Art. 6 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
  iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.160.000 per interventi  a  sostegno
del  processo  di  stabilizzazione  nei  Paesi   in   situazione   di
fragilita',  di  conflitto  o   post-conflitto.   Nell'ambito   dello
stanziamento di cui al  presente  comma,  il  Ministro  degli  affari
esteri, con proprio decreto  ((da  trasmettere  alle  Camere)),  puo'
destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali
emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di applicazione
delle disposizioni recate dal presente articolo. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 139.872 per l'invio in missione di un
funzionario  diplomatico  nell'area  di  confine  turco-siriana.   Al
medesimo funzionario sono corrisposti un'indennita' pari  all'ottanta
per cento di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo  171  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  il
rimborso forfettario degli oneri commisurato alla diaria per i viaggi
di servizio all'interno della Turchia. Per l'espletamento  delle  sue
attivita' il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di  due
unita' di personale, da reperire in loco. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  800.000  per  l'erogazione  del
contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per  il
Libano. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  600.000   per   assicurare   la
partecipazione finanziaria italiana al Fondo  fiduciario  della  NATO
destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano,  al  fondo  del
NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico,  al  fondo
fiduciario  NATO-Serbia  IV  per  la  distruzione   delle   munizioni
convenzionali  in  eccedenza  ed  esplosivi  e  al  fondo  fiduciario
NATO-Moldova III per la distruzione di  pesticidi  e  agenti  chimici
pericolosi. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre  2013,  la  spesa  di  euro  151.600   per   assicurare   la
partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento  della
pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di  cooperazione
dell'Organizzazione per la Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa
(OSCE). 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa  di  euro  1.500.000  ad  integrazione  degli
stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2013  per  l'attuazione  della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la  partecipazione  italiana  alle
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.150.000 per il coordinamento  delle
politiche dei  Paesi  partecipanti  all'Iniziativa  Adriatica  Ionica
(IAI)  finalizzate  al  rafforzamento  della  cooperazione  regionale
nell'area e  per  assicurare  la  partecipazione  italiana  al  Fondo
fiduciario  InCE  istituito  presso   la   Banca   europea   per   la
ricostruzione e lo sviluppo 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 4.288.027 per la  prosecuzione  degli
interventi operativi di  emergenza  e  di  sicurezza  destinati  alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori
bellici, nelle aree ad alto  rischio  e  nei  Paesi  di  conflitto  e
post-conflitto. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013  e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 1.052.562 per il rafforzamento  delle
misure di sicurezza attiva, passiva  e  per  la  messa  in  sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita'. Alle spese di cui al presente comma non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. E' altresi' autorizzata la spesa di euro  40.000
per il rafforzamento del contingente dei Carabinieri con  compiti  di
protezione e scorta del personale operante nelle sedi esposte ad alto
rischio sicurezza. Se ragioni di sicurezza lo impongono, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alla sistemazione, in
alloggi provvisori del personale del Ministero degli affari esteri in
servizio  in  Libia.  Per  la  copertura  dei   relativi   oneri   e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino  al  31  dicembre
2013, la spesa di euro 395.250. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di euro 303.907 per l'invio  in  missione  di
personale del  Ministero  degli  affari  esteri  presso  le  sedi  in
Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre
aree di crisi. Al predetto personale e' corrisposta  una  indennita',
senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni.
Al personale inviato in missione e'  riconosciuto  il  viaggio  aereo
nella classe spettante. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e  fino  al  31
dicembre 2013, la spesa di  euro  78.190  per  la  partecipazione  di
personale  del  Ministero  degli  affari   esteri   alle   operazioni
internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni  PESD  e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  Europea.  Al
predetto personale  e'  corrisposta  un'indennita',  detratta  quella
eventualmente   concessa   dall'organizzazione   internazionale    di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari  all'ottanta  per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo  171  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e  successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque  superare  il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo  di  vertice
del medesimo contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, la spesa di euro 36.152  per
i viaggi di servizio, ai sensi  dell'articolo  186  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   18   del   1967,   e   successive
modificazioni, del personale del Ministero  degli  affari  esteri  in
servizio presso gli uffici situati in  Afghanistan,  Iraq,  Pakistan,
Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero  manifestarsi
nel corso del periodo. 
  ((11-bis. L'ammontare del trattamento  economico  e  le  spese  per
vitto, alloggio e viaggi del personale impiegato  nelle  missioni  di
cui al presente articolo sono resi pubblici nelle forme  e  nei  modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 171  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del  18
          febbraio 1967, e' il seguente: 
              «Art. 171 (Indennita' di  servizio  all'estero).  -  1.
          L'indennita'  di  servizio   all'estero   non   ha   natura
          retributiva  essendo  destinata  a  sopperire  agli   oneri
          derivanti  dal  servizio   all'estero   ed   e'   ad   essi
          commisurata. Essa  tiene  conto  della  peculiarita'  della
          prestazione  lavorativa  all'estero,  in   relazione   alle
          specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare. 
              2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita: 
              a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A; 
              b)  dalle  maggiorazioni  relative  ai  singoli  uffici
          determinate secondo coefficienti di sede  da  fissarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica sentita  la  commissione  di  cui  all'art.  172.
          Qualora  ricorrano  esigenze  particolari,  possono  essere
          fissati coefficienti differenti  per  i  singoli  posti  di
          organico in uno stesso ufficio. 
              3. I coefficienti di  sede  sono  fissati,  nei  limiti
          delle disponibilita' finanziarie, sulla base: 
              a) del costo della vita, desunto  dai  dati  statistici
          elaborati dalle Nazioni Unite e  dall'Unione  europea,  con
          particolare  riferimento  al  costo  degli  alloggi  e  dei
          servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di  agenzie
          specializzate a livello internazionale; 
              b)  degli  oneri  connessi  con  la  vita   all'estero,
          determinati in relazione al tenore di  vita  ed  al  decoro
          connesso  con  gli  obblighi   derivanti   dalle   funzioni
          esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
          rappresentanze  diplomatiche  e  degli  uffici   consolari,
          nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del  Ministero
          e delle rappresentanze all'estero; 
              c) del corso dei cambi. 
              4.  Ai  fini  dell'adeguamento  dei  coefficienti  alle
          variazioni del costo della vita si seguono i  parametri  di
          riferimento  indicati  nel  comma  3,  lettera   a).   Tale
          adeguamento  sara'  ponderato  in  relazione   agli   oneri
          indicati nel comma 3, lettera b). 
              5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di  rischio  e
          disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
          alle    condizioni    sanitarie    ed    alle     strutture
          medico-ospedaliere,  alle  condizioni   climatiche   e   di
          inquinamento, al grado di isolamento, nonche'  a  tutte  le
          altre condizioni locali tra cui anche la notevole  distanza
          geografica  dall'Italia,  il   personale   percepisce   una
          apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
          dal comma  1.  Tale  maggiorazione  viene  determinata  con
          decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,   sentita   la   commissione    permanente    di
          finanziamento, tenendo conto  delle  classificazioni  delle
          sedi estere in base al disagio adottate  dalla  Commissione
          dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun  caso  superare
          l'80 per cento dell'indennita' ed e'  soggetta  a  verifica
          periodica, almeno biennale. 
              6.  Qualora  dipendenti  fra  loro  coniugati   vengano
          destinati  a  prestare  servizio   nello   stesso   ufficio
          all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi,
          l'indennita'  di  servizio  all'estero  viene  ridotta  per
          ciascuno di essi nella misura del 14 per cento. 
              7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono  essere
          periodicamente aggiornate con decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, d'intesa con il Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, per tener  conto
          della variazione percentuale del valore  medio  dell'indice
          dei   prezzi    rilevato    dall'ISTAT.    La    variazione
          dell'indennita' base  non  potra'  comunque  comportare  un
          aumento   automatico   dell'ammontare   in   valuta   delle
          indennita' di servizio all'estero corrisposte.  Qualora  la
          base contributiva, determinata ai sensi delle  disposizioni
          vigenti,   dovesse   risultare   inferiore   all'indennita'
          integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
          contributi previdenziali verra' effettuato  sulla  base  di
          tale indennita'. Restano escluse  dalla  base  contributiva
          pensionabile le indennita' integrative  concesse  ai  sensi
          dell'art. 189.». 
              - La legge 6  febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione
          dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
          internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          51 del 2 marzo 1992. 
              -  Il  testo  dell'art.  8,   comma   1,   del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010 , e' il seguente: 
              «1. Il limite previsto dall'art. 2,  comma  618,  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  244  per  le  spese  annue  di
          manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli   immobili
          utilizzati dalle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
          dello Stato a  decorrere  dal  2011  e'  determinato  nella
          misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
          Resta fermo quanto previsto dai commi  da  619  a  623  del
          citato art.  2  e  i  limiti  e  gli  obblighi  informativi
          stabiliti,  dall'art.  2,  comma  222,  periodo  decimo  ed
          undicesimo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Le
          deroghe  ai  predetti  limiti  di   spesa   sono   concesse
          dall'Amministrazione centrale vigilante  o  competente  per
          materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si
          applicano nei confronti  degli  interventi  obbligatori  ai
          sensi del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42
          recante il "Codice dei beni culturali e  del  paesaggio"  e
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  concernente
          la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per  le  Amministrazioni
          diverse dallo Stato,  e'  compito  dell'organo  interno  di
          controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione
          degli interventi di manutenzione ai sensi delle  richiamate
          disposizioni.». 
              - Il testo dell'art. 186  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18   (Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del  18
          febbraio 1967, e' il seguente: 
              «Art. 186 (Viaggi di servizio). - Il personale che  per
          ragioni di servizio dalle sedi  all'estero  venga  chiamato
          temporaneamente in Italia o sia ivi  trattenuto  durante  o
          allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo
          massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il  viaggio,
          l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere
          attribuito per  un  ulteriore  periodo  di  10  giorni  con
          decreto motivato del Ministro.  L'indennita'  personale  e'
          ridotta della meta' per un periodo successivo che non  puo'
          superare in ogni caso cinquanta giorni e  cessa  dopo  tale
          termine.  Durante  i   predetti   periodi   viene   inoltre
          corrisposta la meta' del trattamento di  missione  previsto
          per il territorio nazionale. 
              Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o
          in altri Paesi esteri, oltre  all'indennita'  personale  in
          godimento, spetta: 
              1) nei casi di viaggi nel Paese in cui presta servizio,
          una  indennita'  giornaliera  pari  a  un  ottantesimo,  un
          sessantesimo, un quarantacinquesimo dell'indennita' mensile
          di   servizio   all'estero   a   seconda    che    trattisi
          rispettivamente di capi di rappresentanza  diplomatica,  di
          funzionari direttivi o di altro personale; 
              2) nei casi di viaggi dalla sede di servizio  in  altri
          Paesi, una indennita' giornaliera pari a un ottantesimo, un
          sessantesimo, un  quarantacinquesimo  dell'indennita'  base
          mensile a seconda che trattisi rispettivamente di  capi  di
          rappresentanza diplomatica, di funzionari  direttivi  o  di
          altro personale. A tale indennita' si applica: 
              a) il coefficiente di  maggiorazione  previsto  per  il
          posto di rango corrispondente nella sede dove si svolge  la
          missione; 
              b) in mancanza di posto di organico corrispondente,  il
          coefficiente previsto per la  carriera  corrispondente  con
          esclusione, se differente, del coefficiente  stabilito  per
          il capo di rappresentanza diplomatica; 
              c) in mancanza anche di coefficiente  per  la  carriera
          corrispondente, il coefficiente previsto  per  il  restante
          personale della sede  con  esclusione,  se  differente,  di
          quello stabilito per il capo di rappresentanza diplomatica; 
              d) qualora vi siano piu' coefficienti di  maggiorazione
          oltre  quello  fissato  per  il  capo   di   rappresentanza
          diplomatica o qualora la missione si  svolga  in  localita'
          dove non esistano uffici diplomatici o consolari e in  ogni
          altro caso non determinabile a norma del presente comma, il
          coefficiente di maggiorazione  stabilito  con  decreto  del
          Ministro per gli affari esteri, sentita la  Commissione  di
          cui all'art. 172. 
              Per i viaggi di servizio compiuti ai sensi del presente
          articolo sono corrisposte, oltre alle spese di  viaggio  di
          cui  agli  articoli  191,  192,  193   e   194,   aumentate
          dell'indennita' supplementare  prevista  dall'ultimo  comma
          dell'art.  195,  anche  le  spese  per  la  spedizione  del
          bagaglio-presso fino ad un peso di 50 kg. 
              I viaggi di servizio sono disposti dal Ministero. 
              Se  per  esigenze  di   servizio   il   capo   di   una
          rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare debba,
          a giudizio del Ministero, essere accompagnato dal  coniuge,
          spetta anche per il coniuge  il  trattamento  previsto  dal
          presente articolo per il dipendente.».