IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, e, in particolare, l'art. 3, paragrafo 1, che, in deroga all'art. 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE e al punto 2.4 dell'allegato della decisione 2003/33/CE, consente, in condizioni di adeguato contenimento e nel rispetto di determinati requisiti, di stoccare temporaneamente per piu' di un anno o permanentemente il mercurio metallico considerato rifiuto. Vista la direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto. Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Visto il decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281. Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'art. 35, comma 3, che, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, consente, fra l'altro, di recepire direttive dell'Unione europea di contenuto non normativo con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 luglio 2013. Decreta: Art. 1 Modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1. All'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il punto 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico. Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti: 1. Il mercurio metallico e' stoccato separatamente dagli altri rifiuti. 2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantita' di mercurio stoccato. 3. Il sito di stoccaggio e' provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantita' totale del mercurio stoccato. 4. Il suolo del sito di stoccaggio e' rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E' prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta. 5. Il sito di stoccaggio e' provvisto di un sistema antincendio. 6. Lo stoccaggio e' organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.» 2. All'allegato II, dopo il punto 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico. Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu' di un anno si applicano i seguenti requisiti: 1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze. Il sito di stoccaggio e' provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilita' di almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema e' sottoposto a manutenzione annuale. Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell'ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13, comma 6. Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico. 2. Tenuta di registri. Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui all'allegato 4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, e al precedente punto 1, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonche? i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.»