Art. 3 Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari 1. In aggiunta ai lavoratori di cui all'art. 2, possono beneficiare di una indennita' di importo pari all'integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, alla condizione che operino in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 i seguenti lavoratori: a) lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di un intervento di cassa integrazione guadagni - ordinaria, straordinaria od in deroga - in relazione all'evento sismico, con un'anzianita' di servizio inferiore a novanta giornate di lavoro; b) lavoratori dipendenti, a prescindere dall'anzianita' di servizio, impossibilitati in tutto od in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del citato decreto-legge n. 74/2012, anche perche' impegnati nella cura di familiari con loro conviventi, in grave difficolta' a causa del sisma, come in seguito precisato; c) lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa a causa del sisma. 2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro di cui al comma 1, lett. b), deve essere collegata alla interruzione od impraticabilita' delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilita' dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilita' della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate. 3. Ai lavoratori di cui al comma 1, lett. a), la prestazione di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, nei limiti di novanta giornate. 4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, lett. b), l'indennita' di cui al medesimo comma 1 viene riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate di retribuzione. 5. Ai lavoratori agricoli, di cui al comma 1, lett. c), l'indennita' di cui al medesimo comma 1 e' concessa per un numero di giornate pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. L'indennita' di cui al presente comma non puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.