Art. 2 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
  a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il  personale
facente parte della  struttura  attivata  presso  le  Nazioni  Unite,
nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar,  a  Tampa  e  in  servizio  di  sicurezza  presso  le  sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
  b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head  Quarter  di  Northwood:  diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
  c) missione EUMM Georgia:  diaria  prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
  d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor,  EUCAP  Sahel  Niger,  EUTM
Mali, MINUSMA e  ulteriori  iniziative  dell'Unione  europea  per  la
Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e  nell'Oceano
indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica  democratica
del Congo. 
  4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo  1,
commi 5 e 10, del presente decreto e all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 
  ((4-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei  flussi
migratori  nel  bacino  del  Mediterraneo,  la   prevenzione   e   la
repressione della tratta degli esseri  umani  nonche'  la  protezione
delle vittime, anche per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  alle
missioni internazionali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo  normale  del
Corpo  della  guardia  di  finanza,   in   possesso   di   specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali  nel  settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 9,  della
          legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga  della  partecipazione
          italiana  a  missioni  internazionali),  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  6  agosto  2009,  e'  il
          seguente: 
              «1.  Con  decorrenza  dalla   data   di   entrata   nel
          territorio, nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo
          dei Paesi interessati e fino  alla  data  di  uscita  dagli
          stessi per il rientro nel  territorio  nazionale  per  fine
          missione,  al  personale  che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge  e'  corrisposta,
          al netto delle ritenute, per tutta la durata  del  periodo,
          in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di  missione
          di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
          di  seguito  indicate,  detraendo  eventuali  indennita'  e
          contributi corrisposti allo stesso titolo agli  interessati
          direttamente dagli organismi internazionali: 
                a)-f) omissis; 
              2. All'indennita' di cui al comma 1  e  al  trattamento
          economico  corrisposto  al  personale  che  partecipa  alle
          attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di  cui
          all'art. 2, comma 11, non si applica l'art.  28,  comma  1,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              3.  Al  personale  che  partecipa   ai   programmi   di
          cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania  e
          nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in  Libia  si
          applicano il trattamento economico previsto dalla  legge  8
          luglio 1961,  n.  642,  e  l'indennita'  speciale,  di  cui
          all'art. 3 della medesima legge, nella misura  del  50  per
          cento dell'assegno di lungo  servizio  all'estero.  Non  si
          applica l'art. 28, comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248. 
              4. Per il periodo dal 1°  luglio  2009  al  31  ottobre
          2009, ai  militari  inquadrati  nei  contingenti  impiegati
          nelle missioni internazionali di cui al presente  articolo,
          in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
          dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta,  se
          piu' favorevole, l'indennita' di  impiego  operativo  nella
          misura uniforme pari al 185 per  cento  dell'indennita'  di
          impiego operativo di base di cui all'art. 2,  primo  comma,
          della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari  in  servizio
          permanente  o  volontari  in  ferma  breve  trattenuti   in
          servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se  volontari
          in ferma prefissata. Si applicano l'art. 19,  primo  comma,
          del testo unico delle norme sul trattamento  di  quiescenza
          dei dipendenti civili e militari dello  Stato,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, e l'art.  51,  comma  6,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. 
              5.  Il  personale  militare,  impiegato  dall'ONU   con
          contratto individuale nelle missioni internazionali di  cui
          alla presente  legge,  conserva  il  trattamento  economico
          fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di  missione
          prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di  vitto  e
          alloggio   a   carico    dell'Amministrazione.    Eventuali
          retribuzioni  o  altri  compensi  corrisposti  direttamente
          dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
          rimborsi   per   servizi   fuori   sede,    sono    versati
          all'Amministrazione  al  netto  delle  ritenute,   fino   a
          concorrenza  dell'importo  corrispondente  alla  somma  del
          trattamento    economico    fisso    e    continuativo    e
          dell'indennita'  di  missione  percepiti,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 
              6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio e di imbarco svolti dagli  ufficiali  delle  Forze
          armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i  comandi,
          le  unita',  i  reparti  e  gli  enti  costituiti  per   lo
          svolgimento  delle  missioni  internazionali   e   per   le
          attivita' di concorso con le Forze di polizia di  cui  alla
          presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento  degli
          obblighi previsti dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai
          decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e  5  ottobre
          2000, n. 298, e successive modificazioni. 
              7. Per esigenze connesse con le missioni internazionali
          di cui alla presente legge, in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954,  n.  113,  possono
          essere  richiamati  in  servizio  a  domanda,  secondo   le
          modalita' di cui all'art.  25  del  decreto  legislativo  8
          maggio  2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  gli
          ufficiali appartenenti alla  riserva  di  complemento,  nei
          limiti del contingente annuale  stabilito  dalla  legge  di
          bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento. 
              8. Nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  e
          nel  rispetto  delle  consistenze  annuali  previste  dalle
          disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
          internazionali di cui alla presente legge,  il  periodo  di
          ferma dei volontari in ferma prefissata  di  un  anno  puo'
          essere prolungato, previo consenso degli  interessati,  per
          un massimo di sei mesi. 
              9.   Al   personale   che   partecipa   alle   missioni
          internazionali di cui alla presente legge si applicano  gli
          articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del  decreto-legge
          28 dicembre 2001, n. 451,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». 
              - Il testo dell'art. 3, comma 6,  del  decreto-legge  4
          novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la  proroga
          degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
          dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303
          del 31 dicembre 2009, e' il seguente: 
              «6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge  28  dicembre
          2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2002, n. 15, si applica  anche  al  personale  del
          Corpo della guardia di  finanza  impiegato  nelle  missioni
          internazionali  di  cui  al  presente  decreto,  che  abbia
          presentato domanda di partecipazione  ai  concorsi  interni
          banditi dal medesimo Corpo.». 
              -  Il  testo  dell'art.  5,   comma   2,   del   citato
          decreto-legge n.  107  del  2011  [Proroga  delle  missioni
          internazionali  delle  forze  armate   e   di   polizia   e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria], convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  5  agosto
          2011, e' il seguente: 
              «2. Il personale militare componente i nuclei di cui al
          comma 1 opera in conformita' alle direttive e  alle  regole
          di  ingaggio  emanate  dal  Ministero  della   difesa.   Al
          comandante  di  ciascun  nucleo,  al  quale  fa   capo   la
          responsabilita'  esclusiva  dell'attivita'   di   contrasto
          militare alla pirateria, e al personale da esso  dipendente
          sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di  ufficiale
          e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui
          agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e  a
          quelli ad essi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di
          procedura penale. Al medesimo personale  sono  corrisposti,
          previa  riassegnazione  delle  relative   risorse   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   ai   sensi   del
          successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e  le
          indennita' previste per i militari imbarcati  sulle  unita'
          della Marina negli  spazi  marittimi  internazionali  e  si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma  1,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  209,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2009,  n.  12,  e
          all'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4
          novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2009,  n.  197,  intendendosi  sostituita
          alla necessita' delle operazioni militari la necessita'  di
          proteggere il naviglio di cui al comma 1.». 
              - Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171
          [Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  il
          personale non dirigente  delle  Forze  armate  (quadriennio
          normativo  2006-2009  e  biennio   economico   2006-2007)],
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: 
              «3.  Al  personale  impiegato  in  esercitazioni  o  in
          operazioni   militari   caratterizzate    da    particolari
          condizioni di impiego prolungato e  continuativo  oltre  il
          normale  orario  di  lavoro,  che  si   protraggono   senza
          soluzione di continuita' per  almeno  quarantotto  ore  con
          l'obbligo di rimanere disponibili  nell'ambito  dell'unita'
          operativa o nell'area di esercitazione, continua  a  essere
          corrisposto il compenso forfettario di  impiego,  istituito
          con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13
          giugno 2002, n. 163, nelle misure  giornaliere  attualmente
          in  vigore  e  riportate  nell'allegata   tabella   2,   da
          corrispondere in sostituzione agli  istituti  connessi  con
          l'orario di lavoro, per un  periodo  non  superiore  a  120
          giorni all'anno. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi  dall'art.
          12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001,  n.
          215,  il  compenso  di  cui  ai  precedenti  commi  1  e  3
          nell'ambito delle risorse disponibili, e'  attribuito,  con
          le stesse modalita' previste dal presente  articolo,  anche
          ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
          cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi
          corrispondenti.». 
              - Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8  agosto
          1990,  n.  231  (Disposizioni  in  materia  di  trattamento
          economico  del  personale   militare),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  187  dell'11  agosto  1990,  e'  il
          seguente: 
              «3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per
          prestazioni  straordinarie,  in  aggiunta  alle   due   ore
          obbligatorie  settimanali  di  cui  al  comma  1,   vengono
          istituiti appositi fondi  negli  stati  di  previsione  del
          Ministero  della  difesa  e  del  Ministero  della   marina
          mercantile,  le  cui  dotazioni  non   potranno   superare,
          rispettivamente, l'importo in ragione d'anno  di  lire  228
          miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e
          1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto  con
          il Ministro del tesoro, saranno stabiliti  i  limiti  orari
          individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
          particolari  situazioni  delle  Forze   di   superficie   e
          subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
          attivita'  che  abbiano  carattere  di  continuita'  o  che
          comunque impediscano  recuperi  orari,  in  relazione  agli
          impegni connessi alle funzioni  realmente  svolte,  nonche'
          alle particolari situazioni delle Forze  al  di  fuori  del
          territorio nazionale.». 
              - Il testo dell'art. 1791, commi  1  e  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente: 
              «1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
          qualifica di soldato, comune di  2ª  classe  e  aviere,  e'
          corrisposta una paga netta  giornaliera  determinata  nella
          misura percentuale del 60  per  cento  riferita  al  valore
          giornaliero    dello    stipendio    iniziale    lordo    e
          dell'indennita'   integrativa   speciale   costituenti   la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente. 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in ferma prefissata di  un  anno  e  in  rafferma
          annuale, con il grado di caporale, comune di  1ª  classe  e
          aviere scelto,  e  per  i  volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale. In aggiunta al trattamento economico  di  cui
          ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno
          e in rafferma annuale che  prestano  servizio  nei  reparti
          alpini  e'  attribuito  un  assegno  mensile  di  cinquanta
          euro.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».