Art. 6 1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonche' ogni qual volta ne ravvisi la necessita', e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione. Roma, 4 dicembre 2013 p. il Presidente: Fedeli