Art. 2 1. Il Centro di referenza cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 4 ottobre 1999: a) crea un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per: l'elaborazione e l'attuazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio del randagismo canino e felino e delle problematiche connesse alla stesura di manuali e/o procedure operative; la definizione di programmi per le attivita' di sorveglianza e controllo degli organismi infestanti, commensali e non, d'interesse per la salute pubblica; c) nell'ambito delle competenze della sanita' veterinaria redige piani di emergenza e i relativi manuali operativi da rendere disponibili in caso di emergenze non epidemiche, con specifico riferimento alla sanita' e benessere animale e alla sicurezza alimentare; d) mette in atto ogni altra utile attivita' attinente l'igiene urbana veterinaria e le emergenze non epidemiche. Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2013 Il Ministro: Balduzzi Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 395