Art. 7 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalita' e nei termini che saranno stabiliti con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero, con il quale saranno anche resi disponibili i modelli da utilizzare.