Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  ONGLYZA  (saxagliptin)  -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione  del
28 febbraio 2011 ed inserita nel registro comunitario dei  medicinali
con i numeri: 
      EU/1/09/545/011 «2,5 mg - compresse rivestite con  film  -  uso
orale - blister non perforato calendarizzato (ALU/ALU)» 14 compresse; 
      EU/1/09/545/012 «2,5 mg - compresse rivestite con  film  -  uso
orale - blister non perforato calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse; 
      EU/1/09/545/013 «2,5 mg - compresse rivestite con  film  -  uso
orale - blister non perforato calendarizzato (ALU/ALU)» 98 compresse; 
      EU/1/09/545/014 «2,5 mg - compresse rivestite con  film  -  uso
orale - blister perforato monodose (ALU/ALU)» 30X1 compresse; 
      EU/1/09/545/015 «2,5 mg - compresse rivestite con  film  -  uso
orale - blister perforato monodose (ALU/ALU)» 90X1 compresse. 
    Titolare A.I.C.: 
      Bristol- Myers Squibb/Astrazeneca EEIG 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la   domanda   con   la   quale   la   ditta   Bristol-Myers
Squibb/Astrazeneca EEIG ha chiesto la classificazione, ai fini  della
rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 3 maggio 2011; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  16
luglio 2013; 
  Vista la  deliberazione  n.  23  in  data  12  settembre  2013  del
Consiglio di  Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
Direttore Generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale ONGLYZA (saxagliptin) nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
  Confezione: 
  «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale  -  blister  non
perforato calendarizzato (ALU/ALU)» 14 compresse 
  A.I.C. n. 039453117/E (in base 10) 15N0FX (in base 32). 
  Confezione: 
  «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale  -  blister  non
perforato calendarizzato (ALU/ALU)» 28 compresse 
  A.I.C. n. 039453129/E (in base 10) 15N0G9 (in base 32). 
  Confezione: 
  «2,5 mg - compresse rivestite con film - uso orale  -  blister  non
perforato calendarizzato (ALU/ALU)» 98 compresse 
  A.I.C. n. 039453131/E (in base 10) 15N0GC (in base 32). 
  Confezione: 
  «2,5 mg - compresse rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
perforato monodose (ALU/ALU)» 30X1 compresse 
  A.I.C. n. 039453143/E (in base 10) 15N0GR (in base 32). 
  Confezione: 
  «2,5 mg - compresse rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
perforato monodose (ALU/ALU)» 90X1 compresse 
  A.I.C. n. 039453156/E (in base 10) 15N0H4 (in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: 
      Onglyza e' indicato in pazienti adulti a partire dai 18 anni di
eta' con diabete mellito  di  tipo  2  per  migliorare  il  controllo
glicemico: 
        in monoterapia 
  in pazienti inadeguatamente controllati con la dieta e  l'esercizio
fisico solamente e per i quali la metformina  non  e'  appropriata  a
causa di controindicazioni o intolleranza. 
  in duplice terapia orale in associazione con 
  metformina, quando metformina da sola, con la dieta  e  l'esercizio
fisico, non fornisce un controllo adeguato della glicemia; 
  una sulfanilurea, quando la sulfanilurea da sola, con  la  dieta  e
l'esercizio  fisico,  non  fornisce  un  controllo   adeguato   della
glicemia, nei pazienti per  i  quali  non  e'  appropriato  l'uso  di
metformina; 
  un tiazolidinedione, quando il tiazolidinedione  da  solo,  con  la
dieta e l'esercizio fisico, non fornisce un controllo adeguato  della
glicemia  nei  pazienti  per  i  quali  e'   appropriato   l'uso   di
tiazolidinedione. 
        in triplice terapia orale in associazione con 
          metformina piu' una sulfanilurea quando  questo  regime  da
solo, con la dieta e l'esercizio fisico, non  fornisce  un  controllo
adeguato della glicemia. 
        in  terapia  di  associazione  con  insulina  (con  o   senza
metformina), quando questo regime da solo, con la dieta e l'esercizio
fisico, non fornisce un controllo adeguato della glicemia.