Art. 4 
 
  1. La autorizzazione di  cui  all'art.  1  decorre  dalla  data  di
emanazione del presente decreto. 
  2. Alla scadenza del terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo  «CertiProDop
S.r.l.» o  proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli
iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma  7,  della  legge  21
dicembre 1999, n.  526,  ovvero  di  rinunciare  esplicitamente  alla
facolta' di autorizzazione ai sensi  dell'art.  14,  comma  9,  della
citata legge. 
  3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CertiProDop  S.r.l.»
restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a  meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco. 
  4. Nell'ambito  del  periodo  di  validita'  della  autorizzazione,
«CertiProDop S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte  le  disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente,  ove  lo  ritenga
necessario, decida di impartire.