(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
    1. In caso di improvvisa assenza o impedimento del  direttore  di
una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci
provvede, la' dove non vi sia un vice  direttore,  alla  sostituzione
provvisoria, assumendo egli stesso  la  direzione  o  delegandovi  un
altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale. 
    2. Se le ipotesi previste  nel  comma  precedente  si  verificano
nelle succursali, assume la direzione provvisoria il piu' anziano  di
nomina e, a parita' di nomina, di eta' dei consiglieri presenti,  che
ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.