Art. 5 Programmi e spese ammissibili 1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al presente decreto. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi devono: a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attivita' del personale interno; b) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi; c) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; in particolare, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del programma; 2) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del programma di sviluppo; 3) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; 4) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del programma, prevedendo una ripartizione delle attivita' e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza; d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili. 3. Le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese e ai costi di cui all'art. 5, comma 4, della Direttiva.