(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
    1.  I  candidati  alla  carica  di  consigliere  superiore   sono
individuati tra personalita' con significativa esperienza nel settore
imprenditoriale,         nell'attivita'         libero-professionale,
nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della  pubblica
amministrazione che  siano  altresi'  in  possesso  di  requisiti  di
onorabilita' e di indipendenza. 
    2. Il comitato nomine verifica il possesso  dei  requisiti  prima
della presentazione dei nominativi dei candidati all'assemblea, anche
sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle  quali
risulti comprovato che il nominativo interessato: 
      a) non e' incorso in  alcuna  delle  cause  di  ineleggibilita'
previste dall'art. 2382 del codice civile per gli  amministratori  di
societa'; 
      b) non ha riportato alcuna condanna, anche non definitiva,  per
delitti non colposi, ne' alcuna condanna a pena detentiva, anche  ove
applicata su richiesta delle parti; 
      c) non ricopre cariche o funzioni pubbliche di governo centrale
o locale, ne' ha incarichi di carattere politico; 
      d) non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche
presso  banche  e  societa'  operanti  nei  settori   finanziario   o
assicurativo o  presso  altri  soggetti  che  per  natura,  attivita'
esercitata  o  per  altre  circostanze   anche   contingenti,   siano
sottoposti  a  poteri  di  controllo,   di   vigilanza   o   comunque
autoritativi della Banca d'Italia; 
      e) non svolge ne' ha svolto negli ultimi due anni attivita'  di
lavoro subordinato o parasubordinato ovvero  di  lavoro  autonomo  di
carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti  indicati
alla lettera che precede; 
      f) non si trova per qualsiasi ragione personale o professionale
in posizione di conflitto di interessi con la Banca d'Italia. 
    3. Il consigliere si impegna a portare a conoscenza del Consiglio
ogni  circostanza  successiva  alla  nomina  che  possa   dar   luogo
all'eventuale perdita dei requisiti.