Art. 7 
 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di una procedura negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. La  domanda  di  agevolazioni  deve  essere  presentata  con  le
modalita'  e  nei  termini  che  saranno  stabiliti  con   successivo
provvedimento del Direttore generale  della  Direzione  generale  per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del  Ministero,  con
il quale saranno anche resi disponibili i modelli da utilizzare.