Art. 3 
 
 
                       Gestione dei programmi 
 
  1. Le attivita' inerenti agli adempimenti tecnici e  amministrativi
riguardanti   l'accoglimento   delle   domande,   l'istruttoria   dei
programmi,   la   concessione,   l'erogazione   delle   agevolazioni,
l'esecuzione di monitoraggi, di  ispezioni  e  controlli  di  cui  al
presente decreto sono svolti dal Ministero che si avvale  di  esperti
individuati  nell'ambito  dell'Albo  degli  esperti  in   innovazione
tecnologica e di societa' in house per lo svolgimento delle attivita'
di valutazione di cui agli articoli 8 e 9.