Art. 5 
 
 
Numero  complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo
                              gratuito 
 
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
I Comitati provinciali per le comunicazioni di Trento  e  di  Bolzano
provvedono a porre in essere tutte le attivita',  anche  istruttorie,
finalizzate al rimborso informandone  l'Autorita'  nel  rispetto  dei
criteri fissati dal citato comma 5.