Art. 3 Gestione dei programmi 1. Le attivita' inerenti agli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'accoglimento delle domande, l'istruttoria dei programmi, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono svolti dal Ministero che si avvale di esperti individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica e di societa' in house per lo svolgimento delle attivita' di valutazione di cui agli articoli 8 e 9.