((Art. 1-bis 
 
                Obblighi informativi verso le Camere 
 
  1. Al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento
degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui all'articolo 1,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio  2011,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,  n.
130, la relazione analitica sulle missioni deve  essere  accompagnata
da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza
del  termine  di  applicazione  del  presente  decreto  che   indichi
espressamente  per  ciascuna  missione  i  seguenti   dati:   mandato
internazionale, durata, sede, personale  nazionale  e  internazionale
impiegato, scadenza nonche' i dettagli attualizzati  della  missione.
La relazione e' integrata  dai  pertinenti  elementi  di  valutazione
fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare
riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione,
dai contingenti italiani.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 9, comma 2, del  decreto-legge  12
          luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni  internazionali
          delle  forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   per
          l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)  e  1973  (2011)
          adottate dal Consiglio di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
          nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a
          sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.  Misure
          urgenti  antipirateria),  convertito,  con   modificazioni,
          dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  5  agosto  2011,  e'  il
          seguente: 
              «2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
          applicazione del decreto semestrale o  annuale  di  proroga
          delle missioni,  il  Governo  presenta  al  Parlamento  una
          relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di
          cui al presente decreto con riferimento  all'evoluzione  di
          ciascuna  missione,  agli  obiettivi  prefissati   e   alla
          verifica dei risultati conseguiti. In base alla  relazione,
          ai fini  di  un  contenimento  degli  oneri  relativi  alle
          missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni
          internazionali assunti, viene  indicato  un  piano  per  la
          rimodulazione dell'impegno militare.».