Art. 4. 1. Resta riservata la potesta' del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorche' rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a se' avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo. 2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 11 luglio 2013 Il Ministro: Alfano