Art. 3 
 
  1. L'autorizzazione di cui all'art.  1  ha  validita'  tre  anni  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  2. L'«Agenzia Laore Sardegna» e' tenuta a continuare l'attivita' di
controllo, nel rispetto delle prescrizioni impartite con i decreti di
designazione citati nelle premesse, fino al 31 dicembre 2013. 
  3. L'«Agenzia Laore Sardegna» deve rendere  disponibile  ad  «Agris
Sardegna - Agenzia  Regionale  per  la  ricerca  in  agricoltura»  la
documentazione inerente il controllo della denominazioni in questione
svolto fino alla data del 31 dicembre 2013. 
  Il presente decreto entra in vigore  dal  1°  gennaio  2014  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2013 
 
                                      Il direttore generale: La Torre