Art. 6 
 
  1. La Commissione riferisce  al  Senato  annualmente,  con  singole
relazioni o con  relazioni  generali,  nonche'  ogni  qual  volta  ne
ravvisi la necessita', e comunque al  termine  dei  suoi  lavori.  In
occasione  della  terza  relazione  annuale,   il   Senato   verifica
l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione. 
    Roma, 4 dicembre 2013 
 
                                             p. il Presidente: Fedeli