Art. 7 
 
 
                       Procedura di qualifica 
 
  1. Il produttore che intenda accedere  agli  incentivi  di  cui  al
presente  decreto,  puo'   presentare   domanda   al   GSE   per   il
riconoscimento  ai  suddetti  impianti  della   relativa   qualifica,
mediante  portale  appositamente  predisposto  dal  GSE.  La  domanda
riporta almeno: a) soggetto produttore,  b)  ubicazione  e  tipologia
dell'impianto, c) materie utilizzate, d)  tecnologia  utilizzata,  e)
capacita' produttiva e destinazione del  biometano,  comprensiva  dei
punti identificativi di immissione in rete, f)  data  di  entrata  in
esercizio,  g)  producibilita'  attesa,  h)   quantificazione   degli
autoconsumi, i) tipo di incentivazione richiesta. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre  il
termine di un anno dalla data di entrata in  esercizio  dell'impianto
di produzione di biometano, pena l'inammissibilita' agli incentivi, e
deve essere corredata da: 
    a)  una  relazione  tecnica  contenente  tutte  le   informazioni
tecniche  e  documentali  necessarie  a  valutare  la  tipologia   di
impianto; 
    b) copia del progetto definitivo dell'impianto,  comprendente  lo
schema rappresentativo degli  apparati  di  misura  di  produzione  e
immissione in rete del biometano; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai
sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la  quale  il  produttore
attesta di essere in possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
decreto   ai   fini   del   riconoscimento    degli    incentivi    e
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto  o
degli impianti, ovvero di aver richiesto la medesima  autorizzazione,
presentata all'autorita' competente ai sensi del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28, nel caso di impianti di  cogenerazione  ad  alto
rendimento ubicati nello stesso sito  di  produzione  del  biometano,
ovvero, negli altri casi, agli uffici comunali ai sensi  del  DPR  n.
447/1998. 
  3.  Il  GSE  valuta  la  domanda  determinando  in  via  presuntiva
l'energia incentivata, sulla base dei dati tecnici  dichiarati  dallo
stesso produttore. In tutti i casi, la domanda si ritiene accolta  in
mancanza di pronunciamento del GSE entro 120 giorni dal ricevimento. 
  4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al  GSE,  ogni
variazione dei dati degli impianti stessi, ivi  inclusi  l'avvio  dei
lavori e l'avvenuta entrata in esercizio. 
  5. La qualifica di cui al comma 1 cessa  di  validita'  qualora  il
soggetto che la detiene non comunichi al GSE  l'avvenuto  inizio  dei
lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento
della medesima qualifica, al netto di eventuali  ritardi  causati  da
provvedimenti disposti dalle competenti autorita'. 
  6. Fatte  salve  cause  di  forza  maggiore  o  indipendenti  dalla
volonta' del produttore intervenute durante  i  lavori  sull'impianto
qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e  da  questo  valutate
tali, la qualifica cessa di  validita'  anche  nel  caso  in  cui  il
soggetto che la detiene non comunichi al GSE  l'avvenuta  entrata  in
esercizio  dell'intervento  entro  tre  anni  dall'ottenimento  della
qualifica. 
  7. I soggetti che richiedono la qualifica  di  un  impianto  devono
corrispondere al GSE, contemporaneamente alla richiesta di qualifica,
un contributo per le spese di istruttoria pari a 500 euro.