(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
    1. In ciascuna sede vi e' un Consiglio di reggenza. 
    2.  I  reggenti  sono  scelti  tra  le  persone  aventi  profonda
conoscenza dell'economia locale e in possesso dei requisiti  previsti
dall'art.  16,  comma  2.  Il   loro   numero   varia,   in   ragione
dell'attivita' delle  singole  sedi,  da  sette  a  quattordici.  Del
Consiglio fa parte il direttore della sede. 
    3. I reggenti delle sedi devono essere domiciliati nella  Regione
dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio. 
    4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su  proposta
del Governatore, per sei anni e scadono per meta' ogni triennio. Essi
sono rieleggibili. 
    5. I membri del Consiglio superiore  sono  di  diritto  reggenti,
oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove  sono  stati
eletti. 
    6. Ogni Consiglio nomina fra i reggenti, per un  periodo  di  tre
anni, un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.