Art. 4 
 
 
            Oneri per prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Il Commissario  delegato  opera  una  ricognizione  degli  oneri
riferiti  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal
personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso  alla
popolazione. 
  2. Il Commissario delegato provvede, altresi', alla predisposizione
di  un  piano  di  impiego  delle  ulteriori  prestazioni  di  lavoro
straordinario, delle amministrazioni di cui al  comma  1,  necessarie
per assicurare le  attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza,  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile.