Art. 4 
 
  1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti  soggetti
a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata
in vigore del  presente  decreto,  appartenenti  alla  categoria  dei
preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al  controllo  degli  altri  artropodi  e  contenenti  come
principio attivo unicamente l'acido cianidrico, per i quali intendono
ottenere il mutuo riconoscimento  o  l'autorizzazione  come  prodotti
biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 30  settembre
2014,  una  specifica  richiesta  corredata  di  tutti  gli  elementi
previsti dagli articoli 6 e 9 del  decreto  legislativo  n.  174  del
2000. 
  2. I prodotti di  cui  al  comma  1,  per  i  quali  non  e'  stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa  entro  il  30
settembre 2014, non possono essere piu' prodotti a decorrere  dal  31
marzo 2015 e venduti o  ceduti  al  consumatore  finale  dopo  il  30
settembre 2015. 
  3. Il Ministero della salute, per i prodotti di  cui  al  comma  1,
verificata la presenza delle condizioni di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo n. 174 del 2000, procede, entro il  30  settembre
2016, al rilascio dell'autorizzazione come  prodotto  biocida,  o  in
caso di esito  negativo,  comunica  il  diniego  dell'autorizzazione,
fornendo,   in   ogni   caso,   le   indicazioni    riguardanti    la
commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti gia'  presenti  sul
mercato  che  dovra'  avvenire  entro  sei  mesi   dalla   data   del
provvedimento di diniego. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non  si  applicano  ai
prodotti contenenti piu' principi attivi, qualora  uno  dei  principi
attivi sia ancora in valutazione. Per tali prodotti i termini per  la
presentazione delle richieste e per la conseguente  valutazione  sono
quelli fissati dal Ministero della salute  in  conformita'  a  quanto
stabilito nella  direttiva  di  iscrizione  relativa  all'ultimo  dei
principi attivi valutati.