Art. 5 
 
Posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali in  ambito
                             extraurbano 
 
  1. In tutte le  tipologie  di  strada  le  infrastrutture  digitali
devono essere  installate  in  posizione  da  concordare  con  l'Ente
gestore della strada, tale da non inficiare il corretto funzionamento
degli  elementi  costituenti  il  corpo  stradale  e  delle  relative
strutture  di  contenimento,  nonche'  dei  dispositivi  di  ritenuta
eventualmente presenti, ed in modo da non interferire  o  danneggiare
le parti stradali quali  arginello,  ciglio  interno  della  cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 
  2. In tutte le tipologie di strada, in assenza degli  alloggiamenti
disponibili di cui al comma 3 dell'art. 3, le infrastrutture digitali
sono poste in opera nella fascia  di  pertinenza,  esternamente  alla
banchina. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di  spazio
o  non  idoneita'  della  fascia  di  pertinenza  esternamente   alla
banchina, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi,  le
infrastrutture digitali possono  essere  inserite  all'interno  della
piattaforma, e prioritariamente nella banchina. 
  3.  In  tutte  le  tipologie  di  strada,  fermo  restando   quanto
disciplinato dal comma 2, le infrastrutture digitali sono  installate
preferibilmente mediante tecnologie a  perforazione  orizzontale,  in
posizione  tale  da  non  inficiare  il  corretto  funzionamento  dei
dispositivi  di  ritenuta  eventualmente  presenti  e   salvaguardare
eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici
e privati. 
  4.  Ad  eccezione  delle  autostrade  e  delle  strade  extraurbane
principali, per le quali e' necessaria una  specifica  autorizzazione
dell'Ente gestore della strada, da indicare in sede  di  rilascio  di
quella  ai  sensi  dell'art.  88  del  Codice   delle   Comunicazioni
Elettroniche, le infrastrutture digitali  possono  essere  installate
mediante minitrincea, nei  limiti  di  quanto  disposto  all'art.  8,
all'esterno della carreggiata  stradale,  nella  parte  piu'  esterna
della banchina. La posizione e le modalita' della minitrincea  devono
essere concordate  con  l'Ente  gestore  della  strada,  al  fine  di
garantire le condizioni di sicurezza e non alterare il  comportamento
e le prestazioni della sovrastruttura stradale ed in particolare  non
inficiare il  corretto  funzionamento  dei  dispositivi  di  ritenuta
eventualmente  presenti  e  salvaguardare   eventuali   altre   opere
strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati.  Nel  caso
di banchina non pavimentata, lo scavo  con  minitrincea  deve  essere
posto ad una distanza non minore di 25 cm dal  limite  esterno  della
zona bitumata. Solo nel caso di impossibilita'  tecnica  di  utilizzo
della banchina e' consentito lo scavo con minitrincea in carreggiata,
a condizione  che  tale  metodologia  sia  stata  valutata  dall'Ente
gestore della strada, in  fase  autorizzativa  del  progetto  di  cui
all'art. 12, di minore impatto rispetto allo scavo tradizionale,  sia
in termini di effetti sulla circolazione  e  sicurezza  stradale  sia
sulla salvaguardia della sovrastruttura stradale, in relazione al suo
grado di manutenzione, nonche' di tutela della stessa  infrastruttura
digitale. 
  5. L'eventuale costruzione  di  camerette  o  pozzetti  finalizzati
all'installazione, manutenzione  ed  ispezione  delle  infrastrutture
digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma  della  strada  e
delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale  che  i
relativi  chiusini  siano  ubicati  esternamente   alla   piattaforma
stradale, al fine  di  non  pregiudicare  i  lavori  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  della  sovrastruttura  stradale   e   di
garantire maggiormente la fluidita' e  sicurezza  della  circolazione
veicolare  in  caso  di  interventi  sulle  infrastrutture   digitali
attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette  e
dei pozzetti e' consentita, in  ambito  extraurbano,  nella  banchina
pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco  di
altri  sottoservizi  e/o  di  fabbricati  o  particolari   condizioni
critiche  dei  terreni  naturali   limitrofi,   non   permettono   il
posizionamento delle infrastrutture digitali sotto  le  banchine  non
pavimentate.  Il  posizionamento  di   tali   opere,   nelle   strade
extraurbane secondarie e  locali,  e'  consentito  all'interno  della
piattaforma stradale, prioritariamente in banchina,  qualora  non  vi
sia spazio esternamente ad essa.  Il  progetto  puo'  comprendere  la
previsione di pozzetti da utilizzare anche in  fasi  successive  alla
loro realizzazione.