Art. 6 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento
GBER, nelle seguenti forme: 
    a) finanziamento agevolato; 
    b) contributo alla spesa. 
  2. Il finanziamento agevolato e' concesso per un ammontare pari  al
50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili e prevede una  durata
massima di 8 anni oltre un  periodo  di  preammortamento  commisurato
alla durata del programma e, comunque,  non  superiore  a  4  anni  a
decorrere dalla data di emanazione del  decreto  di  concessione.  Il
tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di
riferimento, vigente alla data  di  concessione  delle  agevolazioni,
fissato sulla base di quello stabilito dalla  Commissione  europea  e
pubblicato              sul               sito               Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore  a
0,5 per cento. 
  3.  Il  finanziamento  agevolato  non  e'  assistito  da  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  4.  Oltre  al  finanziamento  agevolato  puo'  essere  concesso  un
contributo alla spesa in misura massima pari al 20 per cento nominale
dei costi riconosciuti  ammissibili.  Tale  percentuale  puo'  essere
maggiorata di 10 punti percentuali per i  programmi  o  le  parti  di
programma realizzati da imprese di medie dimensioni  e  di  20  punti
percentuali per i programmi o le parti  di  programma  realizzati  da
imprese di piccole dimensioni e da Organismi di ricerca. 
  5.  Per  gli  Organismi  di  ricerca  si  applica  quanto  previsto
dall'art. 4, comma 6, della Direttiva. 
  6. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate  ai
sensi dei commi precedenti  superi  le  intensita'  massime  previste
dalla disciplina comunitaria richiamata  in  premessa,  il  Ministero
provvede alla riduzione del contributo alla spesa e, ove  necessario,
del finanziamento agevolato. 
  7.  Le  agevolazioni  previste  dal  presente  decreto   non   sono
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate  come  aiuti
di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato, concesse per le medesime
spese, ivi incluse quelle concesse a  titolo  «de  minimis»,  secondo
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006,  pubblicato  nella
G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.