(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
    1. Il Governatore o, in caso di sua  assenza  o  impedimento,  il
Direttore generale, convoca il Direttorio,  stabilendo  l'ordine  del
giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne  sia  richiesto  da
uno dei componenti  con  domanda  motivata  contenente  l'indicazione
degli argomenti da trattare. 
    2. Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore  o,
in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i
criteri previsti dagli artt. 26 e 27; per la validita' delle riunioni
e' necessaria la presenza di tre membri. 
    3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei  presenti;  in
caso di parita' prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene
redatto un verbale. 
    4.  Su  ogni  altro  aspetto  concernente  lo  svolgimento  delle
riunioni il Direttorio decide con delibera. 
    5. I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto  a  firma
del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di
sostituzione previsti dagli artt.  26  e  27,  con  riferimento  alla
delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento. 
    6. Nei casi di necessita'  e  urgenza,  i  provvedimenti  di  cui
all'art. 22 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli
altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti  dagli  artt.
26 e 27. Tali provvedimenti  vengono  sottoposti  alla  ratifica  del
Direttorio nella prima riunione utile.