Allegato Proposta di Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida concernente i requisiti minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria». LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 di «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2006; Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Considerato l'accordo sancito il 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1770/CSR) sul documento recante «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)»; Considerato, altresi', l'accordo sancito il 20 dicembre 2007 Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 256/CSR) sul documento recante «Linee guida relative all'esercizio delle attivita' sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario»; Tenuto conto della lacuna normativa in materia di esercizio delle attivita' sanitarie veterinarie riguardanti l'utilizzo delle cellule staminali autologhe; Considerata la necessita', nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa della materia, di fornire agli operatori che si occupano della raccolta, manipolazione, conservazione ed uso clinico delle cellule staminali autologhe in medicina veterinaria specifiche linee d'indirizzo cui attenersi, con l'obiettivo di garantire l'adeguatezza delle strutture, delle procedure e delle applicazioni cliniche agli standards internazionalmente riconosciuti; Tenuto conto dell'elaborazione da parte di un gruppo di lavoro di esperti, costituito il 9 novembre 2009 presso il Ministero della salute, di «linee guida» concernenti i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi per l'esercizio delle predette attivita', al fine di attivare un sistema di controllo che escluda dalla produzione di cellule staminali multipotenti (CSM) tutte quelle realta' che non possono standardizzare le procedure e garantire, di conseguenza, la qualita' del prodotto; Considerato che dette «linee guida» sono state condivise dal coordinamento tecnico della Commissione salute della Regione Veneto, dalla Commissione consultiva del farmaco veterinario, nonche' dal direttore del Centro di referenza nazionale substrati cellulari, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, componente del menzionato gruppo di lavoro; Visto il parere favorevole espresso sulle «linee guida» dalla Sezione IV del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 16 gennaio 2013; Visto il documento trasmesso dal Ministero della salute il 26 maggio 2013; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Sancisce accordo: Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conviene quanto segue: 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare la «Linee guida riguardante i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina veterinaria» di cui all'allegato A), parte integrante del presente accordo. 2. Le parti convengono che il recepimento del presente accordo e' valutabile in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'intesa sancita da questa conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005). 3. Dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa vigente.