Art. 7 Accesso formale 1. Nei casi in cui non sia possibile avvalersi del procedimento semplificato di cui all'art. 6, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata, inoltrata all'Ufficio di Segreteria dell'Autorita'. 2. L'istanza, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, deve rivestire la forma scritta, e puo' essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente. Ai fini della compilazione della domanda di accesso agli atti, l'interessato puo' avvalersi del modello predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorita'. 3. L'istruttoria dell'istanza e' curata dal funzionario competente il quale, nel caso in cui la richiesta risulti irregolare e/o incompleta, provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 4. Accertata la regolarita' e la completezza dell'istanza, il funzionario competente valuta se dall'esercizio del diritto di accesso possa derivare un pregiudizio alla riservatezza di terze persone. Nel caso in cui siano individuati controinteressati, il funzionario competente trasmette loro una comunicazione di avvio del procedimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, nel caso in cui i destinatari dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata. 5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, alla richiesta di accesso. Trascorso inutilmente il predetto termine, il funzionario competente, informato il Commissario delegato, provvede sull'istanza, previo accertamento dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ovvero della effettiva notifica di essa nella sfera di conoscibilita' del destinatario. 6. Il procedimento di accesso si conclude entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta.