IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f) e f-bis); Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco», cosi' come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011, con il quale e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani a decorrere dal 16 novembre 2011; Visto l'art. 1, comma 796, lett. f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'A.I.F.A., ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006; Visto l'art. 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'A.I.F.A. la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il SSN; Vista la determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui e' stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche' la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; Visto l'art. 1, comma 3, della determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007, che ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996; Visto l'art. 1 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2013, n. 181, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 i termini previsti dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, nonche' di quelli previsti all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni; Vista la propria determinazione 31 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 183, del 7 agosto 2012, contenente le «procedure di Payback - Anno 2012»; Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del payback non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN; Visto il comunicato pubblicato sul sito dell'A.I.F.A. il 2 ottobre 2013, con cui e' stato dato Avviso di apertura del procedimento amministrativo relativo al pay-back 5% - 2013, e che ha permesso alle aziende farmaceutiche di partecipare al procedimento stesso, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990; Viste le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2013 pervenute dalla data di apertura del procedimento ad oggi, unitamente al versamento della prima rata dell'importo dovuto entro il 25 novembre 2013; Determina: Art. 1 1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2013 allegata (Allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 2. E' approvato l'elenco delle confezioni di medicinali classificati in classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e di classe H per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° dicembre 2013, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, in ragione dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato 2). 3. I medicinali per i quali i titolari si avvalgono della facolta' di prorogare il pay-back per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2013, sono indicati nell'apposita colonna dell'elenco allegato. 4. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativo a medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico comprensivi dell'IVA applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresi' comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006. 5. I prezzi riportati nell'allegato 2 relativo a medicinali di classe H sono prezzi massimi di cessione comprensivi dell'IVA applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN, altresi' comprensivi della riduzione prevista dalla determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006.