Art. 2 
 
  1. I presidi medico-chirurgici, contenenti l'acido cianidrico  come
unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti
del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e  prodotti  destinati
al controllo degli altri artropodi,  autorizzati  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  formano  oggetto  di
nuova valutazione  ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  come
prodotti biocidi. 
  2. I titolari di autorizzazioni dei  presidi  medico-chirurgici  di
cui al comma 1, entro il 30 settembre 2014, presentano  al  Ministero
della salute,  per  ogni  presidio  medico-chirurgico  per  il  quale
intendono ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come
prodotto biocida, una specifica  richiesta  corredata  di  tutti  gli
elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 174
del 2000. 
  3.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la  presenza   delle
condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.  174  del
2000, entro il 30 settembre 2016, procede al rilascio  di  una  nuova
autorizzazione    come    prodotto    biocida,    che     sostituisce
l'autorizzazione  come  presidio  medico-chirurgico   a   suo   tempo
rilasciata, o in caso di esito negativo della valutazione procede  al
diniego    dell'autorizzazione    e    alla    contestuale     revoca
dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico. 
  4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il
Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il  ritiro
dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati. 
  5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al  comma
1, per i  quali  alla  data  del  30  settembre  2014  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto  biocida,
si considerano revocate con decorrenza dal 31 marzo 2015 e i relativi
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale dopo il 30 settembre 2015; 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si  applicano
ai presidi medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi, qualora
uno dei principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i
termini per la presentazione delle richieste  e  per  la  conseguente
valutazione  sono  quelli  fissati  dal  Ministero  della  salute  in
conformita' a quanto stabilito nella direttiva di iscrizione relativa
all'ultimo dei principi attivi valutati.