Art. 2 1. Gli importi di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applicano ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che viaggia per ragioni di servizio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2013 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni