Art. 23. 1. Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. 2. Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri previsti dagli artt. 26 e 27; per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tre membri. 3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto un verbale. 4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con delibera. 5. I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli artt. 26 e 27, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento. 6. Nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 22 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli artt. 26 e 27. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.