Art. 2 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformita' a quanto stabilito nel Capo V della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attivita' amministrativa, finalizzata a favorire la partecipazione degli interessati al procedimento e ad assicurare l'imparzialita' e la trasparenza dell'attivita' dell'ente.