Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER, nelle seguenti forme: a) finanziamento agevolato; b) contributo alla spesa. 2. Il finanziamento agevolato e' concesso per un ammontare pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili e prevede una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e, comunque, non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,5 per cento. 3. Il finanziamento agevolato non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Oltre al finanziamento agevolato puo' essere concesso un contributo alla spesa in misura massima pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. Tale percentuale puo' essere maggiorata di 10 punti percentuali per i programmi o le parti di programma realizzati da imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per i programmi o le parti di programma realizzati da imprese di piccole dimensioni e da Organismi di ricerca. 5. Per gli Organismi di ricerca si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 6, della Direttiva. 6. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate ai sensi dei commi precedenti superi le intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria richiamata in premessa, il Ministero provvede alla riduzione del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato. 7. Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.