Art. 5 
 
 
                    Programmi e spese ammissibili 
 
  1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  sviluppo  sperimentale,  comprendenti
eventualmente  anche   attivita'   non   preponderanti   di   ricerca
industriale,  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi   prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle  tecnologie  riportate
in allegato al presente decreto. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  programmi
devono: 
    a)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi
dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto
di ricerca e sviluppo si intende la data del primo  titolo  di  spesa
ammissibile ovvero la data di inizio attivita' del personale interno; 
    b) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a  36
mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,  il  Ministero
puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del  progetto
non superiore a 12 mesi; 
    c) qualora presentati congiuntamente  da  piu'  soggetti,  essere
realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o
ad altre  forme  contrattuali  di  collaborazione,  quali,  a  titolo
esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo  di  partenariato.   Il
contratto di rete o le altre  forme  contrattuali  di  collaborazione
devono configurare una collaborazione effettiva, stabile  e  coerente
rispetto   alla   articolazione   delle   attivita',    espressamente
finalizzata   alla   realizzazione   del   programma   proposto.   In
particolare, il contratto deve prevedere: 
      1) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese  a
carico di ciascun partecipante; in  particolare,  ciascun  proponente
deve  sostenere  almeno  il  10  per  cento  dei  costi   complessivi
ammissibili del programma; 
      2) la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla  proprieta',
all'utilizzo  e  alla  diffusione  dei  risultati  del  programma  di
sviluppo; 
      3) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in  veste
di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento  da  parte
dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i
rapporti con il Ministero; 
      4) una clausola con la quale le  parti,  nel  caso  di  recesso
ovvero  esclusione  di  uno  dei  soggetti  partecipanti  ovvero   di
risoluzione contrattuale, si impegnano  alla  completa  realizzazione
del programma, prevedendo una  ripartizione  delle  attivita'  e  dei
relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario,  a
servizi di consulenza; 
    d) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili. 
  3. Le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese e ai costi
di cui all'art. 5, comma 4, della Direttiva.