Art. 3 
 
 
             Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari 
 
  1. In aggiunta ai lavoratori di cui all'art. 2, possono beneficiare
di una indennita' di importo  pari  all'integrazione  salariale,  con
relativa contribuzione figurativa, alla condizione che operino in uno
dei Comuni compresi nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122 i seguenti lavoratori: 
    a) lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di un intervento
di cassa  integrazione  guadagni -  ordinaria,  straordinaria  od  in
deroga -  in  relazione  all'evento  sismico,  con  un'anzianita'  di
servizio inferiore a novanta giornate di lavoro; 
    b)  lavoratori  dipendenti,  a  prescindere  dall'anzianita'   di
servizio, impossibilitati in tutto od in parte a recarsi  al  lavoro,
ove residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi  nell'allegato
1 del citato decreto-legge n. 74/2012, anche perche' impegnati  nella
cura di familiari con loro conviventi, in grave difficolta'  a  causa
del sisma, come in seguito precisato; 
    c) lavoratori agricoli  impossibilitati  a  prestare  l'attivita'
lavorativa a causa del sisma. 
  2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro di cui al comma  1,  lett.
b), deve essere collegata alla interruzione od impraticabilita' delle
vie di comunicazione  ovvero  alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi  di
trasporto, ovvero alla inagibilita' della abitazione di  residenza  o
domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi,  ovvero
ad ulteriori  avvenimenti  che  abbiano  richiesto  la  presenza  del
lavoratore in luogo diverso da  quello  di  lavoro.  Tali  condizioni
devono essere adeguatamente documentate. 
  3. Ai lavoratori di cui al comma 1, lett. a), la prestazione di cui
al medesimo comma 1  e'  riconosciuta  per  le  ore  di  riduzione  o
sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  nei   limiti   di   novanta
giornate. 
  4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al  lavoro,  di  cui  al
comma 1, lett. b), l'indennita' di cui  al  medesimo  comma  1  viene
riconosciuta per le giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'
lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate di retribuzione. 
  5.  Ai  lavoratori  agricoli,  di  cui  al  comma  1,   lett.   c),
l'indennita' di cui al medesimo comma 1 e' concessa per un numero  di
giornate pari al numero di giornate  lavorate  nell'anno  precedente,
detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite
massimo di novanta giornate. L'indennita' di cui  al  presente  comma
non puo' essere equiparata  al  lavoro  ai  fini  del  calcolo  delle
prestazioni di disoccupazione agricola.