IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             alla presidenza del consiglio dei ministri 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001  n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2011 recante «Ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti  in  data  9  febbraio
2012, al reg. n. 1, foglio n. 339, con il  quale  al  Prefetto  dott.
Franco  Gabrielli  e'  stato  conferito  l'incarico   di   Capo   del
Dipartimento della Protezione Civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010 recante  la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista l'ordinanza del 04.12.1991, n. 2183/FPC,  adottata  ai  sensi
della legge 3 luglio 1991, n. 195, con la quale il  Ministro  per  il
coordinamento della protezione civile aveva disposto  l'assegnazione,
a  favore  della  Regione  Veneto,  di  un  finanziamento   di   Lire
4.500.000.000 per interventi  urgenti  conseguenti  alle  eccezionali
avversita' atmosferiche che avevano colpito il  territorio  nazionale
dal giugno 1990 al gennaio 1991; 
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,  n.
61, che prevede la rendicontazione delle somme  effettivamente  spese
da parte degli enti, al fine di verificare  lo  stato  di  attuazione
degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro  per
il coordinamento della protezione civile; 
  Vista la nota del 26 maggio 1998, n. 1737/98//32123, con  la  quale
la Regione Veneto ha dichiarato una economia di  lire  406.083.200  a
valere sulla predetta somma di lire 4.500.000.000; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.  677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti  e  dagli  stessi
non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto  mesi  a  decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; 
  Vista  l'ordinanza  del  Sottosegretario  di   Stato   dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999, n.
2911, con la quale, nell'errato presupposto che l'importo iniziale di
Lire 4.500.000.000 fosse stato interamente erogato, si e' disposta la
revoca della somma di Lire 406.083.200, prevedendone  contestualmente
la restituzione da parte  della  Regione  Veneto  tramite  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Considerato che la Regione Veneto ha proposto  ricorso  dinanzi  al
TAR per  ottenere  l'annullamento  della  suddetta  ordinanza  ed  in
particolare ha impugnato la stessa «al  fine  di  evitare  che  possa
costituire   titolo   per   una    eventuale,ingiustificata    azione
recuperatoria nei confronti dell'Amministrazione regionale»; 
  Vista la nota  del  12.06.2012,  n.  DPC/ABI/39818,  con  la  quale
l'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha trasmesso alla Regione Veneto
l'elenco delle somme erogate  ai  sensi  della  citata  Ordinanza  n.
2911/1999, dal quale  risulta  che  la  somma  di  Lire  406.083.200,
accertata quale economia di bilancio sul finanziamento in  questione,
non e' stata mai erogata alla Regione stessa; 
  Tenuto conto del fatto che, pertanto, non esiste alcun  obbligo  di
restituzione a carico della Regione Veneto  atteso  che  la  suddetta
differenza di Lire 406.083.200 di fatto non e' stata mai corrisposta; 
  Ritenuto di dover adottare un provvedimento in autotutela  parziale
in rettifica a quanto  disposto  con  ordinanza  del  Sottosegretario
all'interno  delegato  al  coordinamento  della   protezione   civile
dell'11.01.1999, n. 2911; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  motivazioni  sopra  esposte,  il  comma  1   dell'art.   1
dell'ordinanza del Sottosegretario di Stato dell'interno delegato  al
coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999,  n.  2911,  e'
cosi' modificato: 
    «Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
lire 406.083.200, assegnata e non erogata  alla  Regione  Veneto  con
ordinanza del Ministro per il coordinamento della  protezione  civile
n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991».