Art. 8 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ((ad esclusione del  comma
25-bis,)) dall'articolo 5, commi  1  e  4  e  dall'articolo  6,  pari
complessivamente a euro 265.801.614 per l'anno 2013, si provvede: 
  a) quanto a euro 66.387.523 mediante riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; 
  b) quanto a euro 154.650.000 mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228; 
  c) quanto a euro 5.700.000 mediante  riduzione  dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri; 
  d) quanto a euro 39.064.091 mediante utilizzo delle somme  relative
ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze  armate  italiane
nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di   pace,   di   cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  che
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono  state
versate  all'entrata  e  non  ancora  riassegnate  al  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.
Tali somme restano acquisite all'entrata del  bilancio  dello  Stato.
Nelle more dell'accertamento  dei  predetti  versamenti  in  entrata,
l'importo di  39.064.091  milioni  di  euro  e'  accantonato  e  reso
indisponibile, in termini di competenza e  cassa,  nell'ambito  delle
spese rimodulabili ((di parte corrente)) delle missioni di spesa  del
ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  In  base  agli  esiti  degli
accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
provvede al disaccantonamento ovvero  alla  riduzione  delle  risorse
necessarie per assicurare la copertura di cui alla  presente  lettera
d). 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 2007),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e'  il
          seguente: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 139, della  citata  legge
          n.  228  del  2012  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 302  del  29  dicembre  2012,  e'  il
          seguente: 
              «139.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2013, un fondo per il  pagamento  dei  canoni  di
          locazione degli immobili conferiti dallo  Stato  ad  uno  o
          piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo  e'
          di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
          euro per l'anno 2014, di 590 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.». 
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma   11,   del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010, e' il seguente: 
              «11.  Le  somme  relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall'art.  1,  comma  1240,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall'art. 1,  comma  46,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati.». 
              - Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n.
          196 del 2009, e' il seguente: 
              «5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
              a) spese non rimodulabili; 
              b) spese rimodulabili.».