(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                    Prova di origine - Controlli 
 
    Gli impianti idonei alla produzione  della  I.G.P.  «Ciliegia  di
Marostica» sono iscritti in un apposito elenco  attivato,  tenuto  ed
aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10,  comma  1,
del regolamento (CE) n. 510/2006. 
    Il  produttore  o   l'organismo   associativo   deve   comunicare
all'organismo di controllo la data indicativa d'inizio raccolta dieci
giorni prima che avvenga la stessa. 
    Entro trenta giorni dalla data di fine  raccolta,  il  produttore
deve presentare all'organismo di controllo  una  denuncia  finale  di
produzione annuale. 
    Analogamente, alla fine del  periodo  di  commercializzazione  il
confezionatore  deve  presentare  all'organismo  di   controllo   una
denuncia finale. 
    Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  e'
svolto  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a   quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del  Reg.  (CE)  n.  510/2006.  Tale
struttura e' CSQA certificazioni, Via S. Gaetano, 74 -  36016  Thiene
(Vicenza).  Tel.  +39.0445.313070,  Fax.  +39.0445  313070,   e-mail:
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