Art. 16. 1. I candidati alla carica di consigliere superiore sono individuati tra personalita' con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell'attivita' libero-professionale, nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della pubblica amministrazione che siano altresi' in possesso di requisiti di onorabilita' e di indipendenza. 2. Il comitato nomine verifica il possesso dei requisiti prima della presentazione dei nominativi dei candidati all'assemblea, anche sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle quali risulti comprovato che il nominativo interessato: a) non e' incorso in alcuna delle cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del codice civile per gli amministratori di societa'; b) non ha riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, ne' alcuna condanna a pena detentiva, anche ove applicata su richiesta delle parti; c) non ricopre cariche o funzioni pubbliche di governo centrale o locale, ne' ha incarichi di carattere politico; d) non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche presso banche e societa' operanti nei settori finanziario o assicurativo o presso altri soggetti che per natura, attivita' esercitata o per altre circostanze anche contingenti, siano sottoposti a poteri di controllo, di vigilanza o comunque autoritativi della Banca d'Italia; e) non svolge ne' ha svolto negli ultimi due anni attivita' di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di lavoro autonomo di carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti indicati alla lettera che precede; f) non si trova per qualsiasi ragione personale o professionale in posizione di conflitto di interessi con la Banca d'Italia. 3. Il consigliere si impegna a portare a conoscenza del Consiglio ogni circostanza successiva alla nomina che possa dar luogo all'eventuale perdita dei requisiti.