Art. 2 
 
  Al fine di assicurare  l'effettuazione  di  un  collegamento  aereo
adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di  linea  sulle
rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo -
Firenze  e  viceversa,  Elba  Marina  di  Campo  -  Milano  Linate  e
viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo  le
modalita'  indicate  nell'allegato  tecnico,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.