Art. 5 
 
 
Biometano utilizzato in impianti di cogenerazione ad alto rendimento 
 
  1. Il biometano immesso nelle reti del gas naturale e utilizzato in
impianti riconosciuti dal GSE di cogenerazione ad alto rendimento  e'
incentivato  mediante  il  riconoscimento  delle   tariffe   per   la
produzione di energia elettrica da biogas,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, con le  modalita'  e
le  condizioni  ivi  previste,  salvo  quanto   disposto   ai   commi
successivi. 
  2. Qualora il biometano sia utilizzato in un sito diverso da quello
di produzione e trasportato tramite la  rete  del  gas  naturale,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Il  soggetto  produttore
deve, inoltre, sottoscrivere un contratto bilaterale di fornitura del
biometano con il soggetto  che  lo  utilizza  per  la  produzione  di
energia elettrica. Tale contratto,  che  specifica  anche  la  durata
della fornitura del biometano, e' inviato in copia al  GSE  che  puo'
disporre i relativi controlli. 
  3.  Ai  fini  della  determinazione  dell'energia  elettrica  netta
incentivabile prodotta ed immessa in rete dall'impianto di produzione
in  cogenerazione,  i  consumi  attribuibili  ai  servizi  ausiliari,
inclusi i servizi dell'impianto di  produzione  del  biometano,  alle
perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino  al
punto di consegna dell'energia alla rete elettrica  sono  determinati
con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6, anche tenendo  conto  di
quanto previsto all'art. 22, comma 3, del decreto 6  luglio  2012  in
materia di servizi ausiliari. 
  4. Per l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  presente  articolo,
trovano in particolare attuazione i commi  4  e  5  dell'art.  8  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.  Non  si
applica l'art. 26 del citato decreto. 
  5. Gli impianti che accedono agli incentivi ai sensi  del  presente
decreto sono sottoposti alle procedure di aste e registri di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  luglio  2012  e  il
relativo costo di incentivazione concorre al tetto di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto. 
  6. Ai soli fini del presente decreto, il coefficiente di gradazione
D di cui all'allegato 2, parte II, paragrafo  6.7,  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e' posto pari a 1 nel
caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto  in  assetto  ibrido
sia non oltre 12 mesi la data di entrata in  esercizio  del  medesimo
impianto in assetto non ibrido. Lo stesso coefficiente e' posto  pari
a 0,5 nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto
ibrido sia successiva  di  oltre  12  mesi  la  data  di  entrata  in
esercizio del medesimo impianto in assetto non ibrido.