Art. 2 
 
  1. Gli importi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  non  si
applicano ai biglietti rilasciati al personale  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti che viaggia per ragioni di servizio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, 28 novembre 2013 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                             e dei trasporti          
                                                   Lupi               
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Saccomanni