Art. 5 Limite e condizioni delle erogazioni 1. Le indennita' previste dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nei limiti di spesa complessivi individuati, per ciascuna tipologia di provvidenze, dall'art. 15, comma 3, del citato decreto-legge. 2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa sopra richiamati, i soggetti individuati agli articoli 3 e 4 presentano alle Regioni - Assessorati al lavoro l'istanza per il riconoscimento dei benefici ivi previsti entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione. 3. Ove la richiesta di provvidenze superi le risorse a disposizione, le prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 saranno proporzionalmente ridotte. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2013 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 14, foglio n. 195