(( Art. 1-bis 
 
 
      Modifica al codice penale in materia di atti persecutori 
 
  1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
"a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a  cinque  anni".ยป.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 612-bis del  codice
          penale come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 612-bis. Atti persecutori. 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'
          punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  cinque  anni
          chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
          in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
          di  paura  ovvero  da  ingenerare  un  fondato  timore  per
          l'incolumita' propria o  di  un  prossimo  congiunto  o  di
          persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
          costringere lo stesso ad alterare le proprie  abitudini  di
          vita. 
              La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal
          coniuge legalmente separato o divorziato o da  persona  che
          sia  stata  legata  da  relazione  affettiva  alla  persona
          offesa. 
              La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di
          gravidanza  o  di  una  persona  con  disabilita'  di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
          con armi o da persona travisata. 
              Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.
          Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e'  commesso  nei
          confronti di un minore o di una persona con disabilita'  di
          cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
          nonche' quando il fatto e' connesso con altro  delitto  per
          il quale si deve procedere d'ufficio.".