Art. 2 
 
  1. Il Centro di referenza  cui  all'art.  1,  oltre  a  svolgere  i
compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro  della  sanita'  4
ottobre 1999: 
    a)  crea  un  sistema  strutturato  e  permanente  di   referenti
all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 
    b) fornisce assistenza  tecnico-scientifica  al  Ministero  della
salute per: 
      l'elaborazione  e   l'attuazione   di   piani   di   controllo,
sorveglianza e monitoraggio del randagismo canino e  felino  e  delle
problematiche  connesse  alla  stesura  di  manuali   e/o   procedure
operative; 
      la definizione di programmi per le attivita' di sorveglianza  e
controllo degli organismi infestanti, commensali e  non,  d'interesse
per la salute pubblica; 
    c) nell'ambito delle competenze della sanita' veterinaria  redige
piani  di  emergenza  e  i  relativi  manuali  operativi  da  rendere
disponibili in  caso  di  emergenze  non  epidemiche,  con  specifico
riferimento  alla  sanita'  e  benessere  animale  e  alla  sicurezza
alimentare; 
    d) mette in atto ogni altra utile  attivita'  attinente  l'igiene
urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 marzo 2013 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 395