Art. 28. 1. In ciascuna sede vi e' un Consiglio di reggenza. 2. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Il loro numero varia, in ragione dell'attivita' delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede. 3. I reggenti delle sedi devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio. 4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per meta' ogni triennio. Essi sono rieleggibili. 5. I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti. 6. Ogni Consiglio nomina fra i reggenti, per un periodo di tre anni, un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.