(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
    1. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri  effettivi,
fra cui il  Presidente;  i  membri  supplenti  sono  due.  I  sindaci
rimangono in carica tre anni; i sindaci effettivi  sono  rieleggibili
non piu' di tre volte. 
    2. I membri effettivi e supplenti del Collegio  sindacale  devono
essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. 
    3.   Il   Collegio   sindacale   svolge,   direttamente    presso
l'Amministrazione centrale e, direttamente o per  mezzo  di  censori,
presso   le   sedi   e   le   succursali,   funzioni   di   controllo
sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge,  dello
statuto, del regolamento generale. 
    4. Verifica nel corso dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle
scritture contabili, esamina il bilancio, senza alcun pregiudizio per
l'attivita' svolta dal  revisore  esterno  di  cui  all'art.  44,  ed
esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto. 
    5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore. 
    6. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le
proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori. 
    7. Ai  sindaci  viene  corrisposto  un  assegno  fisso  stabilito
dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.