Art. 2 Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della patente di guida 1. Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validita', il sanitario o l'ufficio che procede all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare della patente stessa.