Art. 8 Rilevazione del giudizio dei cittadini 1. Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi in rete di cui agli articoli 3 e 7 assicurando la migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare, garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, le aziende sanitarie adottano strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, ai sensi dell'art. 7 del CAD e secondo le modalita' indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario.».