Art. 11 
 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1. In ragione del grave disagio  socio  economico  derivante  dagli
eventi alluvionali in premessa citati che hanno  colpito  i  soggetti
residenti o aventi sede legale e/o operativa nei  comuni  individuati
dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile. I mutuatari hanno diritto  di  richiedere  agli  istituti  di
credito e bancari  la  sospensione  per  otto  mesi  delle  rate  dei
finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata  e  quella
della sola quota capitale. Entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano
- almeno presso le filiali ed i propri siti internet  -  i  mutuatari
della possibilita' di chiedere la sospensione delle  rate,  indicando
costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il  termine,
non  inferiore  a  30  giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di
sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli  istituti
di credito e bancari nei termini e con i contenuti  prescritti,  sono
sospese fino al 30 aprile 2014 le rate in scadenza entro la  predetta
data.