Art. 5 
 
 
                Limite e condizioni delle erogazioni 
 
  1.  Le  indennita'  previste  dall'art.  15,  commi  1  e  2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogate con pagamento diretto
dell'Inps nei limiti di spesa complessivi individuati,  per  ciascuna
tipologia  di  provvidenze,  dall'art.  15,  comma  3,   del   citato
decreto-legge. 
  2. Ai fini del rispetto dei limiti di  spesa  sopra  richiamati,  i
soggetti individuati agli articoli 3 e 4  presentano  alle  Regioni -
Assessorati al lavoro l'istanza per il  riconoscimento  dei  benefici
ivi  previsti  entro  60  giorni   dalla   stipula   della   presente
convenzione. 
  3.  Ove  la  richiesta  di  provvidenze   superi   le   risorse   a
disposizione, le prestazioni di cui  agli  articoli  3  e  4  saranno
proporzionalmente ridotte. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2013 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Giovannini       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro registro n. 14, foglio n. 195