Art. 4 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione. 2. Il Commissario delegato provvede, altresi', alla predisposizione di un piano di impiego delle ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, delle amministrazioni di cui al comma 1, necessarie per assicurare le attivita' di cui alla presente ordinanza, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.