IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15  novembre  2013
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della
Regione Toscana; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  il  sopra   citato
contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il dirigente del  Settore  sistema  regionale  di
protezione civile  della  Regione  Toscana  e'  nominato  Commissario
delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza  il  Commissario  delegato  puo'  avvalersi   di   soggetti
attuatori che agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive  dallo
stesso impartite nonche' dei sindaci  dei  comuni  interessati  dagli
eventi  meteorologici  in  argomento.  I  predetti  soggetti  possono
avvalersi della collaborazione delle strutture  organizzative  e  del
personale della Regione Toscana, nonche' della  collaborazione  degli
enti locali della regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di  prima
emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare
l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite  dai
predetti eventi calamitosi; 
  b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza,
inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli  eventi
calamitosi; 
  c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose; 
  d) l'individuazione dei comuni danneggiati. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati  agli  enti  locali  previo  resoconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.