Art. 20. 1. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni; i sindaci effettivi sono rieleggibili non piu' di tre volte. 2. I membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. 3. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento generale. 4. Verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, esamina il bilancio, senza alcun pregiudizio per l'attivita' svolta dal revisore esterno di cui all'art. 44, ed esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto. 5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore. 6. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori. 7. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.