalla
 legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
 -------- 
  23  Oneri  per  mutui  precedentemente  contratti,   per   prestiti
 obbligazionari  precedentemente  emessi,  per  aperture  di  credito
 stipulate e garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207  del  TUEL,
 al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi. 
 
  E.2 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria  Il  comma
  21 dell'articolo 31 della  legge  n.  183  del  2011  autorizza  il
  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   ad   adottare   misure   di
  contenimento dei prelevamenti  effettuati  dagli  enti  locali  sui
  conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti  non
  coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea. 
 
  E.3 Contenimento della spesa Per quanto concerne la gestione  della
  spesa, l'articolo 9, comma 1, lettera a),  numero  2,  del  decreto
  legge n. 78 del 200924 , dispone  che  il  funzionario  che  adotta
  provvedimenti che comportano impegni  di  spesa  «ha  l'obbligo  di
  accertare  preventivamente  che  il   programma   dei   conseguenti
  pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
  con le regole di finanza pubblica».  Ne  discende,  pertanto,  che,
  oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria  previste
  dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del  2000  (TUEL),
  come richiamato anche  nell'articolo  183  dello  stesso  TUEL,  il
  predetto funzionario deve verificare anche la compatibilita'  della
  propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal  patto  di
  stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza
  rispetto  al  prospetto  obbligatorio  allegato  al   bilancio   di
  previsione di cui al summenzionato comma 18  dell'articolo  31.  La
  violazione  dell'obbligo  di  accertamento  in  questione  comporta
  responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  a   carico   del
  predetto  funzionario.  Si  rammenta,   infine,   che,   ai   sensi
  dell'articolo 14, comma 1, lettera  d),  della  legge  31  dicembre
  2009, n. 196,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
  Stato, in virtu' delle esigenze  di  controllo  e  di  monitoraggio
  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  provvede  ad  effettuare,
  tramite i Servizi ispettivi di finanza  pubblica,  verifiche  sulla
  regolarita'   della   gestione    amministrativo-contabile    delle
  amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, pertanto, essendo chiamati
  a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a  rilevare
  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi   di   finanza   pubblica,
  effettuano   controlli   anche   sull'andamento   della    gestione
  finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto  di
  stabilita' interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti
  dallo stesso. 
 
 -------- 
  24 Il decreto legge n.  78  del  2009,  e'  stato  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
 
  F.  PATTI  DI  SOLIDARIETA'  I  singoli  obiettivi  del  patto   di
  stabilita'  possono  essere  modificati  attraverso  i   Patti   di
  solidarieta'  fra  enti  territoriali  ossia  il  patto   regionale
  verticale, il  patto  regionale  orizzontale,  il  patto  regionale
  verticale incentivato ed il patto nazionale orizzontale, mediante i
  quali gli enti territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non
  risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto
  di stabilita' interno. Piu' precisamente, con  il  patto  regionale
  verticale ed il patto regionale verticale incentivato,  le  regioni
  possono cedere propri spazi finanziari agli enti  locali  ricadenti
  nel proprio territorio,  consentendo  ai  comuni  e  alle  province
  interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da
  destinare ai pagamenti in conto capitale.  Tali  spazi  non  devono
  essere restituiti. Per il 2013 non  e'  stata  piu'  riproposta  la
  disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto  legge  n.
  74 del 2012, che per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio
  2012 prevedeva un  alleggerimento  degli  obiettivi  del  patto  di
  stabilita' 2012 da attuare secondo le  procedure  previste  per  il
  patto regionale verticale (D.P.C.M. 9 agosto 2012).  Per  gli  anni
  2013  e  2014,  infatti,  come  meglio  specificato  al  precedente
  paragrafo C.6, lettera e), per i predetti enti  e'  stata  prevista
  l'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del  patto
  di stabilita' interno delle spese  sostenute  con  risorse  proprie
  provenienti da erogazioni liberali e donazioni di cui  al  medesimo
  articolo 7, comma 1-ter. In altre parole, la norma produce  effetti
  non mediante la riduzione dell'obiettivo  programmatico,  come  per
  l'anno 2012, ma mediante l'esclusione di alcune tipologie di  spesa
  dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita'
  interno. Infine, con il patto regionale  orizzontale  ed  il  patto
  nazionale orizzontale gli enti locali  scambiano  spazi  finanziari
  che  saranno  oggetto  di  recupero  o  restituzione  nel   biennio
  successivo. Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. 
 
  F.1 Patto  regionale  verticale  Il  Patto  regionale  verticale  -
  disciplinato dai commi 138, 138-bis,  139  e  140  dell'articolo  1
  della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato  dalla  legge
  di stabilita' 2013 -  prevede  che  la  regione  possa  riconoscere
  maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con  un
  peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di
  competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I  maggiori
  spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per  pagamenti  in
  conto capitale. Il comma  138,  come  modificato  dall'articolo  1,
  comma 434, della legge di stabilita' 2013, prevede  che  «nell'anno
  2013 le regioni,  escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
  province autonome di Trento e di Bolzano, possono  autorizzare  gli
  enti locali del proprio  territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo
  programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale
  e, contestualmente, procedono a rideterminare  i  propri  obiettivi
  programmatici  in  termini  di  competenza  eurocompatibile  e   di
  competenza finanziaria, riducendoli dello stesso  importo».  A  tal
  fine, ai sensi del comma  138-bis25  ,  le  regioni  definiscono  i
  criteri di virtuosita' e modalita' operative  previo  confronto  in
  sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,  con
  i rappresentanti regionali delle autonomie  locali.  Ai  sensi  del
  comma 14025 , gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI  e  alle
  regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno,
  l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno.
  Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio  del
  31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze,
  con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi  informativi
  occorrenti per la verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei
  saldi di finanza pubblica.  Entro  lo  stesso  termine  la  regione
  comunica i nuovi  obiettivi  agli  enti  locali  interessati  dalla
  compensazione verticale. Circa le modalita' di invio della predetta
  comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia
  al successivo paragrafo. Si segnala che l'articolo  1,  comma  435,
  della  legge  di  stabilita'  2013  ha  abrogato   il   comma   143
  dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010,  e  pertanto,  non  e'
  piu' autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio
  obiettivo, lo svincolo  di  destinazione  del  triplo  delle  somme
  statali alle stesse spettanti. 
 
 -------- 
  25 Introdotto dall'articolo 2, comma 33, lettera  d),  del  decreto
 legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
 
 -------- 
  26 Come sostituito dall'articolo  2,  comma  33,  lettera  e),  del
 decreto legge n. 225 del 2010. 
 
  F.2 Patto regionale verticale incentivato L'articolo 1, commi 122 e
  seguenti,  della  legge   di   stabilita'   2013   ha   riproposto,
  estendendolo anche alle province, il meccanismo del patto verticale
  incentivato introdotto dall'articolo 16, comma 12-bis  e  seguenti,
  del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95.  Il  meccanismo  mira  a
  favorire la cessione da parte delle regioni  a  statuto  ordinario,
  della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali
  residenti  nel  proprio  territorio  che  ne   facciano   richiesta
  prevedendo l'erogazione, a favore delle  regioni  medesime,  di  un
  contributo del valore complessivo di  800  milioni  di  euro  (pari
  all'83,33 per cento degli spazi  finanziari  ceduti)  da  destinare
  esclusivamente alla riduzione, anche  parziale,  del  debito.  Piu'
  precisamente, e'  previsto  che  a  fronte  dell'attribuzione  alle
  regioni di un contributo massimo di 800 milioni di euro  queste  si
  impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio
  territorio, spazi finanziari in misura pari a  1,2  euro  per  ogni
  euro degli 800 milioni da  attribuire  mediante  le  procedure  che
  disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138  e
  seguenti, della legge n. 220 del 2010.  Pertanto,  potranno  essere
  ceduti agli enti locali spazi per complessivi 960 milioni di  euro,
  finalizzati a ridurre, per pari importo,  il  contributo  richiesto
  agli stessi. Gli enti locali beneficiari  possono  utilizzare  tali
  maggiori spazi solo per effettuare pagamenti a valere  sui  residui
  passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che
  partecipano alla sperimentazione in materia di  armonizzazione  dei
  sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del  decreto  legislativo
  23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono  destinati
  anche ai pagamenti per impegni in conto capitale gia' assunti al 31
  dicembre del 2012, con imputazione  all'esercizio  2013.  La  norma
  prevede, inoltre, che gli 800 milioni di euro siano attribuiti alle
  regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella  allegata
  al richiamato articolo 1, comma 122, della legge di stabilita' 2013
  che puo' essere modificata, a invarianza di contributo  complessivo
  rispettivamente previsto per le province e per i comuni,  entro  il
  30  aprile  2013,  mediante  accordo  da  sancire   in   Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province
  autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo di  800  milioni  e'
  finalizzato, per 200 milioni, alla  cessione  di  spazi  finanziari
  alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari
  ai comuni. Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione
  del  patto  regionale  verticale  incentivato  dovranno  comunicare
  all'ANCI, all'UPI e alle  regioni  e  province  autonome  l'entita'
  degli spazi finanziari  di  cui  necessitano  nel  corso  dell'anno
  (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del  2010)  in  tempi
  congrui al fine di permettere alle regioni di rispettare il termine
  perentorio del 31 maggio previsto per  terminare  la  procedura  di
  assegnazione  di  spazi  finanziari  mediante  il  patto  verticale
  incentivato. Si ritiene, pertanto, che, salvo diversa  disposizione
  regionale, il termine ultimo entro il  quale  inviare  la  predetta
  comunicazione possa essere il 30 maggio. Al fine di dare attuazione
  al patto verticale incentivato ed alla conseguente  erogazione  del
  contributo  previsto  a  favore  delle  regioni  che  cedono  spazi
  finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni, comunicano
  al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il  termine
  perentorio del 31 maggio  2013,  con  riferimento  a  ciascun  ente
  beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per  la  verifica
  del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.  Si
  ritiene opportuno segnalare che il riparto delle  quote  cedute  ai
  vari enti effettuato con il patto regionale  verticale  incentivato
  non e' piu' modificabile dopo il 31 maggio 2013.  Si  segnala  che,
  con  il  patto  regionale  verticale,  la  regione  potra'   cedere
  ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi  a  nuovi  enti
  richiedenti ma non ridurre gli  spazi  gia'  ceduti  con  il  patto
  verticale incentivato. Pertanto, ai fini del monitoraggio del patto
  di stabilita' interno, la regione dovra' aggiungere  ai  dati  gia'
  trasmessi nel modello 4OB/13 per  il  patto  verticale  incentivato
  quelli  relativi  al  patto  regionale  verticale,  inserendo   nel
  prospetto  nuovi  enti  o  incrementando  la  quota  di   obiettivo
  attribuita ai singoli enti con il patto verticale incentivato.  Con
  riguardo alle comunicazioni previste ai fini dell'applicazione  del
  patto  regionale  verticale  e  del   patto   regionale   verticale
  incentivato, si  precisa  che  le  stesse,  oltre  a  contenere  la
  deliberazione di Giunta  regionale  o  una  nota  sottoscritta  dal
  Presidente della regione e  dal  responsabile  finanziario,  devono
  indicare, per ciascun  ente,  l'ammontare  degli  spazi  finanziari
  concessi finalizzati all'aumento dei pagamenti  in  conto  capitale
  (patto regionale verticale) ovvero ai pagamenti dei residui passivi
  in conto  capitale  (patto  regionale  verticale  incentivato).  Le
  regioni devono trasmettere le predette comunicazioni  entro  il  31
  ottobre (per il patto regionale verticale) ed entro  il  31  maggio
  (per il patto  regionale  verticale  incentivato):  -  a  mezzo  di
  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al   seguente
  indirizzo: Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
  della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX Settembre, 97
  - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio
  postale  accettante);  -  mediante  il  sistema  web,   utilizzando
  l'apposito modello 4OB/13 che si trova  nell'applicazione  dedicata
  al          patto          di          stabilita'           interno
  http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. Entrambe le modalita'
  di comunicazione sono necessarie al  fine  di  perfezionare  l'iter
  procedurale dei predetti meccanismi. 
 
  F.3 Patto regionale orizzontale  Il  Patto  regionale  orizzontale,
  disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo  1  della  legge  13
  dicembre  2010,  n.  220,  prevede  che,  sulla  base  dei  criteri
  stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
  d'intesa con la Conferenza unificata,  le  regioni  e  le  province
  autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli  enti  locali  del
  proprio territorio, integrare le regole e modificare gli  obiettivi
  posti  dal  legislatore  nazionale,  in  relazione   alle   diverse
  situazioni finanziarie esistenti, fermi  restando  le  disposizioni
  statali in materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e  l'importo
  dell'obiettivo complessivamente determinato  per  gli  enti  locali
  della regione. A tal fine, ogni regione  definisce  e  comunica  ai
  propri  enti  locali  il  nuovo  obiettivo  annuale  del  patto  di
  stabilita'  interno,  determinato  anche  sulla  base  dei  criteri
  stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.  La  regione
  comunica, altresi', al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
  entro il termine perentorio  del  31  ottobre  di  ogni  anno,  con
  riferimento  a  ciascun  ente  locale,  gli  elementi   informativi
  occorrenti per la verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei
  saldi di finanza pubblica.  Entro  lo  stesso  termine  la  regione
  comunica i nuovi  obiettivi  agli  enti  locali  interessati  dalla
  compensazione orizzontale. I criteri e le modalita'  attuative  del
  patto regionale orizzontale  sono  stabiliti  con  il  decreto  del
  Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.
  In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire,
  nel  2013,  un  differenziale  positivo   (o   negativo)   rispetto
  all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno  comunicano  alle
  regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nonche'
  all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entita'  degli
  spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui  necessitano)
  nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero (o di  cessione)
  dei medesimi spazi nel  biennio  successivo.  La  comunicazione  in
  parola riguarda soltanto gli  enti  che  intendono  partecipare  al
  patto regionale orizzontale. Gli enti  che  non  effettuano  alcuna
  comunicazione sono esclusi,  pertanto,  dalla  compensazione.  Agli
  enti che hanno ceduto spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio
  successivo,  una  modifica   migliorativa   del   loro   obiettivo,
  commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
  l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli  enti  che
  hanno acquisito spazi  finanziari,  nel  biennio  successivo,  sono
  attribuiti   saldi   obiettivi   peggiorati    per    un    importo
  complessivamente pari alla quota  acquisita.  Pertanto,  agli  enti
  locali che nel  2012  hanno  partecipato  al  patto  regionalizzato
  orizzontale sono attribuiti o recuperati, negli anni 2013  e  2014,
  contributi  a  compensazione  degli  spazi  finanziari   ceduti   o
  acquisiti nel  2012  (come  previsto  dall'articolo  3  del  citato
  decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309). A tali contributi
  saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi  conseguenti  alla
  partecipazione  degli   stessi   enti   al   patto   regionalizzato
  orizzontale del 2013. Per il 2013, quindi, le regioni e le province
  autonome comunicheranno le  informazioni  relative  alle  quote  di
  obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto  dei
  crediti  e  dei  debiti  di  spazi  finanziari  gia'  esistenti   e
  rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale  del
  2012. Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare rimodulazioni
  dei singoli obiettivi secondo le modalita' sopra esposte, il  saldo
  obiettivo 2013 da considerare sara' quello risultante  dalla  somma
  fra  saldo  obiettivo  finale  e   la   variazione   dell'obiettivo
  determinata in base al patto regionale verticale  e/o  orizzontale.
  Si sottolinea che l'anzidetto termine perentorio  del  31  ottobre,
  entro il quale le regioni e le  province  autonome  sono  tenute  a
  comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le  modifiche
  regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti  locali,  mira  a
  consentire al  Ministero  medesimo  di  verificare,  attraverso  il
  monitoraggio semestrale,  il  mantenimento  dei  saldi  di  finanza
  pubblica  nel  corso  dell'anno.  Ne  consegue  che  la  disciplina
  regionale del patto di stabilita' interno che non tenesse conto  di
  tale termine entro il quale modificare gli obiettivi  programmatici
  si configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto  a
  livello nazionale, in quanto  renderebbe  possibili  interventi  "a
  sanatoria"  ad  esercizio   sostanzialmente   chiuso,   finalizzati
  esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti
  locali. Considerato che, confidando  nella  "sanatoria  a  chiusura
  dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti
  finanziari poco virtuosi, la  disciplina  regionale  del  patto  di
  stabilita' interno  che  si  pone  in  contrasto  con  le  predette
  disposizioni   statali   potrebbe   pregiudicare   nel   tempo   il
  raggiungimento degli  obiettivi  del  patto  medesimo,  comportando
  effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. 
 
  F.4 Patto orizzontale nazionale L'articolo 4-ter del decreto  legge
  2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il patto di  stabilita'  interno
  orizzontale nazionale, in base al quale i comuni possono  cedere  o
  acquisire spazi finanziari in base al differenziale  che  prevedono
  di  conseguire  rispetto  all'obiettivo  del  patto  di  stabilita'
  interno. Piu' precisamente, i comuni che prevedono  di  conseguire,
  nel  2013,  un  differenziale  positivo,   o   negativo,   rispetto
  all'obiettivo del patto di stabilita' interno  possono  comunicare,
  entro il termine  perentorio  del  15  luglio  2013,  al  Ministero
  dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
  Generale  dello  Stato,  mediante  il  sistema  web   appositamente
  predisposto e  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
  ricevimento, sottoscritta dal responsabile finanziario, da  inviare
  al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
  Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via  XX  settembre,  97  -
  00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro  apposto  dall'ufficio
  postale accettante)  l'entita'  degli  spazi  finanziari  che  sono
  disposti a cedere, o di cui necessitano, per  effettuare  pagamenti
  di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in  corso  (per
  gli  enti  che  partecipano  alla  sperimentazione  in  materia  di
  armonizzazione dei sistemi contabili, di cui  all'articolo  36  del
  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  anche  per  effettuare
  pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia'  assunti  al
  31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013). Entro il
  medesimo termine i comuni possono  variare  le  comunicazioni  gia'
  trasmesse.  Qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  superi
  l'ammontare degli spazi  finanziari  resi  disponibili  dai  comuni
  cedenti, l'attribuzione degli spazi  finanziari  e'  effettuata  in
  misura  proporzionale  ai  maggiori  spazi  finanziari   richiesti.
  Qualora l'entita' degli spazi ceduti superi l'ammontare degli spazi
  finanziari richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti e'  ridotto  in
  misura proporzionale. Il comune  che  cede  spazi  finanziari,  nel
  biennio successivo riduce (migliora) il  proprio  obiettivo  di  un
  importo  pari  agli  spazi  ceduti;  il  comune  che  riceve  spazi
  finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il  proprio
  obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in  ciascun
  dei due anni del biennio successivo e' commisurata alla  meta'  del
  valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o  attribuito
  (nel caso di cessione) nel 2013 (calcolata per difetto nel  2014  e
  per eccesso nel 2015). Il Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
  dello Stato, entro il 10  settembre  2013,  aggiorna  il  prospetto
  degli  obiettivi  dei  comuni   interessati   dalla   rimodulazione
  dell'obiettivo, con riferimento all'anno  in  corso  e  al  biennio
  successivo.    La    rimodulazione    dell'obiettivo    conseguente
  all'applicazione  del  meccanismo  di   compensazione   orizzontale
  nazionale trova evidenza nella fase  4-A  dei  modelli  di  calcolo
  degli obiettivi programmatici OB/13/C5000  e  OB/13/C1000  presenti
  nell'applicazione web  dedicata  al  patto  di  stabilita'  interno
  http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.   Per   recepire   la
  suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti interessati devono
  accedere  in  variazione  ai   predetti   modelli   OB/13/C5000   e
  OB/13/C1000 di individuazione degli obiettivi 2013  utilizzando  la
  funzione di "Acquisizione/Variazione Modello". In  questo  modo  il
  sistema aggiornera' il saldo obiettivo  finale.  Il  rappresentante
  legale, il responsabile del  servizio  finanziario  e  l'organo  di
  revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di
  cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.
  183,  che  i  maggiori  spazi  finanziari  acquisiti   sono   stati
  utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento  di
  residui passivi di parte capitale e, per gli enti  che  partecipano
  alla sperimentazione  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
  contabili, anche per impegni in conto capitale gia' assunti  al  31
  dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013.  In  assenza
  di  tale  certificazione,  nell'anno  di  riferimento,   non   sono
  riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre  restano
  validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio  successivo.
  Si fa presente che non e' piu' previsto il contributo a favore  dei
  comuni che cedono spazi finanziari di cui al  comma  3  del  citato
  articolo 4-ter. Si ritiene che la norma sia correttamente applicata
  se l'importo dei pagamenti di residui in conto capitale effettuati,
  a decorrere dalla data  di  comunicazione  degli  spazi  finanziari
  concessi mediante il patto orizzontale nazionale, sia non inferiore
  ai medesimi spazi finanziari concessi. A tal proposito, il  modello
  MONIT/13 prevede la rilevazione, nella voce "PagRes", dei pagamenti
  di residui passivi di parte capitale di cui al  comma  6,  articolo
  4-ter, del decreto legge n.  16  del  2012.  Gli  spazi  finanziari
  acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui  passivi  di
  parte  capitale   (e,   per   gli   enti   che   partecipano   alla
  sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
  per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012,
  con imputazione all'esercizio 2013) non potendo  essere  utilizzati
  per altre finalita', sono recuperati, in  sede  di  certificazione,
  determinando un peggioramento dell'obiettivo 2013,  mentre  restano
  validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 
 
  F.5 Patto regionale integrato A decorrere dal  2014,  operera',  ai
  sensi dell'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, come
  modificato dall'articolo 1, comma 433, della  legge  di  stabilita'
  2013, il patto regionale  integrato  che  prevede  che  le  singole
  regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possano
  concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento  dei  propri
  obiettivi  di  finanza  pubblica,  espressi  in  termini  di  saldo
  eurocompatibile, ossia conforme ai criteri contabili europei  (vedi
  oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali
  del  proprio  territorio,  previo  accordo  concluso  in  sede   di
  Consiglio delle autonomie  locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
  rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali.  La  norma  prevede,
  inoltre, che la regione o la provincia  autonoma  che  concorda  il
  patto risponda allo Stato  del  mancato  rispetto  degli  obiettivi
  attraverso un maggior concorso nell'anno  successivo  a  quello  di
  riferimento,  in  misura  pari  alla  differenza  tra   l'obiettivo
  complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le
  vigenti sanzioni a  carico  degli  enti  responsabili  del  mancato
  rispetto degli obiettivi del  patto  di  stabilita'  interno  e  le
  disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonche'
  il termine perentorio del 31 ottobre  per  la  comunicazione  della
  rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente.  Con
  decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
  Conferenza unificata,  da  adottare  entro  il  30  novembre  2013,
  saranno  stabilite  le  modalita'  per   l'attuazione   del   patto
  integrato, nonche' le modalita' e  le  condizioni  per  l'eventuale
  esclusione dall'ambito di applicazione del patto  concordato  delle
  regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato  il
  patto di stabilita' interno o siano sottoposte al piano di  rientro
  dal   deficit   sanitario.   Il    patto    regionale    integrato,
  originariamente previsto a decorrere dal 2013, e' stato posticipato
  al 2014 in quanto  non  sono  ancora  disponibili  le  informazioni
  necessarie per poter calcolare il  saldo  obiettivo  delle  regioni
  coerente con i criteri europei e al netto della  gestione  sanita',
  secondo le modalita' previste dal Titolo II del decreto legislativo
  23 giugno 2011, n. 118. Tali  informazioni  saranno  disponibili  a
  partire dal 2014. Gia' con l'articolo 20 del decreto  legge  n.  98
  del   2011   il   legislatore   ha   introdotto   l'obbligo   della
  individuazione di un nuovo patto di stabilita' interno fondato, nel
  rispetto dei principi del federalismo fiscale di  cui  all'articolo
  17, comma 1, lettera c), della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  sui
  saldi, sulla virtuosita' degli enti  e  sulla  riferibilita'  delle
  regole a criteri europei con riferimento  all'individuazione  delle
  entrate e delle spese valide per il patto, alludendo in tale ultima
  previsione  alle  regole  del  Sistema  dei  Conti  europei   (SEC)
  utilizzate per  la  costruzione  dell'aggregato  dell'indebitamento
  netto.  Le  poste  che  determinano  l'indebitamento   netto   sono
  registrate secondo il criterio della competenza economica,  che  si
  basa sul momento in cui maturano gli effetti  economici  e  non  su
  quello in cui la transazione avviene  formalmente  o  da'  luogo  a
  flussi  di  fondi.  In  assenza  di   sistematiche   ed   ordinarie
  rilevazioni  dei  fatti  di  gestione  secondo  le   regole   della
  competenza economica vengono assunti il momento dell'impegno o  del
  pagamento della spesa in relazione al criterio  di  classificazione
  (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica  natura  della
  spesa, piu' si avvicina alle regole europee (Sec'95).  Si  ritiene,
  pertanto, utile fin d'ora indicare le principali modalita' ritenute
  idonee  per  ricondurre  al  criterio  della  competenza  economica
  (accrual), secondo il sistema Sec'95, le singole poste di bilancio,
  registrate  dagli  enti  territoriali,  in   vista   della   futura
  introduzione del saldo eurocompatibile. Dal lato delle  spese,  non
  sono   considerate   le   partite   finanziarie    relative    alle
  partecipazioni e ai conferimenti, ad eccezione dei conferimenti per
  ripiano perdite delle societa' partecipate, ritenuti  trasferimenti
  a  fondo  perduto  in  conto  capitale  alle  imprese  e,   quindi,
  registrati per cassa. Analogamente, sono registrate  per  cassa  le
  spese sostenute per  ripiano  perdite  e  inserite  tra  gli  oneri
  straordinari  della  gestione  corrente,  nell'ambito  delle  spese
  correnti. Dal lato delle entrate, le sanzioni  per  violazione  del
  codice  della  strada  sono  considerate  come   trasferimenti   da
  famiglie,  mentre  le  entrate  per  permessi  da  costruire   sono
  considerate come imposte sulla produzione. Le alienazioni di titoli
  e di partecipazioni sono escluse dal saldo.  In  base  ai  predetti
  criteri, tutti i trasferimenti, comprese le  compartecipazioni,  le
  entrate devolute, i tributi speciali e le altre entrate  tributarie
  proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come sopra descritto,
  sia in entrata che in uscita rilevano per cassa, mentre le  entrate
  da imposte, comprese le entrate per permessi da costruire,  vengono
  registrate  per  competenza.  Lo  schema  che  segue  riassume   le
  riclassificazioni appena descritte. 
 
  SALDO EURO COMPATIBILE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  F.6 Tempistica Patto regionale verticale incentivato - entro il  30
  aprile: le regioni che partecipano al patto possono  modificare  la
  tabella allegata all'articolo 1 comma 122 della legge di stabilita'
  2013 ai fini della distribuzione del contributo di 800  milioni  di
  euro; - la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui  l'ente
  locale  comunica  ad  ANCI,  UPI,  regioni  e  province   autonome,
  l'entita' dei pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno, si
  ritiene pertanto, salvo diversa disposizione regionale, che  questo
  possa essere posto pari all'ultima data  utile  per  l'applicazione
  del patto incentivato, ossia al 30 maggio; - entro il 31 maggio: la
  regione comunica al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
  riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi
  occorrenti per la verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei
  saldi di finanza pubblica. 
 
  Patto orizzontale nazionale - entro il 15  luglio:  il  comune  che
  prevede  di   conseguire   un   differenziale   positivo   rispetto
  all'obiettivo del patto di stabilita' interno  puo'  comunicare  al
  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
  Ragioneria  Generale  dello  Stato,   mediante   il   sistema   web
  appositamente predisposto e a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
  avviso di ricevimento sottoscritta  dal  responsabile  finanziario,
  l'entita' degli spazi finanziari che e' disposto a cedere; -  entro
  il 15 luglio: il comune che prevede di conseguire un  differenziale
  negativo rispetto all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno
  puo' richiedere, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
  Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato,  mediante  il
  sistema  web  appositamente  predisposto  e  a  mezzo  di   lettera
  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   sottoscritta   dal
  responsabile finanziario, spazi finanziari  di  cui  necessita  per
  effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale; -  entro
  il 10 settembre: il Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello
  Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni  interessati
  dalla rimodulazione dell'obiettivo,  con  riferimento  all'anno  in
  corso e al biennio successivo. 
 
  Patto regionale verticale - entro il 15  settembre:  l'ente  locale
  comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome,  l'entita'  dei
  pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno; -  entro  il  31
  ottobre:  regione  e  province  autonome  comunicano  al  Ministero
  dell'economia  e  delle  finanze,  con  riguardo  a  ciascun   ente
  beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per  la  verifica
  del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza  pubblica;  -
  entro il 31 ottobre: la regione comunica  i  nuovi  obiettivi  agli
  enti locali interessati dalla compensazione verticale. 
 
  Patto regionale orizzontale - entro il 15 ottobre: i  comuni  e  le
  province comunicano alle  regioni  e  province  autonome  l'entita'
  degli spazi finanziari  che  sono  disposti  a  cedere  (acquisire)
  nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero  (cessione)  dei
  medesimi nel biennio successivo; - entro il 31 ottobre: la  regione
  definisce e comunica ai  propri  enti  locali  il  nuovo  obiettivo
  annuale del patto di stabilita' interno; - entro il 31 ottobre:  la
  regione comunica al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con
  riferimento  a  ciascun  ente  locale,  gli  elementi   informativi
  occorrenti per la verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei
  saldi di finanza pubblica. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  G. MONITORAGGIO Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del  patto
  di stabilita' interno 2013 prevede la rilevazione delle  risultanze
  finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a
  1000  abitanti.  A  tal  fine,  gli  enti  in   questione   inviano
  semestralmente, entro trenta giorni  dalla  fine  del  semestre  di
  riferimento, le informazioni sulle  gestioni  di  competenza  e  di
  cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Piu'  precisamente,  le
  informazioni richieste sono  quelle  utili  all'individuazione  del
  saldo,  espresso  in  termini  di  competenza   mista,   conseguito
  nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti  e  gli  impegni,
  per la parte corrente, gli incassi e i pagamenti, per la  parte  in
  conto capitale, le entrate derivanti dalla riscossione di  crediti,
  le  spese  derivanti  dalla  concessione  di  crediti  e  le  altre
  esclusioni previste dalla  norma.  In  aggiunta  alle  informazioni
  predette, gli enti locali che, in base al monitoraggio del  secondo
  semestre, risultano inadempienti al  patto  di  stabilita'  interno
  comunicano,  alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato,   anche   le
  informazioni relative alla spesa per interventi realizzati  con  la
  quota di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
  dell'Unione  Europea.  Tale  comunicazione  e'   finalizzata   alla
  disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 31,  comma  26,
  lettera  a),  della  legge  n.  183  del  2011,   come   introdotto
  dall'articolo 1, comma 439, della legge  di  stabilita'  2013,  che
  dispone la riduzione del fondo sperimentale di  riequilibrio  (cfr.
  paragrafo I.1). Il  medesimo  comma,  infatti,  stabilisce  che  la
  predetta sanzione non si applica agli enti locali per  i  quali  il
  superamento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno e' stato
  determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati  con  la
  quota di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
  dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente  spesa
  del triennio precedente.  Sono,  comunque,  applicate  le  restanti
  sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per  gli
  enti non rispettosi del patto di stabilita' interno.  Le  modalita'
  di trasmissione dei prospetti contenenti  le  informazioni  di  cui
  sopra saranno definite, come previsto dal comma 19  del  richiamato
  articolo 31,  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
  finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.  La
  trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e,  in  generale,
  di tutte le informazioni relative al patto di  stabilita'  interno,
  deve   avvenire   utilizzando   esclusivamente   il   sistema   web
  http://pattostabilitainterno.tesoro. it, appositamente previsto per
  il patto di stabilita' interno. In caso di mancata  emanazione  del
  citato  decreto  ministeriale  in  tempi  utili  per  il   rispetto
  dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio  del  patto,
  nessun dato dovra' essere trasmesso (via  e-mail,  via  fax  o  per
  posta) sino all'emanazione di tale decreto. Si precisa, infine, che
  i dati (sia di competenza che di cassa) del  monitoraggio  relativi
  al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del
  primo  semestre,   devono   risultare   superiori   o   uguali   ai
  corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in
  caso contrario occorrera' modificare, nel sistema, i dati  relativi
  al primo semestre. 
 
  H.  CERTIFICAZIONE  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
  obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2013  le
  province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono
  tenuti ad inviare  le  risultanze  al  31  dicembre  del  patto  di
  stabilita' interno (articolo 31, commi 20 e 20-bis, della legge  n.
  183 del 2011, come modificati dall'articolo 1,  commi  445  e  446,
  della legge n. 228 del 2012).  A  tal  fine  gli  enti,  dopo  aver
  verificato la correttezza delle informazioni fornite al sistema  in
  sede di monitoraggio semestrale del patto,  trasmettono,  entro  il
  termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
  riferimento,  a  questa  Ragioneria  Generale  dello   Stato,   una
  certificazione del  saldo  finanziario  conseguito  in  termini  di
  competenza mista, secondo un prospetto e con le modalita'  definiti
  dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di  cui  al
  comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Si  segnala,
  inoltre, che i dati indicati  nella  certificazione  del  patto  di
  stabilita'  interno  devono  essere  conformi  ai  dati   contabili
  risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. 
 
  H.1 Prospetti allegati alla certificazione Gli enti  che,  in  base
  alla predetta certificazione, risultano non rispettosi delle regole
  del patto di stabilita' interno trasmettono, altresi', un prospetto
  utile per valutare se il mancato raggiungimento  dell'obiettivo  e'
  stato determinato dalla maggiore spesa  per  interventi  realizzati
  con  la  quota  di   finanziamento   nazionale   e   correlati   ai
  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto  alla   media   della
  corrispondente  spesa  del   triennio   precedente27   .   Inoltre,
  l'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,28
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,
  prevede che il rappresentante legale, il responsabile del  servizio
  finanziario  e  l'organo   di   revisione   economico   finanziario
  attestano, con la certificazione di cui al comma  20  dell'articolo
  31 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  che  i  maggiori  spazi
  finanziari, concessi nell'ambito del patto  di  stabilita'  interno
  orizzontale nazionale, sono  stati  utilizzati  esclusivamente  per
  effettuare spese per il  pagamento  di  residui  passivi  di  parte
  capitale e, per gli enti che partecipano  alla  sperimentazione  in
  materia  di  armonizzazione   dei   sistemi   contabili,   di   cui
  all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  di
  impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2012, con
  imputazione all'esercizio 2013. In mancanza di tale certificazione,
  nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti  i  maggiori  spazi
  finanziari acquisiti, mentre restano  validi  i  peggioramenti  dei
  saldi obiettivi del biennio successivo. L'eventuale differenza  tra
  l'ammontare degli spazi  finanziari  acquisiti  mediante  il  patto
  orizzontale  nazionale  e  l'ammontare  dei  pagamenti  di  residui
  passivi di parte capitale (e, per gli enti in  sperimentazione,  di
  impegni in conto capitale gia' assunti al  31  dicembre  2012,  con
  imputazione   all'esercizio   2013)   viene   altresi'   recuperata
  attraverso una modifica peggiorativa, di pari  importo,  del  saldo
  obiettivo programmatico. Si segnala che la predetta  certificazione
  e il citato prospetto devono essere  sottoscritti,  oltre  che  dal
  rappresentante legale e dal responsabile del servizio  finanziario,
  anche dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziario
  validamente   costituito.   Si   sottolinea   che   la   richiamata
  documentazione priva di una  delle  citate  sottoscrizioni  non  e'
  ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto  del  patto
  di stabilita' interno. La  documentazione  deve  essere  spedita  a
  mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  con  esclusione  di
  qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica  del  rispetto  del
  termine  di  invio,  la  data  e'  comprovata  dal  timbro  apposto
  dall'ufficio postale accettante.  Si  sottolinea  che  non  possono
  essere  inviate  documentazioni  diverse  da  quelle  prodotte  dal
  sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 
 
 -------- 
  27 Articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo,  della  legge
 n. 183 del 2011. 
 
 -------- 
  28 Come modificato dall'articolo 16, comma 12, del decreto legge  6
 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  7
 agosto 2012, n. 135, e  ulteriormente  modificato  dall'articolo  1,
 comma 437, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
  H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina  del  commissario
  ad acta L'ente  che  non  trasmette  la  certificazione  nei  tempi
  previsti  dalla  legge  e'  ritenuto  inadempiente  al   patto   di
  stabilita' interno. Il novellato comma 20 dell'articolo  31,  della
  legge  n.  183  del  2011,  stabilisce  che  nel  caso  in  cui  la
  certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa  entro  sessanta
  giorni dal  termine  di  legge  stabilito  per  l'approvazione  del
  rendiconto  di  gestione  e  attesti  il  rispetto  del  patto   di
  stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26,
  lettera d), del  citato  articolo  31  (divieto  di  assunzione  di
  personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la  certificazione,
  trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito  per
  l'approvazione del rendiconto di gestione, non attesti il  rispetto
  del patto di stabilita' interno, si  applicano  tutte  le  sanzioni
  previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del  2011
  (trattate diffusamente nel paragrafo I). Una delle innovazioni piu'
  significative  introdotte  dalla  legge  di  stabilita'   2013   e'
  contenuta nella nuova formulazione del comma 20  dell'articolo  31,
  laddove prevede che, decorsi sessanta giorni dal termine  stabilito
  per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso  di  mancata
  trasmissione da parte dell'ente  locale  della  certificazione,  il
  presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel  caso
  di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel  caso  di  organo
  monocratico, in  qualita'  di  commissario  ad  acta,  provvede  ad
  assicurare  l'assolvimento  dell'adempimento  e  a  trasmettere  la
  certificazione  entro  i   successivi   trenta   giorni,   con   la
  sottoscrizione di tutti i soggetti  previsti.  Sino  alla  data  di
  trasmissione da parte del  commissario  ad  acta  sono  sospese  le
  erogazioni di  risorse  o  trasferimenti  da  parte  del  Ministero
  dell'interno e l'ente e' assoggettato alle sanzioni di cui al comma
  26 dell'articolo 31  della  legge  n.  183  del  2011.  Qualora  la
  certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti  il
  rispetto del patto di stabilita', trovano applicazione le  sanzioni
  di cui alla lettera b) e seguenti del  comma  26  dell'articolo  31
  della legge  183  del  2011.  Qualora,  invece,  la  certificazione
  trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato  rispetto  del
  patto di stabilita' interno, trovano applicazione tutte le sanzioni
  di cui al citato comma  26.  Fatta  eccezione  per  le  fattispecie
  prevista dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge 183 del 2011
  non sono  accettate  certificazioni  inviate  successivamente  alla
  scadenza del predetto termine di trenta  giorni  previsto  per  gli
  adempimenti del commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal  termine
  di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto  di  gestione,
  in caso di mancata trasmissione da  parte  dell'ente  locale  della
  certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26
  dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del  2011.  In  caso  di
  accertamento successivo della violazione del  patto  di  stabilita'
  interno di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183  del
  2011,  gli  enti  locali  sono   tenuti   ad   inviare   la   nuova
  certificazione del  patto  entro  trenta  giorni  dall'accertamento
  della violazione.  Decorso  inutilmente  il  suddetto  termine,  il
  commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni,  ad
  assicurare la trasmissione della nuova  certificazione  debitamente
  sottoscritta. 
 
  H.3 Obbligo di invio di  una  nuova  certificazione  Il  comma  446
  dell'articolo unico della legge  n.  228  del  2012  ha  introdotto
  all'articolo 31 il comma 20-bis, il quale  stabilisce  che  decorsi
  sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del
  rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare
  una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se  rileva,
  rispetto a quanto gia' certificato, un  peggioramento  del  proprio
  saldo finanziario rispetto all'obiettivo  programmatico  assegnato.
  Giova ribadire che l'ente locale, ai sensi del precitato  comma  29
  dell'articolo 31, e' tenuto  ad  inviare  un  nuova  certificazione
  anche in caso di accertamento successivo della violazione del patto
  di stabilita' di cui al comma 28 dell'articolo 31. In  sintesi,  la
  certificazione deve essere rinviata  anche  oltre  il  termine  dei
  predetti  sessanta  giorni  solo  qualora  sussistano  le  seguenti
  fattispecie:  a.  la  nuova  certificazione  attesti  una  maggiore
  differenza   fra   saldo   finanziario   conseguito   e   obiettivo
  programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
  interno gia' attestato con  la  precedente  certificazione;  b.  la
  nuova certificazione, contrariamente alla  precedente,  attesti  il
  mancato rispetto del patto di stabilita' interno;  c.  in  caso  di
  rispetto del patto di stabilita' interno, la nuova  certificazione,
  a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la
  conformita' dei dati a quelli del conto consuntivo. In  assenza  di
  una delle predette fattispecie, decorsi  i  predetti  termini,  non
  possono  essere  inviate  certificazioni  rettificative   di   dati
  trasmessi precedentemente. Infine, si rammenta che,  ai  sensi  del
  comma 32 dell'articolo 31, i termini  riguardanti  gli  adempimenti
  degli enti locali relativi al monitoraggio  e  alla  certificazione
  del patto di stabilita'  interno  possono  essere  modificati,  con
  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   qualora
  intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina. 
 
  I. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 
 
  I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183  del  2011,
  come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228  del
  2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli  enti
  inadempienti al patto di stabilita' interno,  prevedendo  nell'anno
  successivo a quello dell'inadempienza: a) la  riduzione  del  fondo
  sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari
  alla  differenza  tra  il  risultato   registrato   e   l'obiettivo
  programmatico  predeterminato.  Parimenti  gli  enti  locali  della
  regione Siciliana e della regione Sardegna sono  assoggettati  alla
  riduzione dei trasferimenti  erariali  nella  medesima  misura.  La
  norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel  caso
  in cui il superamento degli obiettivi  del  patto  sia  determinato
  dalla maggiore spesa per interventi  realizzati  con  la  quota  di
  finanziamento nazionale e correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
  Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio
  precedente. In caso di incapienza dei  predetti  fondi,  l'ente  e'
  tenuto a versare all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme
  residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
  Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo
  3509    (denominato    "versamento    delle     somme     derivanti
  dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del  decreto
  legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto
  di stabilita' interno"), articolo 2 (denominato "somme  versate  da
  parte dei comuni e delle province "). In caso di mancato versamento
  delle  predette  somme  residue  nell'anno  successivo   a   quello
  dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure  di  cui
  ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilita'  2013.
  In particolare, il comma  128  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°
  gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a  qualsiasi  titolo
  dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e' effettuato  a
  valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta  dal  Ministero
  stesso. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui
  al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla  base  dei
  dati  comunicati  dal  Ministero  dell'interno,   l'Agenzia   delle
  Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i  comuni
  interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi   dell'imposta
  municipale propria di cui  all'articolo  13  del  decreto  legge  6
  dicembre 2011,  n.  20129  ,  e,  per  le  province,  all'atto  del
  riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni  contro
  la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei  veicoli
  a  motore.  Con  cadenza  trimestrale,   gli   importi   recuperati
  dall'Agenzia delle entrate  sono  riversati  ad  apposito  capitolo
  dell'entrata del bilancio dello  Stato  ai  fini  della  successiva
  riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
  Ministero dell'interno. 
 
 -------- 
  29 Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201  e'  stato  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 
 
  Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 384,  della  legge  n.
  228 del 2012 prevede che per gli anni 2013 e 2014, le  disposizioni
  vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale
  di riequilibrio o i trasferimenti erariali  in  favore  dei  comuni
  della Regione Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  si  intendono
  riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma  380
  dell'articolo 1 della legge  di  stabilita'  2013.  Da  ultimo,  si
  precisa  che,  nel  caso  di  irrogazione  della  sanzione  per  lo
  sforamento del patto di stabilita' interno 2011, con  le  modalita'
  previste dal comma 2,  lettera  a),  dell'articolo  7  del  decreto
  legislativo 6 settembre 2011, n. 149 - nella formulazione anteriore
  alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del  decreto
  legge 2 marzo 2012, n. 16 -, l'articolo 8,  comma  1,  del  decreto
  legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento  al  3
  per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo
  si intende riferito all'ultima annualita' delle  certificazioni  al
  rendiconto di bilancio acquisita  dal  Ministero  dell'interno,  ai
  sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
  267, alle scadenze previste dal decreto  di  cui  al  comma  2  del
  predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto  alla
  sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte
  del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la
  predetta certificazione al rendiconto di bilancio,  il  riferimento
  e'  all'ultima  certificazione  acquisita  alla  banca   dati   del
  Ministero  dell'interno.  b)  Il  limite  agli  impegni  per  spese
  correnti  che  non  possono  essere  assunti  in  misura  superiore
  all'importo annuale medio  dei  corrispondenti  impegni  effettuati
  nell'ultimo triennio. Si sottolinea  che  le  predette  spese  sono
  identificate dal Titolo I della spesa (secondo  la  classificazione
  di cui al D.P.R. n.  194  del  1996),  senza  alcuna  esclusione  e
  concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno  2013,
  in caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  2012,  non  e'
  possibile impegnare spese correnti in misura superiore  all'importo
  annuale medio dei corrispondenti impegni  effettuati  nel  triennio
  2010-2012, cosi' come  risultano  dal  conto  consuntivo  dell'ente
  senza  alcuna  esclusione).  Qualora  la  sanzione  relativa   alla
  riduzione del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  dovesse  dare
  luogo,  per  incapienza  del  predetto  fondo,  ad  un   versamento
  all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  il  predetto  versamento,
  imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva  ai  fini
  della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno
  in cui la sanzione e' comminata, ma non contribuisce a definire  il
  limite della spesa corrente in attuazione  della  sanzione  di  cui
  alla presente lettera b). Al riguardo,  occorre  precisare  che  il
  versamento all'erario non puo' essere escluso dal saldo  valido  ai
  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilita'   interno   perche'
  altrimenti  si  verificherebbe  una  situazione  di  iniquita'  nei
  confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono
  ridotte le proprie entrate  con  conseguente  effetto  diretto  sul
  patto. c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per  finanziare
  gli investimenti. I mutui e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in
  essere  con   istituzioni   creditizie   o   finanziarie   per   il
  finanziamento  degli  investimenti  devono  essere   corredati   da
  apposita  attestazione  da  cui  risulti  il  conseguimento   degli
  obiettivi del patto di stabilita' interno dell'anno precedente.  In
  assenza della  predetta  attestazione,  l'istituto  finanziatore  o
  l'intermediario finanziario non puo' procedere al  finanziamento  o
  al collocamento  del  prestito.  Ai  fini  dell'applicazione  della
  sanzione in parola, costituiscono indebitamento  le  operazioni  di
  cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  Il divieto non opera, invece, nei  riguardi  delle  devoluzioni  di
  mutui gia' in carico all'ente locale contratti in  anni  precedenti
  in  quanto  non  si  tratta  di  nuovi  mutui  ma  di  una  diversa
  finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel  divieto  le
  operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e  le
  emissioni   obbligazionarie,   il   cui   ricavato   e'   destinato
  all'estinzione   anticipata    di    precedenti    operazioni    di
  indebitamento, che consentono una riduzione del valore  finanziario
  delle passivita'. Non sono da considerare  indebitamento,  inoltre,
  le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento e' a  carico
  di un'altra amministrazione pubblica,  ai  sensi  dell'articolo  1,
  commi  75  e  76,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.   In
  considerazione  dei  quesiti  pervenuti   sulla   materia,   appare
  opportuno chiarire le seguenti fattispecie: 1) se  il  prestito  e'
  contratto dall'ente locale e  rimborsato  all'Istituto  di  credito
  dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento  delle
  rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione; 2) se il
  prestito e'  contratto  dall'ente  locale  e  rimborsato  dall'ente
  locale medesimo (con contributo totale o parziale  della  regione),
  le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti  nel
  bilancio dell'ente locale; 3) se il prestito e' contratto dall'ente
  locale e rimborsato pro-quota dall'ente  locale  medesimo  e  dalla
  regione, ciascuno dei due enti  iscrive  nel  proprio  bilancio  le
  somme occorrenti per il pagamento della quota  di  rata  a  proprio
  carico e la corrispondente quota di debito. Costituiscono,  invece,
  operazioni di indebitamento quelle volte alla  ristrutturazione  di
  debiti verso fornitori che prevedano il  coinvolgimento  diretto  o
  indiretto  dell'ente   locale   nonche'   ogni   altra   operazione
  contrattuale che, di fatto,  anche  in  relazione  alla  disciplina
  europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in  un  onere
  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per  l'ente   locale.
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
  finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine
  del contratto.  Giova,  inoltre,  sottolineare  che,  ai  fini  del
  ricorso  all'indebitamento,  non  occorre  considerare  l'attivita'
  istruttoria posta in essere unilateralmente  dall'ente  locale  (ad
  esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma e' necessario
  fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta'  delle
  parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non  ha
  rispettato il patto di stabilita' interno  per  il  2012  non  puo'
  ricorrere all'indebitamento  nel  2013  anche  se  ha  adottato  la
  deliberazione di assunzione prima del 2013 e cosi' via. Particolare
  attenzione deve essere posta alle operazioni di  project  financing
  che potrebbero configurarsi come  forma  di  indebitamento.  d)  Il
  divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
  con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di
  collaborazione coordinata e  continuativa  e  di  somministrazione,
  anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in  atto30  .  E'
  fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
  con soggetti privati che si configurino come elusivi  della  citata
  disposizione. Si evidenzia che analoga sanzione e'  prevista  -  in
  caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1,  comma
  557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni,  volta
  al  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della  spesa   di
  personale - dall'articolo 1, comma 557-ter della citata  legge.  Si
  evidenzia, altresi', che il  divieto  di  assunzione,  per  effetto
  dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge  25  giugno  2008,  n.
  11231 e successive modificazioni, sussiste per tutti  gli  enti  in
  cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari  o
  superiore al 50 per cento. In merito a tale ultima disposizione, si
  sottolinea come - per effetto della norma recata dall'articolo  20,
  comma 9,  del  decreto  legge  n.  98  del  2011,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge n. 111 del 2011- per il calcolo di  tale
  rapporto debbano considerarsi anche le  spese  di  personale  delle
  societa' a partecipazione pubblica locale totale  o  di  controllo,
  puntualmente  individuate  dalla  citata  norma32  .  Nel  contesto
  regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si  conferma  quanto
  gia' affermato nella circolare n. 15 del 2010 dello  scrivente,  in
  ordine alla riconducibilita' alla spesa  di  personale  degli  enti
  locali delle spese sostenute  da  tutti  gli  organismi  variamente
  denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.)  caratterizzati
  da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e  che  non
  abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da  attestare  una
  sostanziale posizione  di  autonomia  rispetto  all'amministrazione
  controllante; 
 
 -------- 
  30 Preme sottolineare che,  al  di  la'  dello  specifico  richiamo
 normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve
 considerarsi preclusa a tutti gli enti,  dopo  l'entrata  in  vigore
 della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge  n.  78
 del 2009. 
 
 -------- 
  31 Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e' stato convertito, con
 modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133. 
 
 -------- 
  32 Si rinvia sul punto - in ordine alle modalita' applicative della
 disposizione - alla deliberazione n.  14/AUT/2011  della  Corte  dei
 Conti, Sezione delle Autonomie. 
 
  e) la riduzione delle indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
  presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo  n.  267
  del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione  del  30  per
  cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del  30  giugno
  2010. Al riguardo, si segnala che tale riduzione  si  applica  agli
  importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche
  della eventuale riduzione del 30  per  cento  operata  in  caso  di
  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  del  2009).
  Pertanto,  a  titolo  esemplificativo,  per  un  ente  che  non  ha
  rispettato il patto nel 2013 e nel 2009, si ritiene che la sanzione
  in parola debba essere applicata nel seguente modo: •  l'indennita'
  y spettante nel 2010 per il mancato rispetto  del  patto  nell'anno
  2009 e' pari a: y = x- 30% x, dove x e' l'indennita' corrisposta al
  30 giugno 2008; • l'indennita' z spettante nel 2014 per il  mancato
  rispetto del patto nell'anno 2013 e' pari a: z = y - 30% y, dove  y
  e' l'indennita' corrisposta al 30 giugno 2010. Tale interpretazione
  trova fondamento nell'inciso «all'ammontare  risultante  alla  data
  del 30 giugno 2010», presente nell'articolo 31, comma  26,  lettera
  e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito  dall'articolo  1,
  comma 439, della legge n. 228 del 2012, che - anche secondo  quanto
  espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo  del
  Piemonte,  nel  parere  n.  52  del  2009  -   si   riferisce   non
  all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio. Si segnala,
  infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori
  in carica nell'esercizio in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  dei
  vincoli del patto  di  stabilita'  interno.  Con  riferimento  alla
  durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le  stesse
  si applicano per il solo anno successivo a quello  di  accertamento
  del   mancato   rispetto   del   patto   di   stabilita'   interno.
  Conseguentemente, il mancato rispetto del  patto  2013  comportera'
  l'applicazione delle  sanzioni  nell'anno  2014  e  cosi'  via.  Si
  segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica  il  disposto  di
  cui all'articolo 77-bis, comma 22, del decreto  legge  n.  112  del
  2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno  rispettato  il
  patto  di  stabilita'  interno,  gli  effetti  finanziari  positivi
  derivanti  dalle  sanzioni  concorrono   al   perseguimento   degli
  obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. 
 
  I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del  mancato  rispetto  del
  patto in un periodo successivo all'anno seguente a  quello  cui  la
  violazione si riferisce I commi 28  e  29  dell'articolo  31  della
  legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui  la
  violazione  del  patto  di   stabilita'   interno   sia   accertata
  successivamente all'anno seguente a quello  cui  la  violazione  si
  riferisce. In particolare, il comma 28  stabilisce  che  agli  enti
  locali per i quali  la  violazione  del  patto  di  stabilita'  sia
  accertata oltre l'anno successivo a quello  cui  la  violazione  si
  riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello  in  cui  e'
  accertato il mancato rispetto del patto di stabilita', le  sanzioni
  di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011
  (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle
  indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2,
  lettera e), dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  n.  149  del
  2011, come riproposta dalla lettera e) del novellato comma  26,  e'
  applicata  ai  soggetti  di  cui  all'articolo   82   del   decreto
  legislativo n. 267 del  2000  (sindaco,  presidente  di  provincia,
  sindaco  metropolitano,  presidenti   dei   consigli   comunali   e
  provinciali, componenti degli organi esecutivi  dei  comuni,  delle
  province,   delle   citta'   metropolitane,   ecc.),   in    carica
  nell'esercizio in cui  e'  avvenuta  la  violazione  del  patto  di
  stabilita' interno. Il successivo comma 29  dispone,  inoltre,  che
  gli enti locali  di  cui  al  citato  comma  28  devono  comunicare
  l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento  della  violazione
  del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e  delle
  finanze, Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  La
  comunicazione,  da  effettuare  con  raccomandata  con  avviso   di
  ricevimento,  e'  corredata  da  una  nuova  certificazione   delle
  risultanze delle poste di entrata e  di  spesa  rilevanti  ai  fini
  della  verifica  del  patto  di  stabilita'  interno   redatta   in
  conformita' con i prospetti appositamente predisposti per l'anno  a
  cui si riferisce l'inadempienza. 
 
  I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno
  I commi 30 e 31 dell'articolo  31  della  legge  n.  183  del  2011
  introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina
  del  patto  di  stabilita'  interno  da  parte  degli  enti  locali
  impedendo comportamenti elusivi.  In  generale,  si  configura  una
  fattispecie elusiva del patto di stabilita' interno ogni  qualvolta
  siano  attuati  comportamenti   che,   pur   legittimi,   risultino
  intenzionalmente  e  strumentalmente  finalizzati  ad  aggirare   i
  vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta  fondamentale,
  nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30
  e  31,  la  finalita'  economico-amministrativa  del  provvedimento
  adottato. In particolare, il  comma  30  dispone  la  nullita'  dei
  contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti
  locali  che  si  configurino  elusivi  delle  regole   del   patto.
  L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno  realizzata
  attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura,  ad
  esempio, quando spese valide ai fini del patto  sono  poste  al  di
  fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza  in
  quello delle societa' da esso partecipate e create  con  l'evidente
  fine di aggirare i  vincoli  del  patto  medesimo.  Sempre  a  fini
  esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le
  ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di  servizio
  tra l'ente e  le  sue  diramazioni  societarie  e  para-societarie,
  nonche' l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a societa'
  esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo
  improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. Il comma  31,
  invece, introduce sanzioni pecuniarie per i  responsabili  di  atti
  elusivi delle regole del patto o  del  rispetto  artificioso  dello
  stesso. In particolare, il comma in  parola  assegna  alle  Sezioni
  giurisdizionali regionali della Corte dei conti - qualora accertino
  che  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  sia   stato
  artificiosamente conseguito mediante una non  corretta  imputazione
  delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o
  altre forme elusive - il compito di irrogare le  seguenti  sanzioni
  pecuniarie: 1) agli amministratori che hanno posto in  essere  atti
  elusivi: fino a dieci volte l'indennita'  di  carica  percepita  al
  momento  di  commissione  dell'elusione;  2)  al  responsabile  del
  servizio  economico-finanziario:  fino   a   tre   mensilita'   del
  trattamento  retributivo,  al   netto   degli   oneri   fiscali   e
  previdenziali. Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte
  dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di  stabilita'
  interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle
  entrate e delle spese  escluse  dai  vincoli  in  applicazione  del
  principio generale di prevalenza  della  sostanza  sulla  forma.  A
  titolo di esempio, una comune modalita' di elusione potrebbe essere
  rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio - in
  entrata e in uscita - non rilevanti  ai  fini  del  patto  che,  al
  contrario,  avrebbero  dovuto  essere  imputate  altrove.   Ci   si
  riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per
  conto di terzi di  poste  che  avrebbero  dovuto  trovare  corretta
  appostazione tra le spese correnti, sulla base di  quanto  indicato
  nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e
  contabilita' degli enti locali, o  della  contabilizzazione  tra  i
  servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione
  di opere pubbliche finanziate, anche integralmente,  da  contributi
  in conto capitale ricevuti da parte  di  altri  enti  pubblici.  In
  relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il  contributo
  in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da
  altro ente pubblico va contabilizzato al  Titolo  IV  dell'entrata,
  mentre le relative spese vanno contabilizzate al  Titolo  II  della
  spesa, cosi'  come  vanno  contabilizzati  ai  medesimi  Titoli  le
  riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non e' consentito  in  alcun
  modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di  terzi,  anche
  quando esiste uno  sfasamento  temporale  tra  la  riscossione  del
  contributo concesso ed il pagamento delle relative  spese,  ipotesi
  che si realizza, ad esempio, quando un ente  locale  anticipa  'per
  cassa' i pagamenti a causa  di  un  ritardo  nell'erogazione  della
  provvista economica da parte del soggetto  finanziatore.  Peraltro,
  l'impropria  gestione  delle  cosiddette  'partite  di  giro'   non
  rappresenta l'unica ipotesi in  cui  l'elusione  delle  regole  del
  patto di stabilita' si associa ad una non  corretta  redazione  dei
  documenti di bilancio. Un ulteriore esempio di fattispecie  elusiva
  ricorre nei casi di evidente sovrastima delle  entrate  correnti  o
  nei casi di accertamenti  effettuati  in  assenza  dei  presupposti
  indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo  267  del  2000.
  Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive
  l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario
  ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero  quali
  oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio).
  Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui
  l'ente  era  a  conoscenza  entro  il  termine  dell'esercizio   di
  riferimento (da cui l'obbligo giuridico  di  provvedere  alla  loro
  contabilizzazione), puo'  avere  effetti  elusivi  dei  limiti  del
  patto. Sempre a fini esemplificativi, sono  da  ritenersi  elusive,
  nell'ambito delle valorizzazioni dei  beni  immobiliari,  anche  le
  operazioni poste in  essere  dagli  enti  locali  con  le  societa'
  partecipate o con altri soggetti  con  la  finalita'  esclusiva  di
  reperire  risorse  finanziarie  senza  giungere  ad  una  effettiva
  vendita del patrimonio. In proposito, si ricorda che,  in  base  ai
  principi contabili europei, SEC 95, se l'acquisto da  parte  di  un
  soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni,
  di un cespite ceduto da una Pubblica amministrazione, che controlla
  tale soggetto, avviene con finanziamento  della  predetta  pubblica
  amministrazione, non da' luogo  ad  una  vendita  ma  solo  ad  una
  cessione patrimoniale. 
 
  I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti Il decreto legge
  n. 174 del 10 ottobre 2012 ha potenziato il potere di  controllo  -
  in funzione collaborativa - della Corte dei  conti  sulla  gestione
  degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7,  comma  7,  della
  legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della
  legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della  legge  n.  15  del
  2009. Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e),  del  decreto
  legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del  decreto
  legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo,
  il  148-bis,  al  fine  di  una  implementazione  del  sistema  dei
  controlli esterni sulla gestione  finanziaria  degli  enti  locali.
  L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento  del  controllo  della
  Corte dei conti sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  locali»,
  rafforza  il  controllo  gia'  previsto   per   tali   enti   dalle
  disposizioni di cui all'articolo 1, commi  166  e  seguenti,  della
  legge n. 266 del 2005. Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede
  che ai fini della verifica del rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno «le sezioni regionali di controllo della  Corte  dei  conti
  esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti
  locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della  legge
  23 dicembre 2005, n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis  precisa
  che ai fini della verifica del rispetto  del  patto  di  stabilita'
  interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti
  accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto
  anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali  e'
  affidata la gestione  di  servizi  pubblici  per  la  collettivita'
  locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza  di  tale
  previsione,  gli  enti  locali  saranno  tenuti  ad  indicare   nei
  documenti contabili loro eventuali partecipazioni  societarie  come
  individuate dalla norma. Laddove, all'esito della verifica condotta
  dalla competente sezione regionale di  controllo,  siano  accertati
  squilibri  economico-finanziari,  mancata   copertura   di   spese,
  violazioni di norme per garantire  la  regolarita'  della  gestione
  finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti  dal  patto
  di stabilita' interno, l'ente interessato sara' tenuto ad  adottare
  i provvedimenti correttivi nel termine  di  sessanta  giorni  dalla
  comunicazione del deposito della pronuncia  di  accertamento  della
  sezione regionale di controllo  ed  a  trasmetterli  alla  medesima
  sezione al fine  di  consentirne,  nei  successivi  30  giorni,  la
  verifica  sulla  idoneita'  a  rimuovere  le  irregolarita'   e   a
  ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3).
  In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita'  dei
  provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei programmi di
  spesa per i quali  sia  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
  l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria (articolo
  148-bis, comma 3). Resta  ferma  la  sanzione  pecuniaria  prevista
  dall'articolo 31,  comma  31,  legge  n.  183  del  2011,  per  gli
  amministratori    e    per    il    responsabile    del    servizio
  economico-finanziario,   nella   ipotesi   in   cui   le    sezioni
  giurisdizionali regionali della Corte dei conti  accertino  che  il
  rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e'  stato  conseguito
  artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi  delle  regole
  del  patto  (Par  I.3).  Si  segnala,  inoltre,  che,  a  fini   di
  coordinamento,  l'intervento  normativo  descritto,   operato   dal
  decreto legge n. 174 del 2012,  ha  richiesto  la  abrogazione  del
  comma 168 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
  (articolo 3, comma 1-bis,  decreto  legge  n.  174  del  2012).  Le
  disposizioni   contenute   nel   comma    abrogato    sono    state
  sostanzialmente riproposte in  forma  piu'  puntuale  nel  comma  3
  dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al
  potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli
  e limitazioni posti in caso di mancato rispetto  delle  regole  del
  patto di stabilita' interno». Tuttavia, nonostante la  nuova  norma
  non riproponga tale periodo espressamente,  deve  ritenersi,  avuto
  riguardo, da un lato, alla ratio dell'intervento normativo  operato
  dal decreto legge n. 174 del 2012 in materia di controlli  esterni,
  dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto, che la
  Corte   dei    conti    conservi    il    potere    di    vigilanza
  sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto  dal
  predetto articolo 148-bis,  accertato  il  mancato  rispetto  degli
  obiettivi, l'ente interessato e' tenuto ad adottare i provvedimenti
  correttivi  nei  termini  previsti.  In  altri   termini,   occorre
  verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli  impegni
  di parte corrente,  rispetti  il  divieto  di  indebitamento  e  il
  divieto di assunzione di personale  e  che  deliberi  la  riduzione
  delle indennita' di funzione e dei  gettoni  di  presenza  per  gli
  amministratori.  Occorre  precisare  che  l'autoapplicazione  delle
  sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia  chiara
  evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto  non  sara'
  rispettato.    Piu'    precisamente,    in    tale     circostanza,
  l'autoapplicazione  della  sanzione  in  corso  di   esercizio   si
  configura come un  intervento  correttivo  e  di  contenimento  che
  l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile
  sforamento  del  patto  di  stabilita'  interno  evidenziato  dalla
  gestione finanziaria  dell'anno.  Peraltro,  nei  casi  in  cui  la
  gestione finanziaria presenti un andamento non  conforme  al  saldo
  programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti  correttivi
  e contenitivi finalizzati a non  aggravare  la  propria  situazione
  finanziaria. Al riguardo, la Sezione regionale di  controllo  della
  Corte dei conti per la Lombardia con il parere  n.  427  del  2009,
  come ribadito con deliberazione n. 605 del 2009, ha  affermato  che
  l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di
  stabilita' interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel
  bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per
  gli enti locali un obbligo e la situazione di  inadempienza,  anche
  se  rilevata  nel  corso  dell'esercizio,  costituisce  una   grave
  irregolarita' gestionale e contabile, indipendentemente  dal  fatto
  che  sia  confermata  o  meno  in  sede  di  bilancio   consuntivo.
  Nonostante la formulazione  letterale  dell'articolo  7,  comma  2,
  lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi
  che il divieto di assunzione di nuovo  personale  operi  anche  nei
  confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di
  non  rispettare  il  patto  di  stabilita'   interno,   in   quanto
  diversamente si determinerebbe  un  aggravamento  della  situazione
  finanziaria dell'ente medesimo. Infine, si segnala la  delibera  n.
  903 del  9  novembre  2012  adottata  dalla  sezione  regionale  di
  controllo della regione Veneto, alla  luce  delle  disposizioni  di
  nuova introduzione descritte, fornendo  una  serie  di  indicazioni
  utili per una corretta  predisposizione  dei  documenti  contabili,
  allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto
  degli equilibri  di  bilancio  e  dei  vincoli  dell'indebitamento.
  Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di  mancata  applicazione
  delle regole del Patto di stabilita' interno, la delibera precisa -
  come gia' segnalato nel par. I.3 - che «le  verifiche  della  Corte
  dei conti dirette ad  accertarne  il  rispetto  possono  estendersi
  all'esame della natura sostanziale  delle  entrate  e  delle  spese
  escluse dai vincoli, in  applicazione  del  principio  generale  di
  prevalenza della sostanza sulla forma». Quanto poi  alle  procedure
  di programmazione della spesa, la  citata  delibera,  nel  ribadire
  quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2,  del
  decreto legge n. 78 del 200933 , precisa che  «il  funzionario  che
  adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, [ ... ] oltre
  a verificare  le  condizioni  di  copertura  finanziaria,  prevista
  dall'articolo  151  TUEL,  [  ...  ]  deve  verificare   anche   la
  compatibilita' della propria attivita' di pagamento  con  i  limiti
  previsti dal patto di stabilita' interno e,  in  particolare,  deve
  verificarne  la  coerenza  rispetto  al   prospetto   obbligatorio,
  allegato  al  bilancio  di  previsione,  di   cui   al   comma   18
  dell'articolo  31  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183.   La
  violazione  dell'obbligo  di  accertamento  in  questione  comporta
  responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  a   carico   del
  predetto funzionario». 
 
 -------- 
  33  Secondo  cui  «il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che
 comportano   impegni   di   spesa   ha   l'obbligo   di    accertare
 preventivamente che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia
 compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le  regole
 di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche  la  modifica
 dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
 operata dall'articolo 3, comma 1, lettera f, del  decreto  legge  n.
 174 del 2012, secondo cui il responsabile del  servizio  finanziario
 dell'ente  locale  e'  tenuto  altresi'  «alla  salvaguardia   degli
 equilibri finanziari complessivi della gestione  e  dei  vincoli  di
 finanza pubblica». 
 
  L. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL  PATTO  2013-2015  Anche
  quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente  Circolare
  - gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web. -
  Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e  OB/13/C1000  per  l'individuazione
  degli obiettivi  2013-2015  per  le  province,  per  i  comuni  con
  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  e  per  i  comuni   con
  popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000  abitanti.  -  Allegato
  ACCESSO WEB/13 fornisce istruzioni sulle modalita'  di  accesso  al
  sistema web. 
 
  M.  RIFERIMENTI  PER  EVENTUALI  CHIARIMENTI  SUI  CONTENUTI  DELLA
  PRESENTE CIRCOLARE Le innovazioni  introdotte  dalla  normativa  in
  materia di patto di stabilita' interno potrebbero generare da parte
  degli enti  locali  richieste  di  chiarimenti  che,  per  esigenze
  organizzative e di razionalita' del lavoro di  questo  Ufficio,  e'
  necessario pervengano: a) per gli aspetti  generali  e  applicativi
  del  patto  di  stabilita'  interno,  esclusivamente   via   e-mail
  all'indirizzo pattostab@tesoro.it;  b)  per  i  quesiti  di  natura
  tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi  enti
  ed agli  adempimenti  attraverso  il  web  (si  veda  in  proposito
  l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente  Circolare),  all'indirizzo
  assistenza.cp@tesoro.it.  Per  urgenze  e'   possibile   contattare
  l'assistenza    tecnica    applicativa    ai    seguenti     numeri
  06-4761.2375/2125/2782 con orario  8.00-13.00/14.00-18.00;  c)  per
  gli aspetti riguardanti la  materia  di  personale  correlata  alla
  normativa del  patto  di  stabilita'  interno,  esclusivamente  via
  e-mail  all'indirizzo:  drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;  d)  per   i
  chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia  di  finanziamenti
  ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di  Ordinanza
  del Presidente del Consiglio dei Ministri,  al  Dipartimento  della
  Protezione Civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  ai
  seguenti   indirizzi   e-mail   protezionecivile@pec.governo.it   e
  Ufficio.ABI@protezionecivile.it. Si segnala che  saranno  presi  in
  considerazione   soltanto   i   quesiti   inviati   da    indirizzi
  istituzionali di posta elettronica.  Annotazioni  finali  Gli  atti
  amministrativi, emanati dal 1999 ad  oggi,  in  applicazione  delle
  precedenti normative relative al patto di stabilita' interno,  sono
  consultabili             sul             sito             Internet:
  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/. 
 
      Roma, 7 febbraio 2013 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio