Art. 3 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche'
al personale inviato in supporto alle medesime missioni si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30  dicembre
2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2009, n. 12, e successive  modificazioni,  e  all'articolo  4,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. All'articolo 4, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197, dopo le parole «missioni militari all'estero»,
sono inserite le seguenti: «o di utilizzazione programmata  nell'anno
di riferimento con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza
armata». 
  3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,  dopo
le  parole  «svolte  nel  corso  di  missioni  internazionali»,  sono
inserite le seguenti: «ovvero al di fuori del territorio nazionale  o
nell'alto mare o negli spazi aerei internazionali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n.  209  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a
          missioni internazionali),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  febbraio  2009,  n.  12,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26  febbraio  2009,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 5 (Disposizioni  in  materia  penale).  -  1.  Al
          personale   militare   che    partecipa    alle    missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e  l'art.  9,  commi  3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              4. I reati previsti dagli  articoli  1135  e  1136  del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi  a
          danno dello Stato o di cittadini o beni italiani,  in  alto
          mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle  aree
          in cui si svolge la missione di cui all'art. 3,  comma  14,
          sono puniti ai sensi dell'art. 7 del  codice  penale  e  la
          competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo  ovvero  di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della custodia cautelare in carcere per i reati di  cui  al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5  e
          6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
          stessi  casi  l'arrestato  o  il  fermato  possono   essere
          ristretti in appositi locali del vettore militare. 
              6. A seguito  del  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria
          puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia   all'armatore,
          all'esercente  ovvero  al   proprietario   della   nave   o
          aeromobile catturati con atti di pirateria. 
              6-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma   4,   per
          l'esercizio   della   giurisdizione   si    applicano    le
          disposizioni contenute  negli  accordi  internazionali.  In
          attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del  Consiglio,
          del 10 novembre 2008, e della decisione  2009/293/PESC  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
          previste dall'art. 2, primo paragrafo,  lettera  e),  della
          citata Azione comune e la detenzione a  bordo  del  vettore
          militare delle  persone  che  hanno  commesso  o  che  sono
          sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
          strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
          12 della medesima  Azione  comune.  Le  stesse  misure,  se
          previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
          e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
          altresi' adottate se i predetti accordi sono  stipulati  da
          Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 
              6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano anche ai procedimenti in corso  alla  data  della
          sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti  e  le
          comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». 
              - Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
          citato decreto-legge n. 152 del 2009, e' il seguente: 
              «1-sexies. Non e' punibile il militare che,  nel  corso
          delle missioni di  cui  all'art.  2,  in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.». 
              -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  1-bis,  del  citato
          decreto-legge n. 152  del  2009  ,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «1-bis.  Gli  accertamenti,  i  rilievi  descrittivi  o
          fotografici od ogni altra operazione tecnica  disposti  dal
          pubblico ministero su  mezzi  militari  utilizzati  per  le
          missioni militari all'estero o di utilizzazione programmata
          nell'anno di riferimento con  determinazione  del  Capo  di
          stato maggiore di Forza armata  e  sottoposti  a  sequestro
          devono  essere  considerati  urgenti  e,  pertanto,  devono
          essere  effettuati  entro  il  termine  di   dieci   giorni
          dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo
          puo'  essere  prorogato  per  ulteriori  dieci  giorni  con
          decreto motivato del pubblico ministero.». 
              - Il testo dell'art. 9, comma 4,  del  decreto-legge  1
          gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni  urgenti  per  la  proroga
          degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
          dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle
          missioni internazionali delle Forze armate e di  polizia  e
          disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
          per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
          30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8  marzo
          2010, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «4. Non e' punibile a titolo di colpa per violazione di
          disposizioni in materia di tutela  dell'ambiente  e  tutela
          della salute e della sicurezza dei  luoghi  di  lavoro,  in
          relazione alle peculiarita' organizzative di  cui  all'art.
          3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
          all'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152,  per  fatti  commessi  nell'espletamento  del
          servizio connesso ad  attivita'  operative  o  addestrative
          svolte nel corso di missioni internazionali  ovvero  al  di
          fuori del territorio nazionale o  nell'alto  mare  o  negli
          spazi aerei internazionali, il  militare  e  l'appartenente
          alla Polizia di Stato dai  quali  non  poteva  esigersi  un
          comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle
          competenze, ai poteri  e  ai  mezzi  di  cui  disponeva  in
          relazione ai compiti affidatigli.».