IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n.  326,  recante  disposizioni
urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la  correzione  dei  conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f) e f-bis); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e  con  il
Ministro della funzione pubblica,  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  Italiana
del Farmaco», cosi' come modificato dal decreto del  Ministero  della
salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
106 dell'8 maggio 2012; 
  Visto il decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  dell'8
novembre 2011,  registrato  dall'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  al
Registro «Visti Semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011,
con il  quale  e'  stato  nominato  direttore  generale  dell'Agenzia
Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani a decorrere dal  16  novembre
2011; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lett. f) della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, che conferma per gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'A.I.F.A.,  ed,  in
particolare, la delibera n. 26 del Consiglio  di  amministrazione  in
data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296/2006 citata,
che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere  all'A.I.F.A.  la
sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n.  26  del  27
settembre 2006, previa dichiarazione di impegno  al  versamento  alle
Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di  equivalenza
degli effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Vista la determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui e' stata disposta la riduzione  nella  misura
del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali  comunque  dispensati  o
impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche'  la  rideterminazione  dello
sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la  determinazione
del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad
integrale copertura del  disavanzo  accertato  per  il  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della determinazione del 9 febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio  2007,  che
ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista
a norma dell'art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri del 26 giugno 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  3
agosto 2013, n. 181, che ha prorogato al 31 dicembre 2013  i  termini
previsti dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio  2008,  n.
31 e successive modificazioni, nonche' di  quelli  previsti  all'art.
64, comma 1, primo periodo, della legge  23  luglio  2009,  n.  99  e
successive modificazioni; 
  Vista la propria determinazione 31 luglio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  n.  183,  del  7  agosto  2012,
contenente le «procedure di Payback - Anno 2012»; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente indotte dall'applicazione del payback non costituiscono
variazioni di spesa a carico del SSN; 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito dell'A.I.F.A. il 2  ottobre
2013, con cui e' stato  dato  Avviso  di  apertura  del  procedimento
amministrativo relativo al pay-back 5% - 2013, e che ha permesso alle
aziende farmaceutiche di partecipare al procedimento stesso, ai sensi
dell'art. 7 della legge n. 241/1990; 
  Viste le dichiarazioni di accettazione/diniego  al  pay-back  5%  -
2013 pervenute dalla data  di  apertura  del  procedimento  ad  oggi,
unitamente al versamento della prima rata dell'importo  dovuto  entro
il 25 novembre 2013; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di  calcolo  del  pay-back  5%  -  2013  allegata
(Allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  E'  approvato   l'elenco   delle   confezioni   di   medicinali
classificati in classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, e di classe H per i quali  sono  ripristinati,
con decorrenza 1° dicembre 2013, i prezzi in vigore al  30  settembre
2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei
medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013,
in ragione dell'applicazione del pay-back, e'  sospesa  la  riduzione
del prezzo  del  5%  di  cui  alla  determinazione  A.I.F.A.  del  27
settembre 2006, citata in premessa (Allegato 2). 
  3. I medicinali per i quali i titolari si avvalgono della  facolta'
di prorogare il pay-back per il periodo 1° dicembre-31 dicembre 2013,
sono indicati nell'apposita colonna dell'elenco allegato. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al  pubblico  comprensivi  dell'IVA  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico del SSN,  altresi'  comprensivi
della riduzione prevista dalla determinazione A.I.F.A. del  3  luglio
2006. 
  5. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di
classe  H  sono  prezzi  massimi  di  cessione  comprensivi  dell'IVA
applicati a fronte della loro erogazione a carico del  SSN,  altresi'
comprensivi della riduzione prevista  dalla  determinazione  A.I.F.A.
del 3 luglio 2006.